10.10.25
In questo articolo approfondiamo i contenuti del registro dei controlli antincendio: chi deve compilarlo e quali informazioni deve riportare?
Istituito con il DPR 37 del 12 gennaio 1998, il registro dei controlli periodici (noto anche come “registro antincendio”) è lo strumento che permette alle aziende di avere un quadro sempre aggiornato sull’efficacia dei vari presidi antincendio presenti (estintori, impianti, ecc.).
Il DPR 151/2011, che ha abrogato il DPR 37/98, stabilisce, all’art. 6, che i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, la formazione e l’informazione al personale addetto devono essere annotati nell’apposito registro, a cura dei responsabili dell’attività, che deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza dei Comandi Provinciali.
Appare utile rammentare come le attività che hanno l’obbligo della tenuta del registro non sono solo quelle soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, individuate nell’allegato I del DPR 151/11, ma tutte le aziende dotate anche solo di minime attrezzature antincendio (ad esempio, solo gli estintori) in cui sia presente almeno un lavoratore dipendente.
Il registro, da intendersi quale strumento attivo finalizzato a monitorare lo stato di salute dei sistemi antincendio, in linea con le più recenti misure previste anche dal Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015 e ss.mm.ii.) in tema di Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA), deve riportare le informazioni inerenti alle seguenti attività:
I controlli sugli impianti devono essere effettuati esclusivamente da personale tecnico specializzato, ad eccezione di quelli visivi e di sorveglianza, dei quali possono occuparsi anche gli addetti antincendio dell’azienda, opportunamente formati allo scopo.
Il documento di valutazione dei rischi deve riportare i controlli e le manutenzioni degli impianti e delle attrezzature antincendio.
È opportuno ricordare che i controlli che i Comandi Provinciali effettuano sugli impianti e sulle attrezzature antincendio, generalmente, sono riconducibili alle seguenti attività:
In merito, appare utile rammentare come, nell’esercizio delle proprie funzioni di Polizia Giudiziaria previste dal legislatore, il personale VF che rilevasse anomalie e/o malfunzionamenti degli impianti antincendio potrebbe ravvisare gli estremi per segnalare all’Autorità Giudiziaria competente quanto previsto dall’art. 451 del Codice Penale (“Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro”).
In conclusione, l’auspicio è che il registro dei controlli non vada visto e vissuto come l’ennesimo “obbligo di legge” imposto dall’alto, da riporre in archivio senza neanche consultare dopo i controlli di rito (evenienza che, purtroppo, accade di frequente…), bensì un utilissimo “termometro” che indica al datore di lavoro quando e come intervenire per ripristinare le ottimali condizioni di salute degli impianti antincendio.
In questa sezione ricapitoliamo le informazioni essenziali sul registro dei controlli antincendio.
Il registro dei controlli periodici, che può essere costituito sia da un supporto cartaceo che da un supporto magnetico, deve essere adeguatamente intestato, riportando ragione sociale e indirizzo dell’azienda, e avere le pagine numerate, al fine di poterne controllare in ogni istante l’integrità.
L’allegato I del recente DM 1 settembre 2021 (“Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”), che entrerà in vigore il 26 ottobre di quest’anno, specifica che il datore di lavoro è tenuto a predisporre tale strumento, annotando “i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione“.
Il documento di valutazione dei rischi deve riportare i controlli e le manutenzioni degli impianti e delle attrezzature antincendio.
L’allegato I del recente DM 1 settembre 2021 elenca le possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione e il controllo dei seguenti impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio:
Estintori: UNI 9994-1;
Reti di idranti: UNI 10779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845;
Impianti sprinkler: UNI EN 12845;
Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI): UNI 11224;
Sistemi di allarme vocale per scopi d’emergenza (EVAC): UNI ISO 7240-19 o UNI CEN/TS 54-32;
Sistemi di evacuazione fumo e calore: UNI 9494-3;
Sistemi a pressione differenziale: UNI EN 12101-6;
Sistemi a polvere: UNI EN 12416-2;
Sistemi a schiuma: UNI EN 13565-2;
Sistemi spray ad acqua: UNI CEN/TS 14816;
Sistemi ad acqua nebulizzata (water-mist): UNI EN 14972-1;
Sistema estinguente ad aerosol condensato: UNI EN 15276-2;
Sistemi a riduzione di ossigeno: UNI EN 16750;
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco: UNI 11473;
Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso UNI 11280: serie delle norme UNI EN 15004.
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