Nuovo quesito per la rivista Antincendio!
Un abbonato chiede sulla possibilità di usare una scala per l’esodo in un edificio nel quale andrebbero a coesistere due attività ricettive con gestori diversi e un’attività destinata ad uffici (non soggetta).
Parola all’Esperto, Sandro Marinelli (Dirigente A.R. Vigili del Fuoco)
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CLICCA QUI per il modulo FAX da inviare allo 0633111043Il Quesito
In un
edificio di tre piani, dei quali il primo e il secondo vengono utilizzati come uffici ferroviari e attività ricettiva ed il pian terreno è totalmente indipendente dai piani sovrastanti, si vuole
riqualificare il secondo piano realizzando un’ulteriore attività ricettiva gestita da privati. I piani primo e secondo dispongono di due scale ad uso esclusivo.
Quindi abbiamo la seguente situazione:
– il primo piano è in parte utilizzato ad
uffici ed in parte gestito dalla
attività ricettiva ad uso personale ferroviario
– il secondo piano che era precedentemente utilizzato dalla attività ricettiva ad uso personale ferroviario, dovrebbe essere trasformato in
nuova attività ricettiva.
La nuova situazione che pertanto si verrà a creare comprenderà:
–
due attività ricettive con gestori diversi e con un numero complessivo di letti inferiore a 100
–
un’attività destinata ad uffici (non soggetta).
Secondo la nuova regola verticale di P.I. per le attività ricettive
D.M. 9 Agosto 2016, nonostante la seconda attività ricettiva sia una nuova realizzazione, “sembrerebbe” possibile l’utilizzo di scale promiscue, diversamente da quanto previsto nel D.M. 9 Aprile 1994 (Parte seconda-punto 20.5) che consente l’utilizzo solo se l’attività risulta esistente alla data della pubblicazione dello stesso D.M..
È possibile l’utilizzazione per
l’esodo di una scala, ovvero di ambedue le scale di cui sopra, ad uso promiscuo per uffici e ricettività secondo il D.M. 9 Agosto 2016?
Secondo l’Esperto
Il
D.M. 9/8/2016 introduce una nuova
Regola Tecnica Verticale per le attività ricettive che, ovviamente, tiene conto della RTO (Regola Tecnica Orizzontale) introdotta con il
D.M. 3 agosto 2015. Quest’ultimo provvedimento normativo (RTO) introduce nuovi criteri orizzontali, validi in generale, anche per l’esodo, così come indicato nel Capitolo S4.
Pertanto il D.M. 9/8/2016, a parziale modifica del D.M. 9 aprile 1994, tiene conto del Capitolo S4 della
RTO sopraindicata : ora si tratta di verificare se, con la trasformazione dell’attività ricettiva così come indicata dal lettore e con il numero di persone presenti nel caso di specie, sono rispettati i criteri introdotti dal predetto Capitolo S4, tenendo conto degli obiettivi e delle finalità che la RTO ha definito.