07.11.25
Con la legge 22 maggio 2015, n. 68, sono state introdotte nell’ordinamento nazionale fattispecie di aggressione all’ambiente costituite sotto forma di delitto.
Prima di tale norma, chi inquinava l’ambiente aveva grandi possibilità di farla franca visto che, nella peggiore delle ipotesi, si rendeva responsabile di reati di natura contravvenzionale, risolvibili pagando un’ammenda. Non esistevano, infatti, nel nostro Codice penale né il delitto di inquinamento né, tantomeno, quello di disastro ambientale.
Uno squilibrio sanzionatorio anacronistico e insostenibile, nonché dannoso per l’intero Paese e che permetteva spesso l’impunità totale agli ecocriminali e agli ecomafiosi.
L’unico risultato, sino a quel momento, in questo settore era stato ottenuto con la legge 23 marzo 2001, n. 93 (“disposizioni in campo ambientale”). Tale norma ha infatti introdotto nel nostro ordinamento giuridico il primo delitto contro l’ambiente – l’organizzazione di traffico illecito di rifiuti – collocandolo nel D.Lgs. 22/1997, accanto alle contravvenzioni esistenti in materia.
Evento certamente rilevante, ma altrettanto certamente minimo rispetto alle aspettative dell’epoca.
Al termine di un iter tortuoso, è arrivata la svolta. Dopo 21 anni, gli ecoreati entrano finalmente nel Codice penale.
Questo provvedimento, frutto del lavoro parlamentare congiunto, è migliorato nel tempo, grazie ad una serie di integrazioni nate dal confronto con magistrati, forze dell’ordine, giuristi e associazioni, e costituisce una pagina memorabile della storia del nostro Paese.
Nonostante nell’articolato della normativa in parola non vi siano espliciti richiami alle fonti eurocomunitarie, la norma si collega a quanto richiesto dalla Direttiva dell’Unione Europea 2008/99/CE del 19 novembre 2008, sulla protezione dell’ambiente mediante il diritto penale.
Il Preambolo di tale documento (art. 5) precisa che “attività che danneggiano l’ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell’aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell’acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie” esigono sanzioni penali dotate di maggiore dissuasività.
Si tratta, però, di una indicazione generale che necessita, in sede di traduzione normativa interna, di un livello di specificazione idoneo a soddisfare i principi costituzionali di precisione, tassatività e offensività, che presidiano la nostra materia penale.
In concreto, la legge 68/2015 è composta da tre articoli. Il nucleo fondamentale del provvedimento è costituito dall’art. 1, contenente un complesso di disposizioni che, in particolare, inseriscono nel codice penale un inedito titolo VI-bis (Dei delitti contro l’ambiente), composto da 12 articoli (dal 452-bis al 452-terdecies); all’interno di tale nuovo titolo sono previsti cinque nuovi delitti:
Fattispecie: cagionare abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Pena: reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 1.000 € a 100.000 €
Aumento di pena: quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
Fattispecie: cagionare abusivamente, fuori dai casi previsti dall’articolo 434 del c.p., un disastro ambientale, ovvero, alternativamente: l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Pena: reclusione da 5 a 15 anni.
Aumento di pena: quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
Fattispecie: chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
Pena: reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 € a 50.000 €, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Aumento di pena: se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.
Fattispecie: negare l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedire, intralciare o eludere l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero comprometterne gli esiti (salvo che il fatto costituisca più grave reato).
Pena: reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.
L’articolato contempla, altresì, una forma di ravvedimento operoso (452-decies) per coloro che collaborano con le autorità prima della definizione del giudizio. A questi soggetti è garantita una attenuazione delle sanzioni previste.
Sono previste anche circostanze aggravanti (art. 452-octies e art. 452-novies), nei seguenti casi:
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