20.11.25
Il Responsabile del trattamento è la figura che tratta i dati personali per conto del Titolare. In questo articolo esaminiamo i requisiti, le funzioni e le responsabilità di questa importante figura professionale prevista dal Regolamento in materia di privacy.
Il Responsabile del Trattamento dei dati personali è colui che dispone di requisiti di conoscenza, abilità e competenza tali da sostituire appieno il Titolare del trattamento.
In vista del fatto che il titolare può avere numerosi impegni, oltre a non avere una specifica conoscenza delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati, il Regolamento prevede la designazione di un Responsabile del trattamento dei dati personali.
Secondo l’art. 4 del GDPR il responsabile del trattamento è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.
Tale figura è di tutt’altra rilevanza rispetto al passato in quanto il responsabile assume nell’ambito del Regolamento una connotazione quasi professionale.
E’ necessario che il responsabile del trattamento:
L’art. 28 del GDPR recita che “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato”.
Quindi non viene scelta una persona fisica o giuridica qualsiasi, ma chi possieda già determinate competenze, per cui appare evidente che anche il responsabile del trattamento debba avere una formazione specifica.
Considerate le responsabilità che competono a questa figura, è indispensabile che la designazione del Responsabile del trattamento sia inquadrata in un apposito accordo contrattuale. Tale accordo non è troppo diverso se il soggetto è interno o esterno all’azienda.
Il Regolamento sancisce che l’esecuzione dei trattamenti su commissione sia disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri. Tale atto vincola il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano stipulati la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.
E’ prevista una responsabilità congiunta del Titolare e del Responsabile in caso di violazione dei dettati del Regolamento.
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