Con DECRETO 22 novembre 2022 il Ministero dell’Interno approva la Regola tecnica di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico.
Vediamo in questo primo approfondimento sul Decreto, che tipo di attività sono coinvolte, il campo di applicazione del decreto; nei prossimi aggiornamenti, le altre parti della Regola Tecnica.
Decreto 22 novembre 2022: regola tecnica per attività di pubblico spettacolo
La nuova Regola Tecnica verticale per le attività di intrattenimento e di spettacolo introduce
nel Codice di prevenzione Incendi il Capitolo V.15 “Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico”;
nell’elenco attività soggette contenuto nel DPR 151/2011 la voce n. «0a) 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento;» .
Il Decreto contiene all’Allegato I la Regola Tecnica V15 così organizzata:
Campo di applicazione Definizioni Classificazioni;
Valutazione del rischio di incendio;
Strategia antincendio Reazione al fuoco Resistenza al fuoco Compartimentazione Esodo;
Gestione della sicurezza antincendio Controllo dell’incendio;
Rivelazione ed allarme Controllo di fumi e calore Sicurezza impianti tecnologici Altre indicazioni.
Cosa si intende per attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico?
Per attività di intrattenimento ai sensi del DM 22/11/22 si intendono le attività di intrattenimento e di spettacolo in genere, a carattere pubblico, svolte al chiuso o all’aperto, anche a carattere temporaneo definite all’allegato 1 del DPR 151/2011 individuate con (l’introdotta) “nuova voce” n.65, sia che si tratti di attività già esistenti che di nuova realizzazione.
Quali sono le attività di intrattenimento e di spettacolo
In particolare, le attività di intrattenimento/spettacolo sono definite
attività destinate a intrattenimenti e attrazioni a carattere pubblico soggette alla disciplina del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Ad esempio, “la danza” (sale da ballo, discoteche, …), i concerti, gli spettacoli vari in esercizi pubblici con aree o spazi specifici per gli spettatori, i locali in cui sono allestite le attrazioni di spettacolo viaggiante, le sale giochi, le agenzie di scommesse, le sale bingo, le rappresentazioni teatrali (es. spettacoli lirici, drammatici, coreografici, di rivista e varietà, …), le conferenze, i congressi, le proiezioni cinematografiche (es. teatri, cinema-teatri, auditorium, sale convegno, cinematografi, teatri di posa per riprese cinematografiche o televisive con presenza di pubblico, …).
Complessi multifunzionali: attività comprendenti ambiti di intrattenimento e di spettacolo ed ulteriori ambiti con attività diverse, caratterizzati da organicità funzionale, anche afferenti a diversi soggetti responsabili (attività quali cinema, auditorium, sale convegni, …, inseriti in centri commerciali o poli fieristici).
Sala: ambito dell’attività destinato agli spettatori o agli avventori per assistere o partecipare a intrattenimenti o spettacoli vari.
Scena: ambito dell’attività destinato alla rappresentazione di spettacoli; la scena comprende il palcoscenico, gli scenari, le ulteriori attrezzature e gli allestimenti necessari all’effettuazione di rappresentazioni teatrali e di spettacoli in genere. La scena può essere:
di tipo separato dalla sala, quando è separata dalla sala e dai locali di servizio e retropalco con elementi resistenti al fuoco, ad eccezione del boccascena, per il quale è ammessa la comunicazione diretta con la sala;
di tipo integrato nella sala, quando costituisce un unico ambito con la sala[1].
Deposito di servizio alla scena: locale destinato a contenere gli scenari e le attrezzature per lo spettacolo in programmazione.
Quali attività di intrattenimento/spettacolo sono escluse dalla Regola Tecnica di Prevenzione Incendi 2022
Sono esclusi dalla regola tecnica:
i luoghi non delimitati;
gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi musicali, in assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per gli avventori;
le attrazioni di spettacolo viaggiante regolati con legge 18 marzo 1968, n. 337, per cui si applica la normativa vigente.
Le attività sono classificate
in relazione al numero di occupanti, come segue
Tipologia di attività
Numero di occupanti
OA
n :S 200
OB
200 < n :S 1000
OC
1000 < n :S 5000
OD
n > 5000
Tabella redatta dai dati dell’Allegato I della Regola Tecnica n.15
Il numero degli occupanti (es. spettatori, avventori, addetti, artisti, tecnici, …) è in genere superiore alla capienza, parametro utilizzato ai fini amministrativi o autorizzativi per definire il numero di spettatori.
in relazione alla quota dei piani h accessibili al pubblico:
Tipologia di attività
Quota dei piani accessibili
HA
-1 m :S h :S 6 m
HB
-5 m :S h :S 12 m;
HC
-10 m :S h :S 24 m
HD
tutti gli altri casi non rientranti nella classificazione precedente.
Tabella redatta dai dati dell’Allegato I della Regola Tecnica n.15
Per ambiti con più piani (es. tribune, gradinate, …), si considera la quota più sfavorevole dei piani accessibili al pubblico.
Attività di intrattenimento e pubblico spettacolo: glossario delle sigle delle classificazioni
Le aree dell’attività sono classificate con le seguenti sigle:
TA1: ambiti non aperti al pubblico adibiti a sale prove o camerini, di superficie > 100 m2;
TA2: ambiti non aperti al pubblico adibiti a camerini o servizi, comunicanti direttamente con la scena, di superficie complessiva > 50 m2;
TA3: ambiti non aperti al pubblico adibiti ad uffici o servizi, di superficie > 200 m2;
TO1: ambiti al chiuso ed accessibili al pubblico;
TO2: ambiti, comprensivi delle relative vie d’esodo, all’aperto ed accessibili al pubblico;
TK1: ambiti dove si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, di superficie > 100 m2;
TK2: scena di tipo separato;
TM1: depositi con carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2, aventi superficie> 200 m2;
TM2: depositi con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2;
TM3: depositi di servizio alla scena di superficie > 50 m2;
TT1: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
TT2: aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione;
TZ: altre aree non ricomprese nelle precedenti.
[1] L’ambito costituito da sala e scena integrata è unico ai fini della determinazione delle misure antincendio.
Manifestazioni pubbliche: qual
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