18.11.25
Con DECRETO 7 luglio 2023 il MINISTERO DELL’INTERNO rilascia la Regola tecnica di prevenzione incendi per l’individuazione delle metodologie per l’analisi del rischio e delle misure di sicurezza antincendio da adottare per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e relativi sistemi di stoccaggio.
Il Decreto entra in vigore a 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta (avvenuta il 21 luglio 2023), quindi a partire dal 21 agosto 2023.
Le norme del decreto si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio, ai fini della prevenzione incendi, degli impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e dei relativi sistemi di stoccaggio di idrogeno gassoso.
Previa valutazione del rischio, si può applicare anche ad attività di produzione e stoccaggio di idrogeno diverse da queste.
Un elettrolizzatore (o cella elettrolitica) è un dispositivo elettrochimico che, alimentato da energia elettrica, consente, in presenza di un elettrolita e di una membrana, di rompere le molecole dell’acqua, separando l’idrogeno dall’ossigeno. Un circuito idraulico convoglia l’idrogeno verso un serbatoio, mentre l’ossigeno può essere anch’esso raccolto o disperso nell’ambiente.
Per produrre idrogeno da elettrolisi dell’acqua serve un impianto di produzione (che comprende un certo numero di celle elettrolitiche, circuiti idraulici e serbatoi) ed energia elettrica. Con i rendimenti degli impianti attuali occorrono 55 chilowattora di energia elettrica per ottenere 1 chilogrammo di idrogeno. In futuro, migliorando i rendimenti, potrebbero bastare 45 chilowattora.
Il Dm 7 luglio regola gli impianti di produzione a idrogeno mediante elettrolisi sono sottoposti al DM 7 luglio 2023?
Si tratta (art.4) degli
In base alla RTV, l’adeguamento alla nuova regola tecnica non ricorre (art.4) per le attività che, alla data di entrata in vigore del DM 7 luglio 2023:
In base alla regola tecnica (art.3) gli impianti di produzione di idrogeno, per garantire le esigenze di sicurezza antincendio devono essere realizzati in modo tale da.
La Regola tecnica all’articolo 5 riporta i requisiti costruttivi delle attrezzature a pressione e degli insiemi che costituiscono l’impianto, richiamando
L’installatore (art.59 è tenuto a verificare che l’impianto sia idoneo per il tipo di utilizzo nonché per la tipologia di installazione prevista e che l’utente sia stato informato degli specifici obblighi e divieti finalizzati a garantire l’esercizio in sicurezza dell’impianto e dei relativi stoccaggi.
L’impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito a specifiche condizioni (art.6): devono essere identificati univocamente sotto la responsabilità del fabbricante, qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto e accettati dal responsabile dell’attività.
Si fa riferimento anche alla equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio (art.6.2) che deve essere valutata dal Ministero dell’interno applicando le procedure previste dal regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e, a decorrere dal 19 aprile 2020, da quelle previste dal regolamento (UE) 2019/515 del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro.