Sistemi antincendio con sostanze controllate: entro il 30 settembre l’obbligo di comunicazione

Il 30 settembre scade il termine che riguarda i detentori di sistemi antincendio (di cui all’articolo 3, punto 4), del Regolamento (CE) n. 1005/2009) contenenti sostanze controllate, per dare comunicazione della quantità delle sostanze detenute che riducono lo strato di ozono, ai Ministeri dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dello Sviluppo Economico.

La comunicazione deve avvenire con il formato di cui all’allegato I del DL #AmbienteProtetto, Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa Europea”

Il Ministero dell’Ambiente ricorda che dal 1° gennaio 2010 è entrato in vigore il nuovo Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono che abroga i precedenti regolamenti ed il Regolamento (UE) n. 744/2010 relativo agli usi critici di halon.

Il Regolamento 1005/2009 prevede progressive tappe di riduzione fino alla definitiva cessazione delle produzioni e dei consumi delle sostanze dannose per la fascia di ozono, anticipando le date di scadenza previste dal Protocollo di Montreal.