Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la Circolare n. 45 del 24 dicembre 2013 (in allegato): si forniscono chiarimenti sulle attrezzature di lavoro utilizzate da lavoratori del settore agricolo o forestale, per le quali è stato differito il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo di abilitazione, (come previsto dall’articolo 45 della Legge del fare 98/2013, che ha convertito con modificazioni il Decreto del Fare – DL 69/2013).
La circolare fa luce sul differimento al 22 marzo 2015 del termine per l’adempimento dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, a seguito di numerosi quesiti pervenuti, dopo l’emanazione del Decreto del Fare. Tale rinvio, chiarisce il Ministero del Lavoro è riferito alle attrezzature di lavoro individuate al punto 1, dell’Allegato A dell’Accordo 22 febbraio 2012 in oggetto utilizzate dai lavoratori del settore agricolo o forestale.
Limitatamente alle sole “macchine agricole” sono riconosciuti i corsi di formazione effettuati fino alla data del 22 marzo 2015 e soddisfacenti i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 9.1 dell‘Accordo 22 febbraio 2012. I corsi di cui alle precedenti lettere b) e c) devono essere integrati con il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 dell’Accordo 22 febbraio 2012 entro 24 mesi a partire dal 22 marzo 2015. I corsi di cui alle lettere b) e c) devono essere integrati con il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 dell’Accordo 22 febbraio 2012, entro 24 mesi a partire dal 22 marzo 2015.
Per quanto riguarda il riferimento all’esperienza documentata almeno pari a due anni, il Ministero del Lavoro chiarisce che tale esperienza deve essere posseduta alla data del 22 marzo 2015 e il conseguente corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell’Accordo 22 febbraio 2012 deve essere effettuato entro 5 anni dalla data di pubblicazione dell’Accordo, ovvero entro il 13 marzo 2017.
Infine, il Ministero del Lavoro ricorda che, i lavoratori che alla data del 22 marzo 2015 risultano incaricati dell’uso delle sole “macchine agricole” devono effettuare gli specifici corsi di formazione teorico pratico entro 24 mesi.