Nei luoghi di lavoro in cui non è stato eletto un RLS viene designato, su indicazione degli Organismi Paritetici, un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) o un Rappresentante dei Lavoratori del Sito produttivo (RLSSP).
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale o di Comparto (RLST o C) può essere individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le predette associazioni.
Questa figura è un diritto delle rappresentanze sindacali associative, per tutte le aziende o unità produttive dell’ambito territoriale o – per la pubblica amministrazione – del comparto (D.Lgs. 81/08, art. 47, comma 3 ed art. 48).
Il RLST ha diritto di ricevere, a cura e spese del datore di lavoro, la formazione necessaria (sia generale che specifica per il settore di attività) per rappresentare i lavoratori nella consultazione; nonché per partecipare alla gestione della sicurezza e salute durante il lavoro.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale o di Comparto opera ove nell’azienda o unità produttiva non sia stato designato un RLS. In tal caso la stessa azienda, in difetto della costituzione degli organismi paritetici, deve partecipare alla costituzione del Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali e alla pariteticità, presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail).
«Il datore di lavoro per far richiesta di un RLST (Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriale) si deve rivolgere e fare richiesta all’Organismo Paritetico ai sensi dell’art.48, comma 6, DLgs 81/08 e s.m.i.
In tale caso non deve essere inviata nessuna comunicazione all’Inail: Il Decreto Lgs 81/2008 obbliga i Datori di Lavoro alla sola comunicazione dei RLS e non anche di quelli territoriali» (Fonte: INAIL).
Il RLST, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale:
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati relativi agli infortuni che comportino l’assenza pari almeno ad un giorno, escluso quello dell’evento, contenuti in applicazioni informatiche.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di valutazione dei rischi.
I RLST, del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze. Hanno inoltre accesso a dati relativi all’elencazione specifica dei costi della sicurezza relativi ai corrispondenti contratti di appalto, subappalto o somministrazione.
Gli RLST operano in una pluralità di realtà lavorative che possono essere caratterizzate da rischi differenti ed hanno pertanto diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercitano la rappresentanza. Per questa ragione la loro formazione prevede un percorso di durata maggiore rispetto a quello degli RLS: almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, ed 8 ore di aggiornamento annuale.
Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale vengono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
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