18.11.25
In vigore dal 29 ottobre 2022 il DECRETO 3 settembre 2021 del Ministero dell’interno noto come DECRETO MINICODICE, che chiude la riforma del DM 10 marzo 1998 iniziata con il DECRETO CONTROLLI (DM 1°marzo 2021) ed il DECRETO GSA (Decreto 2 settembre 2021).
Il DECRETO MINICODICE:
Vediamo di seguito di cosa tratta il decreto 3 settembre 2021 ed il suo fondamentale e unico allegato e suggeriamo alcuni appuntamenti formativi e informativi sulla riforma del DM 10 marzo 1998 e sulla normativa antincendio collegata.
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Il Decreto 3 settembre 2021 si compone di cinque articoli ed un Allegato che riporta i “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio“.
Leggi l’analisi dell’Allegato unico, disponibile qui:



In base all’art.1 si intendono i criteri generali atti ad individuare
Si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del TUS, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Ai sensi dell’art. 62 “si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”.
In base all’art. 2, la valutazione dei rischi di incendio va effettuata in conformità ai criteri indicati nell’art. 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, «Protezione da atmosfere esplosive» del TUS.
in base all’art. 3, i criteri di progettazione sono:
In base al nuovo Allegato I al Decreto MINICODICE sono considerati “luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio” quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
Per attività non soggette si intendono quelle attività non ricomprese nell’elenco dell’Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011.
Per occupanti si intendono le persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività.
Generalmente, per quantità significative di materiali combustibili si intende qf > 900 MJ/m2 .
In base all’art. 4, si rimanda l’adeguamento alle disposizioni del Decreto MINICODICE alle occasioni di rielaborazione della valutazione dei rischi individuate al comma 3 dell’art.29 del Testo unico di Sicurezza, ovvero nei casi di:
La rielaborazione, lo ricordiamo, deve avvenire entro 30 giorni dalle rispettive causali. Il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 29).
I Vigili del Fuoco hanno prodotto la Circolare DCPREV 16700 del 08/11/2021 “D.M. 03/09/2021 – Primi chiarimenti” con alcuni chiarimenti sul DECRETO MINICODICE (DIM 3/9/2021).
Leggi l’analisi della Circolare:
a cura di Fabio Dattilo e Marco Cavriani
Rispetto alle edizioni precedenti, il volume è stato arricchito con ulteriori e numerose note esplicative per favorirne la lettura e l’utilizzo, aggiornato anche con le più recenti regole tecniche verticali e rinnovato con nuovi esempi applicativi e commenti.
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