01.10.25
La valutazione del rischio chimico è un percorso attraverso il quale sono primariamente identificati e classificati gli agenti chimici presenti nell’ambiente di lavoro, che possono rappresentare un fattore di rischio per i lavoratori durante l’utilizzazione.
Il rischio chimico per la salute è riferito alla probabilità che possa insorgere una malattia professionale, mentre rischio chimico per la sicurezza è riferito alla probabilità che possa verificarsi un infortunio.
La valutazione del rischio chimico deve essere effettuata preliminarmente all’inizio dell’attività ed ha inizio con il censimento di tutte le sostanze e miscele presenti nel ciclo lavorativo.
È importante sottolineare che la valutazione del livello di rischio riguarda ogni sostanza.
Il D.Lgs. 81/08 individua nel datore di lavoro il soggetto obbligato a valutare tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro.
Nella valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, il datore di lavoro deve tenere conto delle condizioni espositive e più cautelative per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Il datore di lavoro, a seguito della valutazione del rischio chimico, effettuata per ogni singolo lavoratore o per ogni gruppo omogeneo di esposizione, quando individua un “rischio superiore all’irrilevante per la salute e/o basso per la sicurezza”, provvede affinché siano adottate:
La valutazione del rischio chimico inizia con l’identificazione degli agenti chimici pericolosi. Lo strumento più completo per ricavare informazioni di pericolosità di sostanze e di miscele, è la Scheda di Sicurezza (SDS).
La SDS deve consentire ai datori di lavoro di adottare tutte le misure necessarie per la tutela della salute umana e della sicurezza nel luogo di lavoro, su come conservare, manipolare, utilizzare in modo sicuro e smaltire la sostanza o la miscela, come previsto dall’art. 224 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché senza recare danno all’ambiente.
La SDS non sostituisce in alcun modo la valutazione del rischio chimico, che può essere effettuata anche attraverso l’uso di modelli di calcolo affidabili.
La valutazione del rischio chimico prevede le seguenti fasi:
I regolamenti REACH e CLP (normative di prodotto) hanno modificato e aggiornato sia le schede di sicurezza che i criteri di classificazione degli agenti chimici pericolosi, ma non le modalità ed i criteri per la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 (normativa sociale).
Il regolamento REACH stabilisce le procedure per la raccolta delle informazioni sulle proprietà delle sostanze e sui pericoli che da esse derivano.
Lo strumento fondamentale per la trasmissione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento è la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).
Una SDS, predisposta in conformità al regolamento REACH, fornisce tutte le informazioni utili ad una gestione e uso sicuro della sostanza, riportando oltre ai dati anagrafici dell’azienda anche informazioni sulla classificazione, sulle misure di gestione dell’emergenza, dello stoccaggio, delle misure preventive e protettive da adoperare e sul corretto trasporto.
Nella Scheda di Dati di Sicurezza vengono quindi forniti tutti i dati necessari per poter impostare una valutazione quanto più dettagliata e precisa del rischio chimico all’interno di un’azienda.
Il Regolamento CLP individua le classi di pericolo per gli agenti chimici pericolosi, differenziando i pericoli per la sicurezza, collegati alle proprietà chimico-fisiche, dai pericoli per la salute collegati alle proprietà tossicologiche.
L’etichettatura di un prodotto chimico consiste nell’apposizione di una serie di informazioni di pericolosità e gestione, tra le quali la più conosciuta ed immediata è il pittogramma di pericolo, che identifica in maniera visiva i pericoli associati a quel prodotto.
Quando non si possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di adeguati livelli di protezione per la salute del lavoratore, il datore di lavoro può procedere con le misurazioni.
Non vi è obbligo a misurare l’esposizione ad agenti chimici neppure nelle situazioni al di sopra del rischio irrilevante per la salute, tuttavia quando vengono effettuate devono essere utilizzate le metodiche standardizzate riportate, pur in modo indicativo, nell’Allegato XLI (Metodiche standardizzate di misurazione degli agenti), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Le misurazioni dell’agente chimico vanno effettuate successivamente all’adozione delle misure di prevenzione e protezione generali. Le misurazioni, in tal caso, sono la verifica di un processo di riduzione del rischio e del mantenimento nel tempo delle condizioni che hanno portato a tale riduzione.
Per rischio “irrilevante” si intende un livello di rischio tale che l’esposizione di un lavoratore a un certo agente chimico pericoloso ad un tale livello non ha effetti significativi sulla salute (irrilevanti) e sulla sicurezza (livello basso).
Nei casi in cui non è possibile a priori e con certezza definire un livello di rischio “irrilevante e/o basso”, sarà necessaria una valutazione di dettaglio del rischio.
L’aggiornamento della valutazione del rischio chimico è necessario nei casi in cui le informazioni relative alle proprietà delle sostanze pericolose siano state modificate o aggiornate.
Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione in occasione di rilevanti cambiamenti che potrebbero averla resa obsoleta o quando i risultati della sorveglianza medica ne richiedano la necessità.
La norma di riferimento è il D.Lgs. 81/2008 ed in particolare le disposizioni contenute nel Titolo IX del decreto. Le norme di prodotto collegate sono i Regolamenti REACH e CLP.
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