18.11.25
Il Dipartimento della Protezione Civile ha implementato una piattaforma informatica integrata a livello nazionale definita CATALOGO NAZIONALE DEI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE che punta, fra l’altro, alla “digitalizzazione” dei piani di protezione civile a tutti i livelli territoriali a beneficio di tutte le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile.
La direttiva è stata emanata con il decreto del Capo Dipartimento n. 265 del 29 gennaio 2024, a seguito di consultazioni con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e l’Unione delle Province Italiane.
Il presente articolo è tratto dalla rubrica “Aggiornamento Normativo” pubblicato sul numero di maggio 2024 della rivista Antincendio.
Il Documento fornisce alcune indicazioni operative per favorire:
Fra le classi di interesse nazionale indicate nel quadro sinottico dell’Allegato A figurano gli edifici e le opere infrastrutturali di valenza strategica, di interesse per la valutazione del profilo di rischio R beni, quando si applica il Codice di prevenzione incendi, e le attività produttive, di tipo industriale o artigianale (Tema 3) in cui sono comprese le attività a rischio di incendio e le aziende a rischio di incidente rilevante.
I rischi di incendio, di tipo chimico, radiologico, tecnologico ed industriale indicati nella pianificazione di protezione civile sono comunque tutti attinenti alla prevenzione degli incendi.
Il Piano di Protezione Civile Comunale è un documento di valenza generale la cui conoscenza è di interesse di tutti i cittadini ed anche dei professionisti antincendio per le finalità della sicurezza antincendio o degli analisti di rischio ai fini della predisposizione dei rapporti di sicurezza delle aziende a rischio di incidente rilevante, per quanto attiene la valutazione delle aree a pericolosità idraulica o di tipo idrogeologico.
Le Regioni possono integrare, con proprie disposizioni i dati territoriali di interesse non contenuti nelle Indicazioni operative.