Patente a crediti nei cantieri: aspetti di prevenzione incendi

Con l’introduzione della Patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi che operano in cantiere all’interno del Testo Unico di Sicurezza (art.27) si introduce un sistema di qualificazione degli operatori di cantiere dal 1° Ottobre 2024.

Anche le carenze documentali in materia di prevenzione incendi rappresentano una delle cause di violazione e successiva decurtazione della Patente.

L’articolo è tratto dalla rubrica “Aggiornamento Normativo“, pubblicato sul numero di luglio 2024 della rivista Antincendio

Patente a crediti: dal Decreto PNRR-bis al nuovo art.27 del Testo Unico di Sicurezza

La legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 inerente disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) all’art. 29, comma 19, ha apportato importanti modifiche all’art. 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La nuova formulazione dell’art. 27 del decreto n. 81/2008 introduce un sistema di qualificazione tramite crediti delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili che, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso di una patente a punti rilasciata, in formato digitale, dalla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro subordinatamente al possesso di determinati requisiti, con esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Patente a crediti e aspetti di prevenzione incendi

Per quanto riguarda gli adempimenti di prevenzione incendi, di competenza dei Vigili del fuoco, l’Allegato 2-bis del DL 19/24 (che introduce l’Allegato I-bis nel Testo Unico di Sicurezza) stabilisce che

costituiscono fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente.

Violazioni e decurtazioni della Patente a crediti

Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.

Nel caso di infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere la patente fino a dodici mesi. È utile ricordare che, secondo le modifiche apportate al decreto 81/08 dall’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, le già menzionate inadempienze costituiscono anche grave violazione in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, sanzionate con un provvedimento di sospensione dell’attività, indipendentemente dalla decurtazione dei punti.

Sospensione dell’attività e obbligo della redazione del Piano di emergenza

Il provvedimento di sospensione dell’attività è adottato dall’Ispettorato del Lavoro, a seguito di segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.

Secondo il decreto del Ministro dell’interno 2 settembre 2021 (Decreto GSA) vige l’obbligo della redazione del piano di emergenza per i luoghi di lavoro che costituiscono attività soggetta al D.P.R. 151/2011, per quelli con più di 10 dipendenti e per i luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori.

Patente a Crediti – la normativa di riferimento

(a cura della Redazione)

Facciamo il punto sulla normativa di riferimento in materia di Patente a crediti per le imprese