20.11.25
Le Body Cam delle Forze dell’Ordine, cosa sono e come funzionano. In questo articolo esaminiamo inoltre un recente parere dell’Autorità Garante sul loro utilizzo
Con l’espressione Body Cam si fa riferimento ad una telecamera indossata dalle forze dell’ordine durante operazioni di tutela dell’ordine pubblico. Telecamere che potrebbero essere eccessivamente invasive. Questo è motivo per cui il Ministero degli Interni ha sviluppato un apposito progetto, che è stato sottoposto all’esame al Garante della Privacy, L’Autorità ha avanzato una serie di osservazioni che vedremopiù avanti.
Esaminiamo innanzitutto l’architettura informatica a cui queste telecamere si appoggiano e gli elementi afferenti alla protezione dei dati, che il parere dell’Autorità Garante ha messo in evidenza. Cominciamo a descrivere brevemente il funzionamento del sistema di telecamere.
La soluzione tecnologica è basata sui seguenti elementi:
Un aspetto importante è legato al fatto che, data la criticità dell’applicazione, è indispensabile sviluppare la valutazione di impatto (Data Protection Impact Assessment) prevista dall’articolo 35 del Regolamento Generale Europeo sulla protezione dei Dati.
Ricordiamo che:
L’Autorità Garante ha dedicato ampio spazio alle modalità con cui vengono scaricate le registrazioni, a bordo delle telecamere; registrazioni che successivamente possono essere messe a disposizione della polizia scientifica per gli appropriati approfondimenti. (vedi Newsletter n. 481 – Garante Privacy)
A questo punto si pone immediatamente in evidenza il tema legato alla durata di archiviazione dei dati e viene individuato un termine di sei mesi di conservazione dei dati; ciò salvo un’adeguata proroga dei termini, quando i dati personali sono inseriti in un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o in un procedimento penale in genere.
Un fenomeno, che l’esperienza ha messo in evidenza, è la accidentale attivazione della telecamera:
Soggetti designati come amministratori di sistemi, a fronte di richiesta avanzata dall’ufficiale di pubblica sicurezza responsabile del servizio, cancellano tempestivamente queste registrazioni.
A questo proposito, gli ufficiali responsabili del servizio di ordine pubblico devono essere adeguatamente informati, mediante pubblicazione di apposite linee guida.
Un elemento fondamentale per garantire la protezione delle video registrazioni riguarda l’adozione di appropriate garanzie in fase di accesso. Questo può avvenire sia in tempo quasi reale, quando le circostanze sul campo lo richiedano, oppure successivamente, per ricostruire gli eventi video registrati.
Ricordiamo inoltre che gli operatori sul campo devono interrompere al più presto la registrazione, ove non vi siano più ragioni per mantenere attivata la telecamera. Questo principio risponde alla più generale prescrizione di minimizzazione dei dati raccolti, in relazione alle esigenze per cui i dati stessi vengono catturati.
Il Garante si raccomanda di modo particolare di fare attenzione all’utilizzo dei totem, distaccati sul campo, per garantire che l’accesso a questi dati venga tutelato in maniera garantistica.
Occorre quindi allestire un log di sistema, che registri tutti gli accessi e le operazioni effettuate sui dati.
L’autorità Garante ha inoltre raccomandato di prestare massima attenzione all’effettuazione di copie dei filmati e di eventuali fotografie, adottando misure garantistiche; tali copie devono essere inviate solo a soggetti debitamente autorizzati e conservate con le stesse garanzie previste per le copie originali.
In conclusione, il Garante ha dato parere favorevole alla valutazione di impatto ed all’architettura generale proposta, precisando comunque tutt’una serie di elementi migliorativi, che il ministero si è impegnato ad adottare al più presto possibile.



Corso DPO – Profili professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali