07.11.25
Con DECRETO 15 giugno 2022 (GU Serie Generale n.180 del 03-08-2022) il MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA ha introdotto misure per incentivare l’introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), dei sistemi di ecogestione e audit (EMAS), dal regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
Il Ministero ha anche annunciato un successivo decreto che definirà termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione EMAS e lo schema di riferimento per la presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni e l’ulteriore documentazione necessaria per lo svolgimento dell’attività istruttoria.
A quanto ammontano i contributi? A chi spettano e in che misura?
Il Ministero ricorda che i contributi economici rientrano nel limite massimo di euro 500.000,00 annui (art.2).
Il contributo concesso sarà pari all’importo sostenuto per l’ottenimento della certificazione Emas e comunque fino ad un massimo di euro 15.000,00 per ciascuna impresa beneficiaria (art.5).
I contributi sono rivolti alle imprese che effettuano operazioni di trattamento di RAEE autorizzate ai sensi dell’art. 208 o dell’art. 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Le imprese che hanno già ottenuto la certificazione Emas o hanno concluso il procedimento per l’ottenimento della registrazione Emas al momento di presentazione dell’istanza sono escluse dalle agevolazioni.
Alla data di presentazione della domanda, le imprese devono possedere i seguenti requisiti (art.4):
Inoltre, le imprese hanno l’obbligo di mettersi a disposizione delle richieste del Ministero in fase di verifica della domanda (art.9) e di successivo controllo a campione (art.10)
L’attività istruttoria è svolta dal Ministero della transizione ecologica, che si avvale di INVITALIA (art.6): è il dicastero a svolgere le attività di controllo e verifica sulla domanda e sulla documentazione presentata (art.7) ed è lo stesso che eroga la somma (art.8) dietro verifica del DURC e successivamente all’erogazione svolge un’attività di verifica a campione sui beneficiari agevolati, per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai medesimi soggetti beneficiari in sede di richiesta di agevolazione.
In base all’art. 11 l’agevolazione EMAS può essere ritirata (totalmente o parzialmente) per
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