18.11.25
In vigore dal 4 ottobre 2022 il DECRETO 2 settembre 2021 “Decreto GSA” che stabilisce i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a) punti 2 e 4 e lettera b) del D. Lgs. 81/2008.
Dalla data di entrata in vigore del decreto sono abrogati l’art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.
Si tratta del secondo dei 3 attesi decreti che riformano il DM 10 marzo 1998 (vedi qui in cosa consiste la riforma complessiva) insieme al Decreto Controlli (DM 1/9/2022) e al Decreto Minicodice (DM 3/9/2022) .
Per approfondire sulla riforma del DM 10 marzo 1998 suggeriamo il Corso di Istituto informa
La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro alla luce dei decreti sostitutivi del D.M. 10 marzo 1998
(D.M. 1/9/2021 – D.M. 2/9/2021 – D.M. 3/9/2021)Valido come Aggiornamento per RSPP, ASPP, Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti, Formatori e Coordinatori sicurezza cantieri (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
Il Decreto riguarda dunque la gestione della lotta all’emergenza ed il Servizio di prevenzione e protezione antincendio in azienda. Contiene 8 articoli e 5 allegati.
Dopo l’identificazione del campo di applicazione (art.1) il decreto descrive la gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza (art.2), poi passa a le regole per la informazione e formazione dei lavoratori (art.3), la designazione degli addetti antincendio (art.4) , la loro formazione e aggiornamento (art5), i requisiti dei docenti (art.6), le regole per la validità dei corsi già effettuati e il primo nuovo aggiornamento degli addetti antincendio (art.7).
Questi i contenuti degli allegati:
Il Decreto si applica (art.1)
In base all’art. 4 del Decreto, i lavoratori addetti al Servizio vengono eletti all’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza (incluso il piano di emergenza, laddove previsto)
Il datore di lavoro (ai sensi dell’art. 37 del TUS) deve assicurare anche la formazione degli addetti al servizio antincendio in base alle indicazioni dell’Allegato III. Lo ricorda l’art.5 del Decreto GSA.
Nell’Allegato IV sono elencate le attività per le quali gli addetti al servizio antincendio devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica.
In base all’art.5 del Decreto GSA, gli addetti al servizio antincendio devono frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato III
In base all’art. 5 (comma 6) possono svolgere i corsi per addetti antincendio i seguenti soggetti:
L’art. 6 dettaglia i requisiti dei docenti che possono svolgere corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio.
Questi devono
a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del decreto;
b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo le modalità definite nell’allegato V;
c) essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
d) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
Alla data di entrata in vigore decreto, si ritengono qualificati
a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite all’allegato V;
c) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.
In base all’art. 6 comma 6 del Decreto, i docenti devono frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato V.
I corsi per addetti antincendio già programmati con i contenuti dell’allegato IX del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. Lo riporta l’art.7.
Il Decreto, all’art. 7 stabilisce che il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento.
In caso trascorrano più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso.
A partire dal 4 ottobre 2022 sono abrogati i seguenti articoli del DM 10 marzo 1998
“Art. 3.Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio
Art. 5. Gestione dell’emergenza in caso di incendio
1. All’esito della valutazione dei rischi d’incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all’allegato VIII.
2. Ad eccezione delle aziende di cui all’art. 3, comma 2, del presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l’adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.
Art. 6. Designazione degli addetti al servizio antincendio
1. All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell’art. 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994, o se stesso nei casi previsti dall’art. 10 del decreto suddetto.
2. I lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione di cui al successivo art. 7.
3. I lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate nell’allegato X, devono conseguire l’attestato di idonetà tecnica di cui all’art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.
4. Fermo restando l’obbligo di cui al comma precedente, qualora il datore di lavoro, su base volontaria, ritenga necessario che l’idoneità tecnica del personale di cui al comma I sia comprovata da opposita attestazione la stessa dovrà essere acquisita secondo le procedure di cui all’art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.
Art. 7. Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza
1. I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza secondo quanto previsto nell’allegato IX.
InSic ha scelto di analizzare il Decreto 2 settembre 2021, a partire dal testo del decreto e allegato per allegato nei seguenti approfondimenti:
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