07.11.25
Dopo aver analizzato la disciplina specifica in materia di Autorizzazione integrata ambientale, passiamo ad analizzare la disciplina delle Ispezioni presso le Installazioni soggette all’Autorizzazione.
ISPRA ha approvato con Decreto doc. prot. n. 2335/2023 la revisione di Programmazione delle attività di controllo di competenza statale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06 (Art. 29-decies), previste per l’anno 2023. L’attuale programmazione sostituisce la tabella precedentemente inviata con Prot.70514 del 21/12/2022 e viene concordata con le Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente.
Cosa si intende per Ispezione, qual è la normativa applicabile e come vengono organizzate le ispezioni? Nell’articolo facciamo riferimento anche alle ultime Linee guida pubblicate dal Servizio Nazionale di Prevenzione Ambientale.
L’Articolo 29-decies regola il “Rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale” e riporta gli obblighi del gestore degli impianti (comma 1) nell’attuazione dell’autorizzazione integrata ambientale, e gli obblighi di trasmissione all’Autorità competente (comma 2) dei dati relativi ai controlli delle emissioni.
In base all’articolo, ISPRA e le agenzie ambientali che dovranno verificare:
L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale esegue i controlli anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente territorialmente competenti.
Le attività ispettive sono definite in un piano d’ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio.
Il gestore deve fornire tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all’impianto (comma 5), per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto
Gli esiti dei controlli e delle ispezioni dell’ISPRA sono comunicati all’autorità competente ed al gestore (comma 6). Peraltro, I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale e in possesso dell’autorità competente, devono essere messi a disposizione del Pubblico (comma 8).
In base all’art. 29 decies in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza (art. 29-quattuordecies), l’autorità competente (MASE) procede secondo la gravità delle infrazioni svolgendo:
Il D.lgs.152/2006 e s.m.i. stabilisce all’art.29 decies comma 11-bis che “le attività ispettive in sito di cui all’articolo 29-sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4 sono definite in un piano d’ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio.
Il Piano è caratterizzato dai seguenti elementi:
All’art.11-ter del D.lgs.152/2006 si stabilisce che il periodo tra due visite in loco non supera
Tale periodo è determinato, tenendo conto delle procedure di cui al comma 11-bis, lettera d), sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni.
Le Regioni devono considerare almeno
l Programma delle Ispezioni ordinarie è elaborato dalle Regioni o Province Autonome secondo i criteri e le modalità sopra descritte.
Per offrire un riferimento alle Agenzie per assolvere agli obblighi previsti dall’articolo 29-decies del D.Lgs.152/06 e s.m.i., (salve le specificità delle realtà regionali), il Consiglio Federale del SNPA ha emanato
Il documento ha lo scopo di supportare gli ispettori, nel contesto delle attività di controllo svolte presso installazioni AIA regionali nella verifica del rispetto delle prescrizioni presenti nei relativi atti, fornendo procedure, format ed esemplificazione dei flussi comunicativi tra le istituzioni coinvolte.
Le indicazioni potranno rappresentare una base comune per tutti gli ispettori delle Agenzie regionali facenti parte del SNPA, a garanzia di omogeneità dei criteri adottati e della qualità delle prestazioni erogate nello svolgimento delle attività di controllo in materia di AIA siano esse regionali o statali.
La linea guida descrive il processo “PRESTAZIONE TECNICA B.3.1.4 Ispezione integrata programmata su azienda soggetta ad AIA e valutazione dei rapporti annuali dei PMC”
Sono contenute le indicazioni sullo svolgimento di ispezioni straordinarie e non programmate su installazioni soggette ad AIA. Restano escluse le ispezioni condotte su installazioni in possesso di AIA Ministeriale per le quali sono in essere specifiche convenzioni ISPRA/Agenzie.
In questa sezione chiariamo alcune delle definizioni più importanti in materia di Ispezioni sugli stabilimenti sottoposti ad AIA.
Per Installazione si intende una unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all’allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull’inquinamento. È considerata accessoria l’attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore.
L’ispezione non programmata presso un’installazione AIA è effettuata quando i dati disponibili dell’autocontrollo e dei controlli ordinari già condotti non sono sufficienti a dare risposte in caso di:
1. esposti ambientali significativi e/o pertinenti e comunque opportunamente documentati;
• specifiche problematiche locali;
2. particolari problematiche legate a specifiche categorie di impianto;
3. necessità di acquisizione di ulteriori informazioni ambientali;
4. gravi incidenti ambientali, inconvenienti o inadempienze;
5. necessità di valutazione della conformità di singoli interventi (es. messa a regime di un impianto, di parte di esso o di un nuovo sistema di abbattimento);
6. richiesta da parte dell’Autorità Giudiziaria.
Tali tipologie di ispezione non sono soggette agli obblighi discendenti dall’applicazione della Direttiva: l’ispezione non programmata può riguardare singoli aspetti o ben definite parti dell’installazione.
L’ Ispezione ordinaria è una ispezione ambientale programmata presso un’installazione con autorizzazione integrata ambientale effettuata nell’ambito di un programma di ispezione definito all’interno del piano dei controlli di cui all’art. 29-decies comma 11-bis del D.lgs.152/2006 s.m.i. o, ove il suddetto piano dei controlli non sia previsto, comunque svolte nell’ambito della programmazione annuale interna dell’Agenzia.
L’Ispezione straordinaria è una ispezione presso un’installazione con autorizzazione integrata ambientale disposta dall’A.C. ai sensi dell’art. 29 decies c.4.
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