Con interpello presentato ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006, la Confederazione di imprese Conftrasporto ha sottoposto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) tre quesiti interpretativi relativi all’applicazione dell’art. 212, comma 16-bis, del D.Lgs. 152/2006.
La disposizione prevede una deroga alle ordinarie verifiche di idoneità tecnica per il responsabile tecnico nelle imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali, qualora il soggetto interessato sia anche il legale rappresentante dell’impresa e abbia rivestito tale carica per almeno tre anni consecutivi.
Conftrasporto ha chiesto in particolare:
In merito al primo quesito, il MASE ha chiarito con riscontro all’interpello che la deroga introdotta dal comma 16-bis dell’art. 212 riguarda esclusivamente l’esonero dalle verifiche di idoneità tecnica iniziale e di aggiornamento. Restano quindi necessari tutti gli altri requisiti stabiliti all’art. 12, comma 4, lettere a) e b), ovvero il possesso di un titolo di studio adeguato e esperienza nel settore specifico per cui è richiesta l’iscrizione.
Per quanto riguarda il secondo quesito, il Ministero specifica che il periodo triennale richiesto deve riferirsi a un arco temporale in cui l’impresa sia iscritta all’Albo e svolga effettivamente le attività per le quali è prevista l’iscrizione, come indicato dall’art. 8 del D.M. 120/2014.
Infine, rispetto al terzo quesito, si precisa che la deroga non sopravvive alla cessazione della carica. Il beneficio previsto dall’art. 212, comma 16-bis è applicabile solo durante la vigenza del ruolo di legale rappresentante presso la stessa impresa.
Sei interessato alle tematiche ambientali? Scopri i corsi di formazione dell’Istituto Informa:
