07.11.25
In Gazzetta il DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2022, n. 203, correttivo al DECRETO RADIAZIONI IONIZZANTI, il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che, in attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni oltre a provvedere ad un riordino della normativa di settore.
Il Decreto 203/22 recepisce specifiche osservazioni formulate dalla Commissione europea e risolve situazioni di criticità che si sono verificate nella prima fase di attuazione della normativa. Le integrazioni dovranno garantire la piena conformità dell’ordinamento nazionale alla direttiva 2013/59/Euratom e chiudere la procedura di infrazione n. 2018/2044.
Il Decreto entrerà in vigore il 18 gennaio 2023. Vediamo di seguito alcuni dettagli sulla procedura di infrazione aperta e le principali modifiche alla normativa del Decreto Radiazioni Ionizzanti e in materia ambientale.
Il Decreto 203/2022 dovrebbe risolvere la procedura di infrazione n. 2018/2044 che in maggio 2022 ha portato la Commissione Europea ad una lettera di costituzione in mora del nostro Paese per mancato rispetto di una sentenza della Corte di giustizia dell’UE (causa C-744/19) in cui si constatava che l’Italia non aveva recepito la direttiva direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio. La Direttiva ha di fatto modernizzato e consolidato la legislazione dell’UE in materia di radioprotezione, stabilendo norme fondamentali di sicurezza per proteggere la popolazione, i lavoratori e i pazienti dai pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti e comprende anche disposizioni relative alla preparazione all’emergenza e alla risposta in caso di emergenza, che sono state rafforzate a seguito dell’incidente nucleare di Fukushima.
Con lettera dell’aprile 2021, la Commissione aveva già chiesto alle autorità italiane di spiegare quali misure avessero adottato per conformarsi alla sentenza e garantire in tal modo il pieno recepimento della direttiva. La Commissione ha valutato le risposte delle autorità italiane e ha concluso che le misure adottate dall’Italia non costituiscono una piena esecuzione della sentenza. Il Decreto 101/2020 e il D.Lgs. n.203/2022 dovrebbero rispondere all’adeguamento completo alla disciplina europea.
Il Decreto 203/2022 contiene 74 divisi in XV Capi. Le modifiche al Decreto 101/2020 sono contenute nei Capi I-XI e agli Allegati del Decreto 101 (Capo XII). Non manca una integrazione del Testo Unico Ambiente (Capo XIII) ed alla disciplina in materia di Autorizzazione unica ambientale (Capo XIV) regolamentata al DPR 13 marzo 2013, n. 59.
Di seguito i Capi del Decreto 203/22 che apportano modifiche agli articoli del DECRETO RADIAZIONI IONIZZANTI e le materie interessate.
Al Capo XIII, l’art. 71 il Decreto 203/22 inserisce il comma 8-bis all’art. 29-sexies richiedendo che il Prefetto trasmetta i provvedimenti adottati all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per le pratiche assoggettate al Decreto Radiazioni ionizzanti.
All’art.72, nel Capo XIV del Decreto 203/22 si apporta modifica all’art.3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, relativo alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale.
L’art.3 prevede infatti che i gestori degli impianti presentino domanda di AUA nel caso in cui siano assoggettati al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di specifici titoli abilitativi fra i quali, ora anche l’Autorizzazione per gli impianti di gestione di residui ai fini dello smaltimento nell’ambiente (di cui all’art. 26 del Decreto RADIAZIONI IONIZZANTI) e la notifica di Pratica con sorgenti naturali di radiazioni (di cui all’art. 24 del Decreto RADIAZIONI IONIZZANTI).