Il DPCM 14 marzo 2014 riporta non solo il Piano delle attività per lo stabilimento ILVA, ma anche la conclusione dei procedimenti di riesame e modifiche dell’AIA e raccomandazioni per la predisposizione del Piano industriale.
In Gazzetta il
DPCM 14 marzo 2014 che riporta (in allegato) il Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria previsto dal
Decreto legge 4 giugno 2013, n. 61 (Decreto sul commissariamento dell’Ilva di Taranto), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.
Si riporta nel Decreto
l’esito dei procedimenti di riesame e modifiche dell’AIA del 26/10/2012 e si dispone che “le modalità di costruzione e di gestione delle discariche, nonché le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell’ILVA S.p.A. saranno quindi individuate conformemente a quanto previsto dall’art. 12 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125. Il riesame per la parte inerente alla gestione delle acque e’ da ritenersi concluso, mentre per le restanti aree ed attività dello stabilimento non considerate, non essendo presenti in merito le necessarie indicazioni nella proposta di piano del Comitato di esperti del 21/11/2013, l’ ILVA dovrà presentare
entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto (entrato in vigore il giorno della pubblicazione – art.4) che
approva il piano ambientale, una proposta organica di miglioramento ambientale. Tale proposta dovrà tenere conto anche delle modifiche di cui ai procedimenti ID 90/472 e ID 90/599 che sono da ritenersi conclusi.
L’Art. 3 contiene specifiche
raccomandazioni per la predisposizione del
Piano industriale: il Commissario straordinario dovrà considerare innovazioni tecnologiche tese all’eliminazione o comunque alla
sostanziale riduzione della fase di produzione del coke tramite: uso di materia prima ferrosa costituita da ferro preridotto acquisito dall’esterno o anche della Direct Reduction, che comporta il trattamento del minerale di ferro con gas naturale; tecnologia di Smelting Reduction (Corex – Finex).
Inoltre, dovrà indicare
la tempistica per la definizione dei progetti definitivi per gli interventi riportati nel piano ambientale nonché la puntuale previsione della
ripartenza degli impianti; il riavvio di impianti non in esercizio o per i quali è prevista una fermata, dovrà essere valutato dall’Autorità competente sulla base di apposita richiesta da parte dell’Azienda.
Riferimenti normativi:
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 marzo 2014
Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell’articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.
(GU Serie Generale n.105 del 8-5-2014)