19.11.25
È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la Direttiva (UE) 2025/1892 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 settembre 2025, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
La Direttiva è entrata in vigore il 16 ottobre 2025; gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alle nuove disposizioni entro e non oltre il 17 giugno 2027.
La Direttiva (UE) 2025/1892, che modifica la Direttiva quadro 2008/98/CE sui rifiuti e introduce nuove misure per prevenire e ridurre i rifiuti alimentari e tessili, introducendo obiettivi vincolanti entro il 2030, è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’UE dello scorso 26 settembre 2025 ed entrerà in vigore il 16 ottobre 2025.
Gli Stati membri dovranno ora mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva in questione entro e non oltre il 17 giugno 2027, mentre le imprese dei settori alimentare e tessile dovranno adeguarsi a regole più stringenti su raccolta, riciclo e donazioni.
Ogni cittadino europeo produce in media 132 kg di rifiuti alimentari all’anno.
Come previsto dalla nuova Direttiva (UE) 2025/1892, gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie e adeguate per conseguire, entro il 31 dicembre 2030, i seguenti obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari a livello nazionale:
In un’ottica di prevenzione della produzione di rifiuti alimentari, gli Stati membri dovranno adottare misure per facilitare la donazione di alimenti invenduti ancora idonei al consumo umano, coinvolgendo direttamente gli operatori economici.
Ogni anno nell’UE vengono generati 12,6 milioni di tonnellate di rifiuti tessili (circa 12 kg pro capite). Il testo della nuova Direttiva Ue prevede che gli Stati membri:
Le nuove regole riguarderanno abbigliamento e accessori, cappelli, calzature, coperte, tende, biancheria da letto e da cucina.
In merito alla fase di gestione dei tessili di scarto, gli Stati membri dovranno provvedere affinché la raccolta, il carico e lo scarico, il trasporto e lo stoccaggio, così come le operazioni che includono la movimentazione dei prodotti tessili usati e di scarto, nonché i successivi processi di cernita e trattamento, siano protette dagli agenti atmosferici avversi e da potenziali fonti di contaminazione al fine di prevenire danni e contaminazioni incrociate dei prodotti tessili usati e di scarto raccolti. I prodotti tessili usati e di scarto saranno sottoposti a un controllo professionale presso il punto di raccolta differenziata o l’impianto di cernita per identificare e rimuovere gli articoli o i materiali o le sostanze non correttamente conferiti che costituiscono potenziali fonti di contaminazione.
Gli Stati membri dovranno infine provvedere affinché i prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri raccolti separatamente, anche in conformità dell’articolo 22 quater, paragrafi 8 e 11, siano considerati rifiuti al momento della raccolta.
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