19.11.25
La figura del “Responsabile Tecnico” compare per la prima volta nel DM n. 324/91[1], che si limitava a richiedere, fra la documentazione da allegare alla domanda d’iscrizione all’albo, la dichiarazione di accettazione dell’incarico, con firma autenticata, da parte del responsabile tecnico (che obbligatoriamente doveva essere nominato dalle imprese che intendevano iscriversi all’albo), senza tuttavia alcun chiarimento sulle funzioni e sulle responsabilità che la nuova figura doveva svolgere.
Il Comitato gestori ha successivamente chiarito requisiti e formazione per questa figura: vediamo i richiami della normativa di riferimento, alla luce del Regolamento dell’Albo (Dm 120/2014) e delle Delibere sopravvenute.
Ultimi aggiornamenti sulla disciplina relativa al Responsabile tecnico dei rifiuti:
- La Delibera n. 9 del 28 luglio 2021 ha rimandato i termini del periodo transitorio della disciplina del 2017 e delle verifiche di aggiornamento – Leggi qui l’analisi .
- Con Deliberazione n.1 del 30 gennaio 2020 vengono disciplinate le procedure conseguenti al verificarsi della cessazione dell’incarico di responsabile tecnico dell’impresa, anche per perdita dell’idoneità (già prevista all’art. 13 co 1 del DM 120/2014) – Leggi qui l’analisi.
- Con Delibera n. 1 del 23 gennaio 2019 del Comitato Nazionale Gestori vengono date alcune indicazioni su compiti e funzioni del Responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti – Leggi qui l’analisi.
- Con Circolare n. 59 del 12 gennaio 2018 vengono chiariti alcuni punti relativi alla Delibera n.6/2017 del Comitato nazionale Gestori che regola i requisiti del responsabile tecnico individuati, per ciascuna categoria e classe d’iscrizione, nell’allegato “A” – Leggi qui l’analisi.
- Con circolare n.227 del 14 marzo, il Comitato nazionale Gestori ha fornito indicazioni sulla formazione del Responsabile tecnico rispondendo a due diversi quesiti – Leggi qui l’analisi.
Il compito del responsabile tecnico è quello di porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.
L’art. 10, comma 2, lett. h) del DM n. 120/2014 stabilisce che, fra i requisiti che i soggetti che intendono iscriversi all’albo devono avere, rientra quello relativo al possesso dei requisiti di idoneità tecnica, di cui all’art. 11, comma 1.
Ai responsabili tecnici, a differenza di quanto avvenuto fino ad allora, il DM n. 120/2014 dedica due articoli.
Il primo (art. 12) specifica i compiti, le responsabilità e i requisiti del responsabile tecnico, che dovrà:
Il secondo (art. 13) riguarda, appunto, la formazione del responsabile tecnico, e prevede la modifica del percorso necessario per poter diventare responsabile tecnico: i corsi di formazione sono stati sostituiti dall’esame di idoneità che, nel caso in cui il Responsabile Tecnico non sia anche legale rappresentante dell’impresa (che, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del DM, è esentato dalle verifiche periodiche), è soggetto a verifiche periodiche (almeno quinquennali) per garantire il necessario aggiornamento e, di conseguenza, il mantenimento dell’idoneità.
Con la Deliberazione n. 6/2017 e la Deliberazione n.7/2017, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha approvato due importanti modifiche apportate ai requisiti riguardanti l’accesso alla professione, e fissato le modalità di formazione dei Responsabili Tecnici, in ossequio a quanto indicato con il DM 120/2014.
Diventano ora obbligatorie le verifiche periodiche per accedere alla professione e quelle necessarie a confermare la qualifica ottenuta.
Le due delibere impongono una nuova serie di regole in merito allo svolgimento della professione, con riferimento alla necessità, da parte del Responsabile tecnico della gestione dei rifiuti, di attestare la propria formazione mediante due verifiche:
Tali novità interessano non solo i soggetti che intendono rivestire il ruolo di Responsabile Tecnico per la Gestione dei rifiuti ex-novo, ma anche quelli che intendono confermare la qualità e hanno già intrapreso l’attività professionale, alla data di entrata in vigore degli atti in oggetto.
I requisiti del responsabile tecnico sono individuati, per ciascuna categoria e classe d’iscrizione, dalla Deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, e sono riassunti nella Tabella 2.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 13, “il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della disciplina di cui al comma 2, può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio la cui durata, comunque non superiore al quinquennio, è stabilita con deliberazione del Comitato nazionale. Detti soggetti sono obbligati all’aggiornamento quinquennale”.
Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data del 16 ottobre 2017 (data di entrata in vigore della delibera n. 6/2017 del Comitato nazionale), dunque, può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni dalla data del 16 ottobre 2017 anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori.
Il responsabile tecnico delle imprese o degli enti già iscritti alla data del 16 ottobre 2017 poteva sostenere la verifica di aggiornamento dal 2 gennaio 2021.
Con la delibera n. 7 del 30 maggio 2017, invece, il Comitato nazionale ha stabilito i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici di cui all’articolo 13 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120: