Dal Comitato Gestori Ambientali la nuova Circolare n.7 del 28 luglio 2022 che chiarisce alcuni aspetti legati alla iscrizione all’Albo nelle categorie 1, 4, 5 o 6 per alcune fattispecie di trasporto. I chiarimenti riguardano il Cabotaggio di rifiuti, il Trasporto combinato transfrontaliero di rifiuti sul territorio italiano ed il Trasporto transfrontaliero di rifiuti esercitato da imprese stabilite in Italia.
Il Comitato gestori fornisce alcuni chiarimenti sul cabotaggio di rifiuti (normativa di riferimento) e su quale categoria prevista dal DM 120/2014 deve iscriversi l’impresa estera che effettua trasporto di cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano?
Per trasporti di cabotaggio si intendono, ai sensi del reg. (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, i “trasporti nazionali di merci effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, in uno Stato membro ospitante, in conformità del presente regolamento”.
Questi trasporti sono disciplinati dalle disposizioni del capo III del reg. (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, modificato con regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020.
Secondo il Comitato gestori una impresa di autotrasporto su strada di merci per conto di terzi, stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso di licenza comunitaria, che intenda effettuare trasporti di cabotaggio di rifiuti in Italia, deve iscriversi all’Albo nella categoria 1, 4 o 5 in funzione della tipologia di rifiuti trasportata.
L’impresa straniera che effettua trasporto di cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano deve:
Secondo il Comitato Gestori non possono effettuare trasporti di cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano le imprese:
Sul trasporto combinato, il Comitato risponde ad alcuni interrogativi sulle categorie alle quali iscrivere l’azienda che voglia svolgere sul territorio italiano la tratta iniziale o terminale, su strada. Inoltre, riporta la normativa di riferimento europea
Il trasporto combinato di rifiuti riguarda “i trasporti di cose fra Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo nei quali l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l’altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare” in base alla definizione di cui al decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 15 febbraio 2001, prot. n. 28T.
Il Comitato Nazionale indica la disciplina di riferimento. la direttiva 92/106/CEE del Consiglio del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri, recepita in Italia con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 15 febbraio 2001, prot. n. 28T e successive modificazioni.
Secondo il Comitato nazionale qualora il trasporto combinato transfrontaliero non rispetti le condizioni previste dalla direttiva 92/106/CEE e dalla normativa statale di recepimento, è considerato un trasporto intermodale transfrontaliero.
Secondo il Comitato Gestori devono ricorrere le seguenti condizioni:
Il Comitato ritiene che l’iscrizione in Categoria 6 sia possibile per l’impresa che sia:
L’ultima parte della Circolare riguarda le attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti da parte di aziende iscritte nelle catt. 1, 4 e 5: a quali condizioni? Ciò vale anche per le imprese stabilite all’estero ma operanti in Italia per il cabotaggio di rifiuti?
Le Imprese che svolgano attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti ma iscritte nelle catt. 1, 4 e 5, possono esercitare anche l’attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti?
Il Comitato ricorda che in base all’articolo 8, comma 3 del DM 120/2014 “Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 consentono l’esercizio delle attività di cui alla categoria 6 se lo svolgimento di quest’ultima attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l’impresa è iscritta”.
Secondo il Comitato Nazionale le imprese stabilite in Italia ed iscritte nelle categorie 1, 4 e 5 dell’Albo possono esercitare anche l’attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti
L’impresa stabilita all’estero ma iscritta all’Albo nelle categorie 1, 4, 5 per trasporti di cabotaggio di rifiuti in Italia può svolgere l’attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti
Sì, secondo il Comitato gestori: può infatti avvalersi del medesimo articolo 8, comma 3 per l’esercizio delle attività di cui alla categoria 6.
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[1] Il Comitato ritiene infatti che la normativa comunitaria e nazionale assimila, ove ricorrano i presupposti del trasporto combinato, i menzionati tragitti iniziali e/o terminali su strada ai trasporti di cose fra Stati membri dell’Unione europea. In base all’art.4 del DM 15 febbraio 2001 i vettori stradali stabiliti in uno degli Stati dell’Unione europea o aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, e che possiedono i requisiti per l’accesso alla attività e al mercato per il trasporto possono effettuare, nel quadro di un trasporto combinato tra Stati dell’Unione europea o aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, tragitti stradali iniziali e/o terminali che costituiscono parte integrante del trasporto combinato anche quando non comprendono il varco di una frontiera”.