Il Corpo dei Vigili del Fuoco risponde ai numerosi quesiti pervenuti alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica in merito alla possibilità di installazione di gruppi frigoriferi ad assorbimento acqua-bromuro di litio nelle centrali termiche a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi quali ospedali, centri commerciali, uffici, alberghi.
Nel quesito pubblicato con la risposta ufficiale del Corpo (in allegato alla news) si riporta anche un allegato tecnico sul funzionamento di un ciclo ad assorbimento di queste macchine. Nel quesito si auspica anche la costituzione di un Gruppo di Lavoro che possa analizzare in maniera organica le svariate tipologie di Impianti di Climatizzazione e i correlati aspetti di Prevenzione incendi.
Gruppi frigoriferi: come funzionano?
Queste macchine impiegano
l’acqua quale refrigerante e come assorbente una soluzione di acqua e bromuro di litio, un sale chimicamente simile al comune sale da cucina e fortemente igroscopico, che consente di creare un ciclo frigorifero alimentato a energia termica(acqua calda a circa 90 – 95 oc, acqua surriscaldata o vapore) e con ridotto consumo di energia elettrica.
Sono quindi completamente
differenti da quelle tradizionali con ciclo frigorifero a compressione che impiegano refrigeranti rientranti nel campo di applicazione della serie di Norme UNI EN 378 e funzionano grazie all’energia elettrica.
Gruppi frigoriferi ad assorbimento e installazione: il quesito e la normativa applicabile
Nel quesito presentato si richiamano
tutte le Norme tecniche allegate ai vari Decreti di prevenzione incendi: esse prescrivono genericamente che i gruppi frigoriferi non possano essere installati nei locali dove sono installati gli impianti di produzione calore.
La norma tecnica allegata al D.M. 20 novembre 2019 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi.”, tuttavia,
ammette (Sezione 3 p.to 3.2.1) entro i locali di installazione dell’impianto di produzione del calore la presenza di
eventuali apparecchi o dispositivi destinati a funzioni complementari o ausiliarie del medesimo impianto.
È dunque possibile installare tali macchine all’interno dei locali destinati alla installazione di impianti per la produzione del calore essendo apparecchiature ausiliarie a tali impianti ancorché destinati alla produzione di acqua refrigerata?
Gruppi frigoriferi ad assorbimento e installazione – La risposta dei VVF
La direzione centrale sgombra il campo dai dubbi: i decreti e le relative regole tecniche richiamate anche dal quesito stesso, anche se genericamente,
vietano espressamente tale installazione.
Le stesse
regole tecniche forniscono, per i gruppi frigoriferi, le modalità di installazione ammesse, l’aerazione necessaria e le tipologie di fluidi frigorigeni utilizzabili (e si ricorda che il D.M 10 marzo 2020 ha recentemente aggiornato le tipologie di fluidi consentite). Sono inoltre riportati
espressi divieti di modalità di installazione per i gruppi refrigeratori che utilizzano
soluzioni acquose di ammoniaca e particolari disposizioni per le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento, a fiamma diretta.
Quanto al D.M. 8 novembre 2019: ha aggiornato le disposizioni di sicurezza antincendi per gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso, e tuttavia, ammette entro i locali di installazione dell’impianto di produzione del calore
la presenza di eventuali apparecchi o dispositivi destinati a funzioni complementari o ausiliarie del medesimo impianto.
In considerazione della
tipicità dei gruppi frigoriferi ad assorbimento che, per la produzione di acqua refrigerata, basano il loro funzionamento su un ciclo ad assorbimento impiegando l’acqua quale refrigerante e una soluzione di acqua e bromuro di litio come assorbente,
“si ritiene che la loro istallazione all’interno dei locali destinati ad impianti per la produzione del calore, in attività disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, possa essere utilmente valutata attraverso la documentazione tecnica integrata dalla valutazione del rischio aggiuntivo secondo il procedimento di deroga di cui all’art. 7 del DPR L 5 L/20 l l e con le modalità dell’art. 6 del DM 7 agosto 2012”.