18.11.25
Durante il Consiglio dei ministri dell’11 maggio, il Governo ha approvato il DISEGNO DI LEGGE DELEGA SEMPLIFICAZIONI e SALUTE 2023. Al suo interno norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e misure in materia farmaceutica e sanitaria fra le quali la digitalizzazione delle ricette mediche, autorizzazione all’esercizio dell’attività ricettiva turistica, disabilità, digitalizzazione dei certificati di stato civile online, ed altri atti pubblici.
Non manca anche una importante revisione delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi.
Il disegno di legge rientra tra i provvedimenti funzionali al conseguimento, previsto per il 31 dicembre 2024, della Missione M1C1-60 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Riforma 1.9, che richiede l’attuazione della semplificazione e digitalizzazione di 200 procedure critiche, che interessano direttamente cittadini e imprese.
In base a quanto annunciato dal Governo, il Decreto conterrà norme
L’argomento ha suscitato i primi commenti dei professionisti del settore. Secondo Mauro Malizia, Ingegnere – Dirigente dei Vigili del fuoco, la revisione delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi comprende anche la modifica dei relativi limiti di assoggettamento, considerata l’evoluzione della normativa antincendio e della tecnologia.
Ulteriori informazioni sul Decreto verranno presentate al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Attualmente nel D.P.R. 151/2011 si riportano le Attività (allegato I) del che devono attivare l’iter di presentazione della SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Esiste anche la possibilità di richiedere una “Deroga”. Si tratta di un procedimento che, nel caso in cui non si riuscisse a rispettare uno o più punti della norma, consente di proporre misure alternative che possano garantire un livello di sicurezza “equivalente”. Tali misure, proposte anche all’interno del Codice di Prevenzione Incendi, dovranno, essere oggetto, in sede di presentazione dell’istanza, anche di un parere del CTR – Comitato Tecnico Regionale.
Quanto alle Attività NON soggette, si tratta di attività che non devono attivare alcun iter dal punto di vista della prevenzione incendi e pertanto la loro classificazione e la conseguente valutazione del rischio incendio e tutte le misure messe in atto (compresa la Gestione della Sicurezza Antincendio), saranno di esclusiva pertinenza del Datore di Lavoro e dei suoi tecnici, nel rispetto dei decreti del 1, 2 e 3 settembre 2021 di riforma del DM 10 marzo 1998, oltre che, naturalmente, del D.Lgs. 81/2008. Dal 29 ottobre 2021 i criteri stabiliti dal decreto del 10 marzo 1998 sono stati superati in quanto risulterà definitivamente abrogato, e sostituiti dai tre decreti 2021.
Con il Codice di Prevenzione Incendi è stato inaugurato un nuovo approccio e metodologia che demanda al professionista antincendio le valutazioni di merito nel rispetto dei parametri dettati dal codice stesso (Regola Tecnica Orizzontale) e delle specifiche regole tecniche verticali relative a singole attività, nell’ambito del quadro delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011.
Questo testo è tratto dal volume: “Guida pratica di prevenzione incendi per le attività a basso rischio” di C.Testa, EPC Libri, Maggio 2022.