In questa pagina riportiamo i decreti che definiscono l’ammontare e la ripartizione dei Contributo nazionale per la gestione dei rifiuti ambientali e degli imballaggi, previsto dal Testo Unico dell’Ambiente (D:Lgs. n.152/2006, art. 206-bis).
I soggetti obbligati, gli importi e le ripartizioni fra CONAI; consorzi e sistemi di gestione ambientale privati.
L’articolo 206-bis del D.Lgs. n.152/2006 attribuisce al Ministero della transizione ecologica specifiche funzioni per la corretta attuazione delle norme di cui alla Parte quarta, con particolare riferimento alla prevenzione dei rifiuti, all’efficacia, all’efficienza ed all’economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente
Il Comma 6 che dell’art. 206 bis prevede che
«All’onere derivante dall’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al comma 4 dell’articolo 178-ter e al presente articolo, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di pari importo complessivo, il Consorzio nazionale imballaggi di cui all’articolo 224, i soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e i consorzi di cui agli articoli 233, 234 e 236, nonché quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228 e i sistemi di cui agli articoli 178-bis e 178-ter» e che il Ministro della transizione ecologica «con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, determina l’entità del predetto onere da porre in capo ai consorzi e soggetti predetti»;
In Gazzetta il DECRETO 23 ottobre 2023 prevede il riparto del contributo ambientale rifiuti dovuto per l’anno 2020, previsto dall’art. 206-bis, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152.
Il contributo per il 2020 è stabilito in euro 2.009.780,00 aggiornato al tasso di inflazione previsto per il medesimo anno. L’onere contributivo si compone di una quota fissa pari allo 0,2% del contributo complessivo e di una quota variabile commisurata al valore della produzione attestato nel bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.
Per i sistemi di gestione autonoma dei rifiuti condotti da imprese private che, oltre all’attività inerente al proprio sistema autonomo, svolgono anche altre attività economiche, la quota variabile dell’onere contributivo è determinata in base al valore della produzione afferente al sistema autonomo relativo all’esercizio 2019 che risulti attestato da una primaria società di revisione contabile iscritta al Registro dei revisori legali.
Il contributo può essere pagato mediante versamento al Capo di entrata 32° – capitolo n. 2592 – art. 30 del Ministero dell’economia e delle finanze intestato alla Tesoreria dello Stato. Il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del Decreto 23 ottobre.
Il Decreto individua i soggetti tenuti alla ripartizione del contributo nell’Allegato 1 del Decreto
Con DECRETO 19 ottobre 2022 il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica definisce e ripartisce il contributo per l’anno 2019 dovuto dal Consorzio nazionale imballaggi e altri concorsi e sistemi di gestione autonoma di rifiuti, per le funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ai sensi dell’art. del Testo Unico Ambiente.
Il contributo complessivo dovuto per l’anno 2019 ammonta in euro 2.009.780,00 aggiornato al tasso di inflazione previsto per il medesimo anno.
L’onere contributivo è a carico di ciascuno dei soggetti obbligati ai sensi dell’articolo 206-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 mediante versamento al Capo di entrata 32° – capitolo n. 2592 – articolo 30 del Ministero dell’economia e delle finanze intestato alla Tesoreria dello Stato. In Art. 4 il dettaglio sulle Modalità di pagamento e la causale del versamento.
Coinvolti il Consorzio nazionale imballaggi e i soggetti (di cui all’art. 221, comma 3, lettere a) e c) del Codice Ambiente) e i consorzi ambientali (di cui agli articoli 233, 234, 235, 236, nonché quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228).
Per l’anno 2019, è individuato nell’allegato e si compone di una quota fissa pari allo 0,2% del contributo complessivo e di una quota variabile commisurata al valore della produzione attestato nel bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.
La ripartizione avviene in base al criterio di proporzionalità in relazione al valore della produzione di ciascuno dei soggetti obbligati, tenuto conto anche del carico gestionale ed amministrativo che i soggetti di maggior consistenza determinano sulle funzioni di vigilanza e controllo del Ministero della transizione ecologica.
Per i sistemi di gestione autonoma dei rifiuti condotti da imprese private che, oltre all’attività inerente al proprio sistema autonomo, svolgono anche altre attività economiche, la quota variabile dell’onere contributivo è determinata, in base al valore della produzione afferente al sistema autonomo relativo all’esercizio 2018 che risulti attestato da una primaria società di revisione contabile iscritta al registro dei revisori legali.
Con Decreto 27 maggio 2020 (in Gazzetta n.180 del 18-7-2020) il Ministero procede al riparto del contributo annuale per vigilanza e controllo sulla gestione dei rifiuti su enti e consorzi operanti in questo settore.
L’importo dovuto è di 22.017.940,00 euro, aggiornato al tasso di inflazione previsto per il medesimo anno, così come previsto dal citato art. 206-bis, comma 6, del Codice Ambiente (D.Lgs. n.152/2006) sulla base del valore della produzione.
I settori presi a riferimento sono: imballaggi, olii e grassi vegetali animali esausti, olii minerali usati, polietile, PFU e RAEE.
La ripartizione dell’onere contributivo (art.1) è determinata in base al criterio di proporzionalità in relazione al valore della produzione di ciascuno dei soggetti obbligati, tenuto conto anche del carico gestionale ed amministrativo che i soggetti di maggior consistenza determinano sulle funzioni di vigilanza e controllo del Ministero dell’ambiente.
L’onere contributivo (art.3) è individuato nell’allegato e si compone di una quota fissa pari allo 0,2% del contributo complessivo e di una quota commisurata al valore della produzione attestato nel bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 oppure, se non ancora depositato presso il registro delle imprese, nel precedente bilancio d’esercizio.
Per i sistemi di gestione autonoma dei rifiuti (art.3) condotti da imprese private che, oltre all’attività inerente al proprio sistema autonomo, svolgono anche altre attività economiche, la quota variabile dell’onere contributivo è determinata, secondo il medesimo criterio in base al valore della produzione afferente al sistema autonomo relativo all’esercizio 2016 che risulti attestato da una primaria società di revisione contabile iscritta al Registro dei revisori legali.
Sono esclusi (art.2) dal pagamento del contributo i soggetti che hanno operato per meno di sei mesi nell’anno di riferimento e che alla data di pubblicazione del presente decreto hanno cessato la propria attività.
I soggetti tenuti ad effettuare il pagamento delle somme dovute mediante versamento al capo di entrata 32° – capitolo n. 2592 – art. 30 del Ministero dell’economia e delle finanze intestato alla Tesoreria dello Stato (in art.4 le modalità di pagamento).