In Gazzetta Ufficiale (n.35 del 12-2-2016) è stato pubblicato il Decreto del ministero dell’Interno del 3 febbraio 2016 che riporta la nuova regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8 (così indicati all’art. 1), per i quali si dettano gli obiettivi di salvaguardia in materia antincendio( art.2).
Il Decreto 3/2/2016 entra
in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (avvenuta il
12 febbraio 2016). A decorrere dalla sua entrata in vigore viene
abrogata la parte seconda dell’allegato al
decreto del Ministro dell’interno del 24 novembre 1984 (recante “Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8”) , intitolata “Depositi per l’accumulo di gas naturale”. “
La Regola tecnica, contenuta in allegato al Decreto, si applica (art. 4) ai depositi di
nuova realizzazione ed a quelli
esistenti alla data di entrata in vigore del decreto nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o ampliamento successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall’intervento. Si specifica altresì che
gli interventi di modifica effettuati su strutture esistenti, non possono, in ogni caso, diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti.
La regola
non si applica ai depositi per i quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di costruzione, ampliamento o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell’art. 3 del DPR n.151/2011.
All’articolo 5 si forniscono le consuete regole sulla
Commercializzazione ed impiego dei prodotti: possono essere impiegati solo quelli regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi.
Riferimenti normativi:
DECRETO 3 febbraio 2016 del MINISTERO DELL’INTERNO
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8.
(GU Serie Generale n.35 del 12-2-2016)