25.10.24
Con Circolare n. 14502 del 22 dicembre 2023 il Ministero Interno pubblica le “Linee guida per l’applicazione delle vigenti normative di pubblica sicurezza relative all’attività di fabbricazione di esplosivi” sul sito della Polizia di Stato.
Si tratta di un atto di indirizzo che fornisce un inquadramento ordinamentale degli istituti e sulle procedure di pubblica sicurezza che disciplinano l’attività di fabbricazione di esplosivi ritenuta attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi (punto 17 dell’allegato I al D.P.R. 151/2011).
Le Linee guida fanno il punto sulla normativa di riferimento (punto 2,3 e 4) per le attività esplosive e per le fabbriche di esplosivi per le quali si dettagliano le tipologie previste dalla legislazione di pubblica sicurezza (punto 5).
Si passa quindi alla licenza di fabbricazione di esplosivi: sui passano in rassegna i requisiti per il rilascio della licenza (punto 6), gli obblighi del titolare della licenza (punto 7), il regime sanzionatorio (punto 11) e la procedura di rilascio (punto 8) ai sensi
Segnaliamo, in particolare al punto 7 il paragrafo sugli “Ulteriori adempimenti previsti dai decreti legislativi di recepimento di direttive dell’Unione Europea” che fa particolare riferimento
Negli Allegati alle Linee Guida troviamo le
Il Ministero chiarisce nella sezione “Definizioni” che per “esplosivi” si intendono le materie e gli articoli considerati tali nelle “Raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose” (c.d. Orange Book) inclusi nell’elenco dei prodotti esplodenti contenuto nell’Allegato A al R.D. 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l’esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.
Nelle Linee guida il termine “esplosivo” è equivalente al termine “esplodente” ed abbraccia anche gli articoli pirotecnici, chiarisce il Ministero.
I fabbricanti di esplosivi cui si rivolge la Circolare non sono definiti dalla legislazione di pubblica sicurezza, che parla piuttosto di “fabbricante”.
Soccorrono in tal senso le direttive comunitarie di armonizzazione delle legislazioni nazionali relative alla messa a disposizione sul mercato degli esplosivi per uso civile e degli articoli pirotecnici, recepite con D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 81 e D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123, che definiscono “fabbricante” la persona fisica o giuridica che fabbrica un esplosivo o che lo fa progettare o fabbricare e commercializza tale prodotto con il proprio nome o marchio commerciale.
Le autorizzazioni per l’attività di fabbricazione di esplosivi sono regolate dagli artt. 46 e 47 del TULPS, il REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e dalle connesse previsioni del R.D. n. 635/1940 e sottopongono lo svolgimento dell’attività di fabbricazione di esplosivi alla licenza dell’Autorità di pubblica sicurezza.
Sempre nelle Linee guida viene ricordato, fra l’altro che la disciplina delle fabbriche di esplosivi è contenuta essenzialmente nell’Allegato B al R.D. n. 635/1940, concernente norme per l’impianto delle fabbriche e dei depositi delle materie esplodenti di ogni categoria, nonché le norme per l’impianto dei cantieri civili di scaricamento, ripristino e caricamento proietti e per la lavorazione di materiale da guerra (art. 83 del R.D. n. 635/1940).
Le tipologie sono affrontate nell’Allegato B delle Linee Guida che contiene le norme per l’impianto di edifici destinati alla fabbricazione di materie esplosive della I, II, e III categoria di classificazione ai sensi dell’art. 82 del R.D. n. 635/1940 (Polveri, Dinamiti, Detonanti).
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