18.11.25
In un contesto di crescente emergenza idrica e di aumento degli incendi, il riutilizzo delle risorse idriche non convenzionali è diventato un tema di grande attualità. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), rispondendo ad un interpello, è intervenuto con una nota ufficiale (prot. n. 152853 dell’11 agosto 2025) per fare chiarezza su un punto cruciale: l’uso di acque reflue depurate per finalità antincendio in situazioni di emergenza idrica.
La risposta ministeriale è stata sollecitata da un interpello dell’Autorità Idrica Pugliese, che ha posto due quesiti specifici.
È possibile utilizzare acque reflue depurate e affinate, che rispettino i limiti di qualità del DM 185/2003, in uscita dagli impianti di depurazione e stoccata in apposite vasche, per rifornire i mezzi antincendio dei Vigili del Fuoco (APS e ABP) durante gli interventi di spegnimento, in assenza di rete duale?
Su questo punto, il Ministero ha chiarito che è “ammissibile una simile forma di riutilizzo, nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dal D.M. n. 185/2003 in materia di riutilizzo a fini industriali”.
Ha poi aggiunto tre importanti precisazioni:
È consentito l’uso eccezionale e temporaneo di acque reflue che rispettano i parametri della Tabella 4, Allegato 5, Parte III, del D.Lgs. 152/2006 (Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo) per scopi antincendio, in virtù dell’emergenza idrica e della necessità di interventi rapidi?
Su questo fronte, la risposta del Ministero è stata netta: “tutte le forme di riutilizzo cui si applica il decreto, senza alcuna eccezione o deroga, sono sottoposte a un titolo autorizzatorio ai sensi dell’art. 6 D.M. n. 185/2003. Pertanto, non è ammesso l’esercizio di attività di riutilizzo in assenza del titolo rilasciato dall’autorità competente.
La sussistenza di una crisi idrica, di per sé, non è suscettibile di giustificare un riutilizzo sine titulo, là dove non sanzionata da una dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi delle pertinenti normative statali o regionali da parte delle autorità competenti che preveda espressamente l’esercizio di siffatti poteri straordinari.
In secondo luogo, l’autorizzazione al riutilizzo ex art. 6 cit. detta le prescrizioni al fine del rispetto dei valori limite stabiliti dallo stesso regolamento e dalla normativa regionale di attuazione”.
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