25.10.24
Gli incendi negli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti sono incrementati significativamente negli ultimi anni, destando preoccupazione nell’opinione pubblica. L’ultimo episodio, l’incendio nello stabilimento di Malagrotta di Roma invita ad un approfondimento sulla normativa di riferimento per la protezione antincendio delle discariche e degli impianti di trattamento dei rifiuti.
Lo facciamo attraverso l’articolo di Ciro Bolognese, Comandante Vigili del fuoco di Vercelli dal titolo: “Gli incendi nelle attività di trattamento di rifiuti e la RTV” pubblicato sulla rivista Antincendio n.1/2023!
La normativa antincendio per discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti risale al 2018 quando l’articolo 26-bis della Legge 1° dicembre 2018 n. 132 di “conversione in legge del D.L. sicurezza” (decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113)
Per quanto attiene agli aspetti di prevenzione incendi si ricorda che le discariche all’aperto di rifiuti solidi urbani non sono soggette ai controlli di prevenzione incendi (cfr. Nota prot. n. P974/4101 sott. 106/50 del 25/09/2001) mentre le attività di deposito e lavorazione di rifiuti all’interno di fabbricati aventi superficie maggiore di 1000 m2 rientrano al punto 70 dell’allegato I al D.P.R. 151/2011 se il quantitativo di materiale combustibile è superiore complessivamente a 5000 kg – (cfr. Nota prot. n. P980/4101 sott. 106/50 del 28/08/2002).
A ciò si aggiungono i depositi di specifici materiali combustibili quali, ad esempio, carta, cartoni, stracci o fibre tessili in quantitativo superiore a 5000 kg (att.34) oppure gomma o pneumatici con quantitativi superiori a 10000 kg (att.43) o, ancora, le materie plastiche in quantità superiore a 5000 kg (att.44).
La situazione attuale, tuttavia, potrebbe subire una modifica in futuro, ove venga dato corso alla proposta di aggiornamento dell’allegato I al D.P.R. 151/2011 presentata il 27/05/2020 dal Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi (CCTS) che prevede, tra le altre, l’introduzione dell’attività n.81 “Stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio e operazioni di trattamento di rifiuti come definiti dall’art. 183 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., di superficie lorda complessiva superiore a 3.000 m2 o al chiuso di superficie superiore a 1.000 m2 e con presenza di materiali combusti[1]bili superiori complessivamente a 5.000 kg; sono esclusi i rifiuti incombustibili e quelli derivanti dal ciclo di lavorazione di attività ricomprese nei punti precedenti”.
In attesa delle eventuali modifiche all’allegato I al D.P.R. 151/2011, è stata ravvisata la necessità di emanare, sulla base delle norme tecniche di cui al Codice di Prevenzione incendi (decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e s.m.i. (RTO), specifiche disposizioni di prevenzione incendi per stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.
Il Decreto del Ministero dell’Interno 26 luglio 2022 reca “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti”.
La norma si applica agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m2 .
Sono esclusi i depositi temporanei come definiti nella parte IV del decreto legislativo n.152/2006. Il decreto è entrato in vigore il 9 novembre 2022 e prevede l’adeguamento delle attività esistenti entro 5 anni, ad eccezione di quelle in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio o in regola con gli adempimenti previsti dal D.P.R. 151/2011.
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