01.10.25
Nei luoghi di lavoro chiusi è necessario che i lavoratori dispongano di aria salubre in quantità sufficiente, ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e, se ciò non è possibile, con impianti di aerazione che non devono causare fastidio ai lavoratori per eventuali correnti d’aria.
Ma cosa si intende per “aria salubre”, quali sono gli obblighi del datore di lavoro e come valutare la qualità dell’aria indoor nei luoghi di lavoro ai fini della stesura della valutazione del rischio nel DVR ed eventualmente migliorare il confort interno?
La valutazione della qualità dell’aria è importante ai fini dei potenziali impatti sulla produttività a causa del suo mancato controllo da parte del datore di lavoro.
Tale impatto, stima INAIL si realizza in un maggior numero di errori compiuti nello svolgimento di una determinata attività, sia sotto forma di una minor velocità, e di conseguenza un maggior tempo richiesto, nell’esecuzione del compito.
Il concetto di “aria salubre” introduce una problematica tecnica di sempre maggior rilievo in questi ultimi anni, che viene inquadrata con il termine di “indoor air quality” e sottende la ricerca delle cause che determinano i disturbi lamentati dagli occupanti degli ambienti chiusi che complessivamente vanno sotto il nome di Sick Building Syndrome (Sindrome dell’edificio malato).
Negli Stati Uniti sono disponibili gli standard di qualità dell’aria dell’EPA – United States, Environmental Protection Agency che sono stati designati per la protezione della popolazione generale e quelli della ASHRAE – American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, che sono stati definiti proprio per gli ambienti confinati, ma per un numero limitato di sostanze.
Il tema della qualità dell’aria viene affrontato al punto 1.9.1 dell’allegato IV “Luoghi di lavoro” del Testo Unico di Sicurezza (D.Lgs. n.81/2008): viene richiesta la conformità dell’ambiente lavorativo ad una serie di requisiti, tutti qualitativi.
In base al punto 1.9.1 dell’Allegato IV del d.lgs. 81/2008, il datore di lavoro deve provvedere a rendere accettabile la qualità dell’aria dell’ambiente di lavoro
L’allegato IV rappresenta l’elemento di dettaglio a supporto del più generale art. 63 (Requisiti di salute e sicurezza). La qualità dell’aria va opportunamente valutata ed inserita all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi per la salute e sicurezza (DVR), previsto dall’art. 28 del d.lgs. 81/2008.
La valutazione della qualità dell’aria negli ambienti di lavoro è resa complessa dalla simultanea presenza nell’aria di tali ambienti di molte sostanze di origine diversa, sia prodotte dal normale processo di respirazione antropica, sia emesse dai materiali ivi presenti, sia introdotte dall’esterno.
Nella valutazione della qualità dell’aria vanno indicati i seguenti elementi:
INAIL ha recentemente pubblicato il volume: “La valutazione della qualità dell’aria nei luoghi di lavoro”, un volume che affronta il tema della qualità dell’aria indoor (IAQ) nei luoghi di lavoro concentrandosi in particolare, sulla valutazione della qualità dell’aria.
Tale valutazione, spiega INAIL prevede un approccio basato sulla misura delle concentrazioni di diversi inquinanti che risulta più coerente con i metodi utilizzati per la valutazione degli altri aspetti del comfort (in cui rientra (microclima, rumore, luminosità ecc.), ma anche concettualmente più diretto e praticamente più semplice; per questo il Volume si focalizza sugli aspetti metrologici e di valutazione.
I temi della qualità dell’aria si intrecciano con quelli del microclima su cui INAIL ha prodotto la monografia “La Valutazione del Microclima” (2018) indicata da INAIL come complementare e basata sul medesimo approccio valutativo.
Nella Guida INAIL si passano quindi in rassegna le normative tecniche e internazionali sulla qualità dell’aria, i concetti di comfort e discomfort, i metodi per la valutazione del comfort (cap.3).
La Linea guida analizza poi le sostanze di origine antropica (cap.4), quelle generate dai materiali edilizi/di arredo e dalle lavorazioni (cap.5) e gli inquinanti presenti nell’aria esterna (cap.6).
I riferimenti alla valutazione tecnica del confort passano per la normativa tecnica analizzata al capitolo 7, mentre al capitolo 8 si analizzano gli strumenti per il datore di lavoro nel miglioramento della qualità dell’aria, visto l’obbligo del datore di lavoro di provvedere a rendere accettabile la qualità dell’aria dell’ambiente di lavoro.
In base al punto 1.9.1 dell’Allegato IV del d.lgs. 81/2008, il datore di lavoro deve provvedere a rendere accettabile la qualità dell’aria dell’ambiente di lavoro.
In che modo? INAIL indica tre strade:
Il Volume INAIL riguarda solo gli li interventi di riduzione dell’immissione di inquinanti di origine indoor, sia di origine antropica (cap. 8.2) che di origine non antropica (cap 8.3). Per le altre soluzioni si rimanda a tecnici progettisti stabilire se sono possibili modifiche all’impianto esistente.
01.10.25
25.09.25