Oltre alla proroga per lo smart working semplificato, il DECRETO ANTICIPI, DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2023, n. 145 coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2023, n. 191 contiene altre misure urgenti in materia economica e fiscale ed anche ambientale!
L’articolo 8-quater, introdotto al Senato, modifica l’articolo 258 del decreto legislativo n. 152/2006 estendendo temporalmente le sanzioni per la violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per il trasporto dei rifiuti.
Vediamo in cosa consiste l’obbligo e cosa prevede il DECRETO ANTICIPI per le sanzioni.
L’articolo 258 del Testo Unico Ambiente stabilisce le violazioni per gli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per quanto attiene al trasporto dei rifiuti.
Il comma 9 prevede che chiunque viola le disposizioni contenute nell’articolo stesso, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica inoltre, a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui all’articolo 258.
| Violazione | Sanzione | Note |
|---|---|---|
| Mancata comunicazione | € 2.000 – € 10.000 | Sanzione ridotta risolta entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine, € 26 – € 160 |
| Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico | € 2.000 – € 10.000 | € 10.000 – € 30.000 se il registro è relativo a rifiuti pericolosi |
| Imprese con meno di 15 dipendenti | € 1.400 – € 6.200 per i rifiuti non pericolosi | € 2.700 – € 12.400 per i rifiuti pericolosi |
| Trasporto di rifiuti senza formulario | € 1.600 – € 10.000 | Reato di contraffazione (art. 483 c.p.) se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi |
| Dati incompleti o inesatti nel formulario | € 1.600 – € 10.000 | Sanzione ridotta se le informazioni sono rinvenibili in altre scritture contabili |
| Mancata invio o conservazione dei registri o del formulario | € 260 – € 1.550 | Sanzione ridotta se i registri o il formulario sono comunque presenti |
| Omessa o incompleta tenuta dei registri da parte del produttore | € 260 – € 1.550 | Se sono presenti i formulari di trasporto e la data di produzione è dimostrabile |
| Mancata comunicazione | € 2.000 – € 10.000 | **Se entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine, € 26 – € 160 |
| Mancata comunicazione | € 2.000 – € 10.000 | **Se entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine, € 26 – € 160 |
| Violazione di obblighi previsti da art. 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e art. 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater | € 3.000 – € 10.000 | € 5.000 – € 20.000 in caso di violazione reiterata |
In base alla modifica apportata dall’art.8-quater del DL 145/2023 convertito in Legge 191/2023, le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente al 26 settembre 2020 data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2020, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.
Il Decreto 116/2020, uno dei decreti attuativi del Pacchetto Economia Circolare, attua in Italia la normativa europea relativa ai rifiuti e per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio della
Approfondisci nell’articolo successivo la normativa italiana di attuazione dei principi europei.

Ricordiamo che è entrato in vigore il 16 giugno 2023 il DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2022, n. 213 di modifica e integrazione del Decreto 116/2020 che contiene anch’esso una serie di modifiche alla Parte IV del Codice Ambiente (decreto legislativo 152/2006) nei titoli I, II e III, volte a garantire un coordinamento e una coerenza normativa in seguito alle modifiche e alle abrogazioni che nel corso degli ultimi anni hanno interessato il Codice dell’ambiente.