Con l’ordinanza n.66 del 18 maggio 2023, ” ALLUVIONE MAGGIO 2023: DISPOSIZIONI IN MERITO ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI”, la Regione Emilia Romagna fornisce disposizioni in merito alla gestione dei rifiuti alluvionali.
L’Ordinanza classifica i rifiuti prodotti, indica i soggetti responsabili della loro gestione, del trattamento, del Trasporto (con deroghe alle procedure previste dall’Albo Gestori) e sul trattamento e stoccaggio degli stessi con modalità differenziate dalle normali procedure.

L’ordinanza prevede la classificazione come “rifiuti urbani” per i rifiuti che derivano dall’evento alluvionale, provenienti da edifici pubblici e privati, compresi anche i fanghi, i rifiuti liquidi, nonché dallo spazzamento delle strade, dalla pulizia degli argini, delle griglie, delle fosse settiche, ovvero portati dai corsi d’acqua in piena. Restano speciali i rifiuti provenienti dalle attività produttive.
L’ordinanza stabilisce che sia il soggetto competente sul territorio per il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani a gestire gli stessi, anche in deroga all’ordinaria modalità di svolgimento del servizio di raccolta: i rifiuti liquidi invece possono essere gestiti dal soggetto competente per territorio per il servizio idrico integrato.
In base all’ordinanza, il Gestore del servizio, in collaborazione con il Comune, individua i punti di primo raggruppamento prevedendo, dove tecnicamente possibile, la raccolta in maniera differenziata dei RAEE (rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), dei rifiuti liquidi e/o fangosi, nonché degli altri rifiuti che potranno essere ulteriormente differenziati, considerandone la natura e il carattere di pericolosità.

Il trasporto dei rifiuti urbani è svolto dai gestori del servizio pubblico mediante mezzi idonei e iscritti all’albo; l’ordinanza prevede una deroga alla procedure previste dall’art. 212 del Testo Unico Ambiente, per assicurare maggiore celerità nelle operazioni di trasporto sulla base delle seguenti priorità:
Si vedano i punti 1) e 6) dell’Ordinanza che riguardano direttamente l’Albo nazionale gestori ambientali e tutte le imprese che, indipendentemente dalla Sezione di iscrizione, intendano operare sul territorio regionale.
Ordinanza 66/2023 – Emilia Romagna – punto 6
6) il trasporto dei rifiuti urbani di cui al punto 1 è svolto dai gestori del servizio pubblico mediante mezzi idonei e iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali; per assicurare maggiore celerità nelle operazioni è altresì possibile l’impiego di ulteriori mezzi, in deroga all’articolo 212 (iscrizione Albo nazionale) del D.Lgs. n. 152/2006, sulla base delle seguenti priorità: utilizzo di mezzi aventi una diversa categoria di iscrizione o diversi codici autorizzati; utilizzo di mezzi non iscritti sulla base di valutazioni tecniche del gestore. I soggetti aggiuntivi sono individuati prioritariamente fra coloro che abbiano l’iscrizione alla White list di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190. Il gestore predispone inoltre l’elenco delle targhe e dei numeri di telaio dei mezzi utilizzati dai soggetti individuati per il trasporto e non rientranti nella propria organizzazione, comunicandolo al gestore dell’impianto di riferimento. Tale elenco deve essere inoltre inviato a: Prefettura, Comune, Regione, ATERSIR, ARPAE e Sezione regionale dell’Albo gestori ambientali ed è pubblicato sul sito web della Regione;
I soggetti abilitati sono coloro che abbiano l’iscrizione alla White list. Possibile il trasporto da parte di altri soggetti incaricati dalle pubbliche Amministrazioni o dai soggetti preposti alle operazioni di protezione civile, Vigili del fuoco, Esercito, Corpo Forestale dello Stato e altri soggetti pubblici.

Altre specifiche deroghe riguardano lo stoccaggio dei rifiuti: l’ordinanza permette ai titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) di aumentare la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, in deroga ai vigenti titoli autorizzativi e nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza.
L’Ordinanza dell’Emilia Romagna richiede che gli impianti di destinazione dei rifiuti dovranno garantire il proprio funzionamento in fasce orarie più ampie rispetto a quelle ordinarie e nei giorni festivi, per via dell’esigenza di gestirli celermente.
Cosa fare in caso di rifiuti pericolosi? L’?’ordinanza prevede la creazione di aree idonee allo stoccaggio nei siti di stoccaggio.
Ulteriori siti di stoccaggio possono essere individuati dai gestori del servizio pubblico con una comunicazione ad ARPAE-SAC territorialmente competente, al Comune, a Regione e Protezione Civile
L’ordinanza consente ad un aumento della normale capacità di trattamento dei rifiuti liquidi da parte degli impianti di depurazione e di trattamento chimico-fisico già autorizzati limitatamente ai rifiuti oggetto della presente ordinanza e nel tempo di vigenza della stessa, qualora sia valutato tecnicamente compatibile con il ciclo di trattamento dal gestore.