07.11.25
Il principio “Do No Significant Harm” (DNSH) prevede che gli interventi dei Piani nazionali non arrechino alcun danno significativo all’ambiente; questo principio è stato fondamentale per accedere ai finanziamenti del Recovery and Reslience Facility (RRF) e deve essere rispettato lungo tutta la fase di attuazione.
Abbiamo visto in un precedente aggiornamento che cos’è il Principio “Do No Significant Harm” (DNSH), sfruttato anche per l’attuazione dei Piani nazionali di Ripresa e resilienza degli Stati Europei.
La Guida operativa DNSH fornisce alle Amministrazioni supporto e orientamento sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto dei vincoli DNSH.
Pubblicata per la prima volta a dicembre 2021, la Guida dopo essere stata aggiornata nell’ottobre 2022 e ancora nel Febbraio 2024 integrata con specifiche FAQ di carattere generale, viene riproposta in una nuova versione che tiene conto delle modifiche apportate al Piano in seguito alla riprogrammazione e all’introduzione del nuovo capitolo Repower EU.
La versione 2024 della Guida DNSH (scaricala a questo link):

La versione 2022 della Guida:
Il principio, adottato con la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato ed al centro di una specifica Guida operativa nella nuova sezione del sito governativo Italiadomani dedicata al DNSH.
Nell’Ottobre 2023, la Comunicazione della Commissione UE C/2023/111 ha aggiornato gli “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza“.
L’11 ottobre 2023 la Comunicazione della Commissione UE C/2023/111 ha aggiornato gli “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”.
La nuova versione fornisce indicazioni agli Stati Membri su come valutare le misure da inserire nei Piani di ripresa e resilienza alla luce del principio “Do No Significant Harm” (DNSH), in base al loro impatto sugli obiettivi ambientali dell’Unione.
Rispetto alla versione precedente si segnala il riferimento, al capitolo 2.4, ai prodotti finanziari attuati nell’ambito del Fondo InvestEU, per i quali si richiede di dimostrare l’assenza di danno significativo ai sei obiettivi ambientali di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, applicando le norme InvestEU in combinazione con le pertinenti politiche del partner esecutivo.
La Commissione da così seguito all’impegno assunto nella Proposta di regolamento (UE) che istituisce la piattaforma cd. “STEP”, una nuova piattaforma a sostegno dell’autonomia strategica europea nei settori delle tecnologie avanzate, dell’energia pulita e della biotecnologia, al fine di agevolare la diffusione dei contributi RRF al comparto dei prodotti finanziari InvestEU, garantendone la conformità agli obiettivi ambientali (cfr. Relazione, cap.1, p.7 della Proposta di regolamento).
Sul sito Italia Domani sono disponibili tre nuove schede tecniche e relative liste di controllo, cd. Checklist DNSH, da compilare nel caso di misure riguardanti
Tutte le schede sono disponibili nella sezione Interventi/il principio DNSH