Interpello 1/2024: obbligo di sorveglianza sanitaria in caso di assenza per malattia

Nell’Interpello 1/2024 presentato alla Commissione interpelli dall’Università degli studi di Milano si torna a parlare di obbligo di sorveglianza sanitaria e visita medica dopo 60 giorni in caso di assenza per malattia per soggetti  che non risulterebbe esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di  VDT).

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ripercorre i punti chiave del Testo Unico di Sicurezza che fissano l’obbligo di visita medica con richiami anche alla giurisprudenza maturata in materia.

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Sorveglianza sanitaria: l’obbligo del datore di lavoro

In base all’articolo 18, comma 1, lettera c), il datore di lavoro “nell’affidare i  compiti ai lavoratori” ha l’obbligo di “tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in  rapporto alla loro salute e alla sicurezza”,

  • la lettera bb) prevede l’obbligo di: “vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano  adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”,
  • la lettera z) stabilisce che, lo stesso datore di lavoro ha l’obbligo di: “aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione”.

Sorveglianza sanitaria: quando farla

La Commissione richiama l’articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Sorveglianza sanitaria”, che al comma 1 prevede che: “La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

  • nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
  • qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”.

Visita medica sul lavoro e ripresa del lavoro: quando farla?

Il comma 2, alla lettera e-ter) prevede che la sorveglianza sanitaria comprende, tra l’altro, una visita medica “precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”.

Sul punto la Commissione richiama alcune sentenze di riferimento:

  • la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav. del 27 marzo 2020, n. 7566;
  • la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., del 12 ottobre 2022, n. 29756:

La Corte ha stabilito che l’articolo 41, comma 2, lettera e-ter):  «…va letta – secondo un’interpretazione conforme tanto alla sua formulazione letterale come alle sue finalità – nel senso che la “ripresa del lavoro”, rispetto alla quale la visita medica deve essere “precedente”, è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in azienda dopo un’assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni, per le quali sia necessario compiere una verifica di “idoneità” e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica».

Alla luce di questo ragionamento, la Commissione ritiene che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione.