In questa pagina riportiamo di seguito la normativa in materia di Percolato e gli ultimi interpelli presentati al MASE sulla gestione e autorizzazione del percolato in discarica.
La gestione del percolato è contemplata nel
Con un Interpello del 10 novembre 2023, il Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile MASE ha chiesto chiarimenti alla Direzione generale Interpelli sulla gestione del percolato prodotto dalle discariche dopo l’emanazione del decreto legislativo 3 settembre 2020, n.121 di modifica del d.lgs. 36/2003.
Sul punto il MASE ha chiesto alcuni chiarimenti ai Servizi della Commissione Europea.
Due le domande presentate dal MASE alla Commissione europea per l’interpretazione delle norme europee che regolano il trattamento e lo smaltimento del particolato:
Il decreto legislativo 3 settembre 2020, n.121 (che attua in Italia la Direttiva (UE) 2018/850) che adegua la normativa italiana alle previsioni della Direttiva Discariche (1999/31/CE) ha per questo modificato il d.lgs. 36/2003 (il Decreto che attua in Italia la Direttiva Madre UE) nell’Allegato I al punto 2.3 su “controllo e gestione del percolato”
In base alle modifiche intervenute:
“Il percolato prodotto dalla discarica e le acque raccolte devono essere preferibilmente trattati in loco in impianti tecnicamente idonei. Qualora particolari condizioni tecniche impediscano o non rendano ottimale tale soluzione, il percolato potrà essere conferito ad idonei impianti di trattamento autorizzati ai sensi della vigente disciplina sui rifiuti o, in alternativa, dopo idoneo trattamento, recapitato in fognatura nel rispetto dei limiti allo scarico stabiliti dall’ente gestore. La soluzione individuata per la gestione del percolato e per le acque di ruscellamento sul corpo rifiuti deve essere contenuta nell’istanza ed indicata nell’atto autorizzativo dell’impianto.”
I servizi della Commissione Europea, in un parere rilasciato il 14 dicembre 2023, evidenziano che
I servizi della Commissione, spiegano dal MASE, dunque, evidenziano che:
Nel loro parere i Servizi della Commissione europea raccomandano che per ogni discarica, dopo uno studio approfondito delle sue caratteristiche specifiche, le autorità italiane richiedano, tramite l’autorizzazione della discarica, che il percolato, se reintrodotto nel corpo della stessa, venga preventivamente trattato per filtrare, come minimo, metalli pesanti, sali e azoto.
Ciò vuol dire che le autorità competenti dovranno garantire che il volume e la composizione del percolato e il comportamento di assestamento del livello del corpo della discarica (allegato III, punto 5.2 della Direttiva sulle discariche) siano debitamente controllati e monitorati in linea con l’articolo 12 (a) e l’articolo 13 (d) della Direttiva, per quanto riguarda rispettivamente la fase operativa e quella successiva alla chiusura.
Pertanto spetterebbe alle autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto una specifica responsabilità in termini di valutazione, sulla base delle caratteristiche fisico-chimiche del percolato e fisico-meccaniche dell’impianto, della possibilità di effettuare l’operazione di ricircolo nonché di prescrizioni operative relative al monitoraggio e controllo delle operazioni eventualmente autorizzate.
Il Ministero della transizione ecologica risponde con un nuovo interpello al Comune di Campobello di Mazara (TP) sull’iter autorizzativo finalizzato alle attività di trattamento del percolato di discarica con riferimento al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 che attua in Italia la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
Con istanza di interpello, il Comune di Campobello di Mazara (TP) ha richiesto un’interpretazione sulla corretta applicazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 per definire l’iter autorizzativo finalizzato alle attività di trattamento del percolato di discarica, mediante la circolazione dello stesso all’interno di una delle vasche dell’impianto di smaltimento, prima del recapito in fognatura.
Secondo il Ministero, il Decreto 36/2003 stabilisce che il percolato ed eventuali acque di ruscellamento dirette sul corpo dei rifiuti devono essere captati, raccolti e smaltiti per tutto il tempo di vita della discarica (gestione e post gestione), secondo quanto stabilito nell’autorizzazione, e comunque per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva dell’impianto.
Inoltre, con riferimento all’Allegato 1 punto 2.3, segnala che “Il percolato prodotto dalla discarica e le acque raccolte devono essere preferibilmente trattati in loco in impianti tecnicamente idonei. Qualora particolari condizioni tecniche impediscano o non rendano ottimale tale soluzione, il percolato potrà essere conferito ad idonei impianti di trattamento autorizzati ai sensi della vigente disciplina sui rifiuti o, in alternativa, dopo idoneo trattamento, recapitato in fognatura nel rispetto dei limiti allo scarico stabiliti dall’ente gestore”.
Per questo, ricorda il MiTE,
Il percolato di discarica è identificato nell’elenco europeo dei rifiuti nel subcapitolo 19 07 con una voce specchio e, pertanto, l’idoneità all’eventuale trattamento deve essere subordinata, comunque, alla caratterizzazione necessaria a verificare la sussistenza o meno delle caratteristiche di pericolo.