07.10.25
Il Ministero della transizione ecologica ha dato risposta ai quesiti in materia di “Economia circolare” nella sezione omonima della pagina “Informazioni ambientali” che riporta tutti gli interpelli ambientali che il MiTe è tenuto a riportare ai sensi del nuovo art. 3 septies del D.Lgs. n.152/2006, Testo Unico Ambiente (come modificato dal DL Semplificazioni che ha introdotto la procedura di interpello ambientale).
Con istanza di interpello la Provincia di Campobasso ha richiesto chiarimenti al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica sull’assenza di un riferimento relativo al limite di produzione dei residui da inviare a smaltimento. Tale carenza, secondo la Provincia “offre il fianco ai gestori meno virtuosi che ne approfittano per farne abuso e nascondere attività di smaltimento dietro attività di recupero con particolare ricorso al CER 19.12.12”.
Il MASE nella risposta all’interpello ammette l’assenza di un dato normativo sul limite di produzione dei rifiuti, spiegando le ragioni per cui non è stato inserito (seppure con alcune eccezioni) e come tale “scelta” del legislatore non ostacolerebbe ad una sua individuazione sommaria alla luce delle disposizioni del Testo Unico Ambiente (D.Lgs. n.152/2006).
Vedi di seguito la ricostruzione normativa operata dal MASE nel nostro approfondimento:

Con Interpello 93168 dell’8 giugno 2023, la Direzione generale ambiente risponde ad un nuovo interpello sulla vigente normativa in materia ambientale su recupero e/o riutilizzo delle ceneri vulcaniche, con riferimento al Testo Unico Ambiente, da parte del Comuni di Zafferana, in riferimento alla polveri vulcaniche dell’Etna.
Il Ministero ricorda che le ceneri vulcaniche, in determinate circostanze, non sono da considerare “rifiuto” ma materiale che può essere utilizzato in nuovi cicli produttivi e potranno essere utilizzate nell’ottica dell’economia circolare, in sostituzione di materie prime, purché i processi o metodi utilizzati non arrechino danni all’ambiente e/o alla salute umana.
Si fa riferimento a quanto ora prevede l’art. 185, comma 1, lett. c), a seguito della modifica operata dal Decreto Semplificazioni 2021, che ha apportato diverse semplificazioni ambientali, (D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108).
Qualora, diversamente, vengano meno i requisiti di cui all’art. 185, comma 1, lett. c), del d.lgs. 152/2006 e le ceneri vulcaniche non siano pertanto riutilizzate in sostituzione di materie prime all’interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana, esse costituiscono rifiuto e debbono sottostare alla disciplina di settore, in termini di prescrizioni ed atti autorizzativi, per quanto attiene alla raccolta, stoccaggio, trasporto e conferimento agli idonei impianti di trattamento.
Il Ministero ritiene auspicabili accordi tra il settore pubblico e i soggetti privati (ad esempio imprese agricole, imprese di costruzione, produttori di fertilizzanti), per organizzare e programmare le successive lavorazioni del materiale prodotto dalle eruzioni vulcaniche.
Quanto alle procedure tecnico-amministrative per procedere al recupero e/o al riutilizzo delle ceneri vulcaniche, dipenderanno dal ciclo produttivo in cui le ceneri in parola saranno impiegate (es. dichiarazione di utilizzo, VIA, AIA, ecc.) come materie prime, nonché dalle caratteristiche specifiche del sito presso il quale il prodotto finale sarà adoperato (es. destinazione urbanistica).
Quanto all’esclusione delle ceneri vulcaniche dall’ambito di applicazione della Parte Quarta del Decreto Legislativo n. 152/2006, ciò si fonda sul loro utilizzo nei processi produttivi e pertanto non sembra rilevare la differenza tra i materiali raccolti da tetti e dalle pertinenze degli edifici ed i materiali rimossi dalle strade.
Con Interpello 91980 del 6 giugno 2023 la Direzione generale ambiente risponde ad un nuovo interpello in materia di qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione.
La Provincia Autonoma di Trento ha chiesto di conoscere la corretta applicazione del nuovo Regolamento in materia, approvato con decreto ministeriale 27 settembre 2022, n. 152 in vigore dal 4 novembre 2022, con particolare riferimento al campo applicativo, alle modalità di stoccaggio, alla qualità ambientale dell’aggregato recuperato e sui tempi e modalità di adeguamento alle nuove regole.
La Direzione del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica risponde punto su punto
Per quanto attiene ai rifiuti identificati dal codice EER 170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01, si precisa che
La Direzione MASE ricorda poi che per identificare i processi di lavorazione dell’attività di recupero si deve osservare il Regolamento, al punto c) dell’Allegato 1, che riporta, a mero titolo esemplificativo, le fasi meccaniche del processo di lavorazione. Inoltre, “L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni” (art. 184-ter, comma 2, Dlgs. 152/2006).
Per scopi specifici diversi dagli utilizzi individuati all’Allegato 2 del DM. N. 152/2022 (quesito 1.c), resta ferma la possibilità di ricorrere all’autorizzazione “caso per caso” in conformità a quanto previsto dall’articolo 184-ter, comma 3, del medesimo decreto.
In mancanza di criteri specifici, le autorizzazioni rilasciate “caso per caso” per specifiche tipologie di rifiuto, richiedono il previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente.
L’interpello dettaglia i contenuti delle Autorizzazioni suddette.
In riferimento alle modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso (quesito 2.a), restano valide le norme tecniche vigenti per l’operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi quali quelle previste al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”, nonché quanto previsto al Decreto 26 luglio 2022 del Ministero dell’interno recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti”.
Per quanto riguarda la cessazione della qualifica di rifiuto il MASE chiarisce che essa si realizza quando si soddisfano al contempo due condizioni:
Il MASE precisa che, qualora si sospetti la presenza di contaminazione dell’aggregato recuperato, devono essere effettuate le opportune verifiche nel rispetto dei principi generali della gestione dei rifiuti in attuazione a quanto disposto dall’articolo 177, comma 4 del D.Lgs n. 152/2006, secondo cui “I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:
In relazione al quesito su tempi e modalità di adeguamento al nuovo DM 152/2006, si deve far riferimento ai punti 4a) e 4b che gli articoli 7 e 8 del DM 152/2022, modificati dalla legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”. In particolare, l’articolo 11 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), comma 8-undecies (Qualifica rifiuti inerti), ha prorogato i termini, previsti dagli art. 7 e 8 del DM, di ulteriori 6 mesi.
Quanto ai materiali già prodotti alla data di entrata in vigore del decreto e a quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate, possono essere utilizzati in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo 152/2006 o nel rispetto dell’autorizzazione concessa di cui al Capo IV, Titolo I, parte IV, ovvero del Titolo III bis, della Parte II, del dlgs. 152/2006.
il Comune di Porto Torres ha richiesto di:
Secondo il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica
Con istanza di interpello, la Città Metropolitana di Genova ha richiesto un’interpretazione della normativa ambientale in materia di centri di raccolta chiedendo in particolare se l’attività di raggruppamento possa interessare rifiuti provenienti da altri centri di raccolta, anche di comuni diversi da quelli del centro di raccolta dove viene effettuato il raggruppamento, o se, al contrario, sia obbligatorio da parte di un centro di raccolta, a valle del raggruppamento effettuato a seguito del solo conferimento dei rifiuti da parte della raccolta operata nel territorio di riferimento o da parte dei detentori privati, effettuare il conferimento diretto ad un impianto autorizzato per il trattamento o recupero dei rifiuti.
Il Ministero nella riposta all’interpello, passa in rassegna la normativa di riferimento, in particolare:
Ai sensi della normativa indicata sono abilitati, pertanto, al conferimento presso i centri di raccolta, i seguenti soggetti:
Nel caso rappresentato nell’interpello, l’attività potenzialmente svolta dal centro di raccolta, consistente nel raggruppamento di rifiuti provenienti da altri centri di raccolta, si configurerebbe come un ampliamento rispetto alle attività che possono essere condotte ai sensi dell’art. 2, comma 1, del DM 8 aprile 2008. Infatti, il raggruppamento di rifiuti provenienti da altri centri di raccolta comporterebbe, per più ragioni, un discostamento rispetto a quanto previsto dal citato decreto:
L’attività rappresentata nell’istanza, discostandosi dalle disposizioni del DM 8 aprile 2008, seppur rientrando nell’ambito della raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera o) del D. Lgs. n.152/2006, si configura pertanto come trasferimento e stazionamento di rifiuti, conseguentemente soggetta a regolamentazione e autorizzazione della Regione o dell’autorità ad essa delegata, ai sensi dell’art. 196, comma 1, lettera b).
Il MASE ricorda anche che la realizzazione/gestione sul territorio dei centri di raccolta è oggetto di pianificazione locale e che, nell’integrarsi al sistema di gestione dei rifiuti, deve tener conto dei flussi dei rifiuti prodotti, dell’accessibilità da parte dell’utenza e dei mezzi utili al ritiro e al successivo trasporto agli impianti di trattamento e recupero. Inoltre, l’individuazione delle tipologie di rifiuti conferibili nel singolo centro di raccolta deve essere svolta a seguito di una specifica analisi che, valutando i benefici economici e ambientali, tenga conto degli effettivi bisogni del territorio (ad es. previsione quantità di rifiuti raccolti), anche in relazione alla presenza di altre strutture con le medesime caratteristiche.
Con Interpello 43130/2023, la Provincia di Lecce ha richiesto un’interpretazione della vigente normativa sulla corretta classificazione del trattamento, consistente nell’ attività di estrazione dal processo depurativo delle acque reflue urbane di fango cellulosico da destinare per attività di produzione di conglomerato bituminoso, quale attività diretta al “riutilizzo di sottoprodotto” del processo depurativo o, viceversa, attività di “recupero di rifiuto”.
Inoltre, la Provincia ha chiesto sull’eventuale assoggettabilità ad un regime autorizzatorio, ai sensi dell’articolo 208, comma 15 ovvero dell’articolo 211 del d.lgs. 152/2006, dell’attività di trattamento sopra descritta.
Il Ministero ricorda che il sottoprodotto deriva da un processo di produzione e può essere impiegato in cicli produttivi a seguito di una valutazione preventiva da parte del produttore. Ma per essere considerato e trattato come un sottoprodotto, tutte le condizioni previste dall’articolo 184-bis, comma 1, del d.lgs. 152/2006 devono sussistere contemporaneamente: se viene a mancare, dall’inizio o anche in un momento successivo, uno solo degli elementi in questione, lo scarto di produzione non potrà essere qualificato sottoprodotto e dovrà essere considerato come rifiuto ed andrà gestito come tale.
Il decreto ministeriale n. 264 del 2016, ha indicato i “Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”, ed ha fornito indicazioni relative ad alcuni aspetti – sicurezza del riutilizzo, normale pratica industriale e requisiti di impiego e di qualità ambientale – con le quali il produttore può dimostrare di soddisfare le condizioni generali previste dal 184-bis.
Secondo Ministero, non esiste un “elenco” di materiali qualificabili alla stregua di sottoprodotti, né un elenco di trattamenti ammessi sui medesimi in quanto costituenti “normale pratica industriale”, pertanto, la valutazione del rispetto dei criteri indicati dall’art. 184-bis del d.lgs. 152/2006 va rimessa ad una analisi caso per caso, come confermato dalla circolare prot. 7619 del 30 maggio 2017. I criteri devono essere
Il possesso dei requisiti deve sussistere, dunque, sin dal momento in cui il residuo viene generato.
Con riferimento al caso rappresentato, solo gli impianti che effettuano la disidratazione dei fanghi, generati da impianti di depurazione, non necessitano di autorizzazione ai sensi della parte IV D.lgs. 152/2006. Ai sensi dell’art. 127, infatti, i fanghi prodotti dalle attività di trattamento delle acque e dalla depurazione delle acque reflue “sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell’impianto di depurazione”. Quindi,
Quindi, qualora detti fanghi non possano essere utilizzati in agricoltura nel rispetto delle norme di settore e non siano ancora rifiuti, sarà il produttore a dover stabilire se ai suddetti fanghi possa essere attribuita la qualifica di sottoprodotto a seguito di una valutazione caso per caso nel rispetto della disciplina di cui al citato art. 184-bis.
Nel caso di specie sembrerebbe trattarsi di un trattamento, a carattere sperimentale, sul fango cellulosico tramite l’utilizzo dell’impianto mobile di estrazione della cellulosa e il successivo trattamento di disidratazione con pressa a vite e lavaggio; l’utilizzo dell’impianto mobile sembrerebbe costituire una modifica del processo di trattamento finalizzata proprio ad ottenere tale tipo di materiali e pertanto ulteriore rispetto alla “normale pratica industriale” (lettera c, comma 1, art. 184-bis dlgs. 152/2006).
Secondo il Ministero,
Con Interpello n.17650/2023, Confindustria chiede il parere della Commissione ambientale sull’attività dei Consorzi tra imprese, che si propongono di organizzare e finanziare attività di raccolta differenziata e avvio a recupero di rifiuti tessili in attuazione della “responsabilità estesa del produttore” (EPR) in attesa del decreto che la renderà obbligatoria in tale settore.
Tali Consorzi possono intraprendere campagne di raccolta differenziata di prodotti tessili e moda a fine vita, avvalendosi della disciplina stabilita dall’art. 185-bis, d.lgs. 152/2006?
Le campagne di raccolta differenziata di prodotti tessili e moda a fine vita, anche avvalendosi della disciplina stabilita dall’art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006, potranno essere intraprese da parte dei consorzi costituiti su base volontaria, solo a partire dall’entrata in vigore del decreto che istituirà la responsabilità estesa del produttore nel settore del tessile.
Il regolamento per l’istituzione del regime di responsabilità estesa del produttore nel settore del tessile è in fase di avanzata istruttoria, conferma la DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE, in risposta al quesito.
La Direzione ricorda, nella riposta al quesito, che allo stato attuale per la filiera del tessile non vi è ancora un contesto normativo definito, se non quello concernente l’obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti tessili dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell’articolo 205, comma 6-quater), del TUA, con specifico riferimento ad abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria e prodotti tessili per la casa.
Per permettere ai distributori di effettuare un deposito temporaneo prima della raccolta presso i propri punti vendita occorre la predisposizione di un regime di responsabilità estesa per quella specifica filiera, in cui siano delineati i ruoli, le responsabilità e gli obblighi di tutti gli attori coinvolti.
Con istanza di interpello del Comune di Sant’Elia Fiumerapido, è stato richiesto se i rifiuti speciali, codice EER 18.01.04 “Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni”, ad esempio bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici, pannoloni e pannolini, possano o meno essere assimilati ai rifiuti urbani e conseguentemente assoggettati al regime giuridico ed alle modalità di gestione dei rifiuti urbani.
Inoltre, il comune chiede dove possa avvenire il conferimento: possibile nel circuito di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani gestito dai Comuni in regime di privativa?
Il Ministero dell’Ambiente risponde positivamente ricostruendo l’intera normativa, anche alla luce del recente D.lgs. n.116/2020 che ha modificato la nozione di rifiuto urbano.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ricostruisce la normativa applicabile ovvero:
L’articolo 1, comma 5, lett. b), del DPR 254/2003, riporta un elenco di rifiuti specificati per categoria al successivo articolo 2, indicando tra questi i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani, assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti di cui al Codice Ambiente.
Sono classificati come rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani
In base alll’art.183 comma 1, lettera b-ter), punto 2, rientrano anche “i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies”.
La nuova nozione di rifiuto urbano, dunque, è stata uniformata alla normativa europea, superando il concetto di rifiuto assimilato agli urbani, ma definendo come urbani anche i rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici.
L’allegato L-quater, quindi, prevede l’elenco delle tipologie di rifiuti ora considerate come urbani se provenienti dalle attività indicate nell’allegato L-quinquies, con i relativi codici EER, in quanto gli stessi rappresentano quei rifiuti per i quali è organizzata la raccolta per le utenze domestiche ma che sono prodotti anche dalle utenze non domestiche.
Nell’allegato L-quater sono riportati la quasi totalità dei rifiuti sanitari indicati all’articolo 2, comma 1, lettera g), del DPR 254/2003 ad eccezione di:
Questi rifiuti la cui produzione avviene prevalentemente in strutture sanitarie e identificati dal codice EER 18.01.04, non sono ricompresi nell’Allegato L-quater. Tuttavia, il DPR 254/2003 stabilisce che quelli prodotti dalle strutture sanitarie siano “assimilati agli urbani”, e quindi gestiti come tali. Pertanto, il concetto di assimilazione permane anche a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. 116/2020.
Secondo il Ministero quindi, il DPR 254/2003 è immediatamente applicabile, non serve alcun provvedimento di un ente locale per individuare e quantificare il rifiuto urbano prodotto da utenza non domestica: l’ente dovrà solo organizzare il servizio di gestione di raccolta dei rifiuti urbani prevedendo anche il servizio alle utenze non domestiche che producono i suddetti rifiuti e ne facciano richiesta.
Nel caso di specie i rifiuti classificati con codice EER 18.01.04. e qualificati “assimilati agli urbani” ai sensi del DPR 254/2003, possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta come rifiuto indifferenziato, codice EER 20.03.01, fatti salvi quei rifiuti per i quali gli Enti locali abbiano attivato autonomamente una raccolta dedicata, come ad esempio accade per i rifiuti derivanti dagli assorbenti igienici, pannolini pediatrici e pannoloni, che potrebbero essere conferiti ad impianti di recupero autorizzati ai sensi del D.M. 15 maggio 2019, n. 62 ( Regolamento End of Waste), ovvero ad eventuali impianti autorizzati caso per caso dalle Regioni/Province autonome.
Possibile per gli enti locali stipulare apposite convenzioni con le strutture sanitarie medesime per implementare il recupero dei rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie secondo la gerarchia dei rifiuti.
Con interpello del 17 gennaio 2023 Confindustria chiede al MASE l’interpretazione delle regole sull’etichettatura energetica dei prodotti (pneumatici e apparecchiature elettriche ed elettroniche) prevista dal Regolamento (Ue) 2017/1369, alla luce dell’entrata in vigore dal 1° gennaio 2023 dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, prevista dall’art. 219, comma 5, del D.lgs. n. 152/2006.
Secondo il Ministero dell’Ambiente l’obbligo di etichettatura energetica prevista dall’articolo 219 comma 5 del Codice Ambiente si applica dal 1° gennaio 2023 ed ha ad oggetto l’etichettatura per la gestione dei rifiuti di imballaggio, ai sensi dell’articolo 8 della Direttiva 94/62/CE.
Per alcune tipologie di prodotti – quali, pneumatici e apparecchiature elettriche ed elettroniche – vi è già un obbligo di etichettatura, sull’efficienza energetica, ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2017/1369, che ha una normativa stringente finalizzata a fornire informazioni uniformi relativamente a detta efficienza energetica, al consumo di energia e di altre risorse da parte dei suddetti prodotti durante l’uso, nonché informazioni supplementari sugli stessi, in modo da consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti al fine di ridurre il loro consumo di energia.
Il Regolamento prevede specifici obblighi in capo a determinati soggetti in riferimento ad alcuni prodotti, rinvia però a successivi atti delegati l’adozione di una disciplina di dettaglio, volta a delineare i requisiti specifici dell’etichettatura energetica, che potrà prevedere anche se l’etichetta sia stampigliata sull’imballaggio del prodotto.
In attesa dell’adozione dei previsti atti delegati da parte delle Commissione europea, le previsioni di cui all’art. 219, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 non si applicano alle segnalate tipologie di articolo, soggette alla disciplina di cui al Regolamento (Ue) 2017/1369.
Con Interpello del 14.11.2022 (prot. 174315), la Città Metropolitana di Milano ha formulato alcuni quesiti sull’applicazione del D.Lgs. n.152/2022 si tratta del Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152.
Due le domande:
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dietro parere di ISPRA chiarisce i seguenti punti del Decreto 152/2022 sugli inerti da costruzione:
Secondo il Ministero, i rifiuti identificati con codice EER 170504 “terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503”, sebbene inclusi nell’elenco di cui al punto 1 della tabella 1 dell’allegato1 del DM 152/2022, qualora siano provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica non rientrano nel campo di applicazione del decreto in quanto originati da attività connesse e funzionali alla procedura di bonifica di un sito contaminato e non da attività di costruzione e demolizione.
Si allega di seguito la risposta completa di interpello
Con Interpello 1411128 dell’11 novembre 2022, Confindustria ha presentato alla Direzione generale Ambiente del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica un nuovo quesito in materia di etichettatura imballaggi alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. n.116/2020 al Codice Ambiente – D.Lgs. n.152/2006).
Gli imballaggi dei farmaci ad uso umano e veterinario, dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro devono adempiere, a partire dal 1° gennaio 2023, agli obblighi di etichettatura ambientale dettati dal comma 5, dell’art. 219, del citato d.lgs. n. 152 del 2006?
Confindustria ricorda nel testo del Quesito, che sulla questione è atteso un decreto (previsto dal comma 4, dell’art. 219, del d.lgs. n. 152 del 2006) che detti una disciplina specifica per talune particolari categorie di prodotti o tipologie di imballaggi, con il coinvolgimento del Ministero della-Salute, in quanto sono coinvolti aspetti sanitari.
Secondo Confindustria occorre escludere i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro dalle disposizioni relative all’etichettatura ambientale degli imballaggi, ex art. 219, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, in assenza del decreto interministeriale Ministero dell’ambiente-Ministero della salute previsto dal comma 4, dell’art. 219 del Testo Unico ambiente.
Secondo il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ai medicinali ad uso umano e veterinario, i dispositivi medici e i dispositivi medico diagnostici in vitro non si applicheranno le disposizioni sull’etichettatura ambientale di cui al comma 5 dell’art. 219 del D.Lgs. 152/2006, fino all’adozione del decreto previsto al comma 4 dell’art. 219 del Codice Ambiente: i relativi imballaggi sono infatti soggetti a stringenti normative, che fanno capo alle competenze del Ministero della Salute.
Con interpello n.139984/2022 la Regione Piemonte formula due quesiti sul Regolamento end of waste per carta e cartone.
La Regione Piemonte ha promosso interpello per conoscere:
Il Ministero nella risposta di interpello chiarisce i due punti posti dalla Regione
Con Interpello 91241 del 21 luglio 2022 il Ministero della transizione ecologica attraverso la Direzione Generale per l’economia circolare risponde ad un interpello relativo alle procedure di recupero delle cialde presso i rivenditori, alla luce della normativa del Codice Ambiente.
Il quesito presentato da Confcommercio riguarda la pratica di alcune aziende operanti nel settore della produzione e vendita delle capsule di caffè, che hanno iniziato a ritirare, presso i propri negozi e da parte dei clienti, capsule di caffè esausto, analogamente a quanto avviene anche in altri “spontanei” centri di raccolta (ad esempio nelle società di gestione delle macchine distributrici di caffè negli uffici.
Molti rivenditori hanno iniziato ad utilizzare un sistema che, in automatico, separa la capsula (in alluminio o plastica) dal suo contenuto (caffè esausto). In questo modo, con questo processo interno, si ottengono materiali (alluminio – plastica – caffè esausto) da potersi destinare al reimpiego/riutilizzo.
Secondo la Direzione Economia circolare la pratica in uso presso i cd. “centri per il riuso” pur rappresentando un chiaro esempio di incentivo all’economia circolare, nonché una buona pratica da rafforzare, non costituisce uno strumento idoneo alla raccolta e al trattamento dei rifiuti di capsule di caffè esausto.
Per quale motivo?
L’operazione effettuata, per come rappresentata nel quesito, e secondo quanto definito dell’art.183, comma 1 lett. q), non configura neanche un’operazione di “preparazione per il riutilizzo”, in quanto la separazione delle componenti caffè esausto – capsula (in plastica o alluminio), a prescindere che queste componenti una volta separate, siano inviate a smaltimento o a recupero (chiamato impropriamente riutilizzo), non genera prodotti idonei ad essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
Secondo il Ministero, si potrebbe altresì parlare di “preparazione per il riutilizzo” solo se la capsula di caffè esausto, tramite operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione, venisse riportata allo stato iniziale, tale da poter essere reimpiegata senza altro pretrattamento (operazione che potrebbe porre anche problemi di natura igienico- sanitaria).
Secondo la Direzione Economia circolare si tratta dunque di un’operazione per cui il caffè esausto contenuto nella capsula viene inviato a compostaggio mentre l’alluminio/plastica della capsula medesima a riciclo. Per tali motivi, l’operazione di “disassemblaggio” della capsula di caffè esausto, si configura
come un’operazione di “trattamento” di rifiuti, che può avvenire esclusivamente in appositi impianti
autorizzati, anche ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. n. 152/2006.
Prosegue la Direzione generale Interpelli che
Infine, in merito al decreto attuativo relativo alle operazioni di “preparazione per il riutilizzo”,
previsto l’articolo 214-ter, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006, “Determinazione delle condizioni per
l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata”, il Mite segnala che
è attualmente al vaglio del Consiglio di Stato per il parere ai sensi dell’art.17, comma 4 della Legge 400/88, ed è stato altresì notificato alla Commissione Europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535.
Con Interpello la Regione Abbruzzo chiede un chiarimento generale all’applicabilità della normativa
della parte quarta del D.lgs. 152/2006 in materia di rifiuti, alle fasi successive alle operazione di R12 (Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11) o D13 (Raggruppamento preliminare) sui seguenti rifiuti pirotecnici: EER 16 01 10 (ad esempio “air bag”), 16 04 01, 16 04 02, 16 04 03.
Le operazioni a cui ci si riferisce, consistono nella distruzione della parte esplosiva, o dell’intero rifiuto laddove, non fosse possibile asportare in sicurezza le altre parti in impianti (detti Cantieri di Scaricamento) autorizzati ai sensi del R.D. n. 635 del 6.5.1940
I rifiuti pirotecnici sono i rifiuti prodotti dall’accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario.
In base alla Direttiva 2013/29/UE che nello specifico all’articolo 3, riporta:
1) «articolo pirotecnico»: qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinato a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute;
2) «fuoco d’artificio»: un articolo pirotecnico destinato a fini di svago;
3) «articoli pirotecnici teatrali»: articoli pirotecnici per uso scenico, in interni o all’aperto, anche in film e produzioni televisive o per usi analoghi;
4) «articoli pirotecnici per i veicoli»: componenti di dispositivi di sicurezza dei veicoli contenenti sostanze pirotecniche utilizzati per attivare questi o altri dispositivi;
5) «munizioni»: i proiettili e le cariche propulsive nonché le munizioni a salve utilizzati in armi portatili, altre armi da fuoco e pezzi d’artiglieria.
Il Ministero ricapitola la normativa di riferimento per lo smaltimento dei rifiuti pirotecnici:
Secondo il Ministero, esclusivamente i rifiuti aventi EER 16 01 10 (ad esempio “air bag”) e EER 16 04 02 rientrano nell’ambito di applicazione della gestione dei rifiuti, mentre quelli identificati con EER 16 04 01* e EER 16 04 03*, sono esclusi per definizione.
Quindi, secondo il MiTE gli impianti che intendano trattare e smaltire i rifiuti da articoli pirotecnici per come definiti nella Direttiva 2013/29/UE, in virtù della persistente capacità esplodente, devono essere
autorizzati sia ai sensi della normativa ambientale sia a quella relativa alla pubblica sicurezza (TULPS).
Con istanza di interpello è stato richiesta interpretazione sulla corretta applicazione dell’articolo 184-bis del d.lgs. 152/06 con riferimento al documento “Linee Guida per la gestione delle scorie nere di acciaieria a forno elettrico” adottate dalla Regione Lombardia con DGR n. XI/5224 del 13/09/2021.
Il Documento intende agevolare i produttori che scelgono di gestire i residui di produzione come sottoprodotti ed anche le Autorità competenti che possono rilasciare autorizzazioni caso per caso per il riciclo dei rifiuti come End of Waste.
Secondo la Direzione Generale Economia circolare Le Linee guida lombarda sono condivisibili come documento finalizzato alla gestione circolare di alcuni dei principali residui delle attività siderurgiche/metallurgiche presenti sul territorio regionale sia per quanto riguarda la gestione del residuo come sottoprodotto, che come rifiuto da recuperare (EoW).
La scoria oggetto delle Linee Guida costituisce il principale residuo che si origina dai processi produttivi dell’acciaio, sia come sottoprodotto e sia come rifiuto che cessa di essere tale (End of Waste).
Ci sono però aspetti strettamente tecnici del documento che la Direzione evidenzia a seguito dell’esame effettuato da Ispra a supporto tecnico:
Con Interpello 1° giugno 2022, prot. n. 69279 il Ministero conferma la possibilità di autorizzare, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, il recupero dei rifiuti di carta e cartone mediante lo svolgimento dell’attività R12, e nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 3 del dm 188/2020, ovvero in conformità alle disposizioni della norma Uni En 643 ed ai requisiti tecnici riportati all’allegato 1 del Decreto.
La provincia proponente il quesito voleva conoscere la corretta applicazione del decreto ministeriale 22
settembre 2020, n. 188 (sulla cessazione della qualifica di rifiuto) per poter definire l’iter autorizzativo per un impianto che deve sottoporre ad attività di recupero, finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto, i rifiuti di carta e cartone mediante l’attività R12 di cui all’allegato C alla parte IV del d.lgs. 152/06.
La Provincia chiede di valutare la possibilità di autorizzare l’attività di recupero mediante l’operazione R12 visto che il regolamento ministeriale sulla cessazione della qualifica di rifiuto non riporta le specifiche
operazioni di recupero ammissibili.
Il Ministero spiega che con Decreto ministeriale 188/2020, per la produzione di carta e cartone
recuperati sono ammessi le tipologie di rifiuto con i seguenti codici EER:
Attraverso le operazioni di:
Per approfondire sul decreto, leggi il nostro approfondimento:
Secondo il Ministero all’operazione R12, di cui all’Allegato C del d.lgs. 152/06 è stata associata la nota riportata al punto 7, la quale stabilisce che, in mancanza di un codice R appropriato, l’operazione può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, fra le quali
prima di una delle operazioni da R1 a R11.
Alla luce di questo è possibile autorizzare, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, il recupero
dei rifiuti di carta e cartone mediante lo svolgimento dell’attività R12,
Art. 3
Criteri ai fini della cessazione
della qualifica di rifiuto
1. Ai fini dell'articolo 1 e ai sensi dell'articolo 184-ter del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'esito di operazioni di
recupero effettuate esclusivamente in conformita' alle disposizioni
della norma UNI EN 643, i rifiuti di carta e cartone cessano di
essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come carta e
cartone recuperati se risultano conformi ai requisiti tecnici di cui
all'allegato 1.
Allegato 1
(articolo 3)
a) Requisiti di qualita' della carta e cartone recuperati.
La carta e cartone recuperati devono risultare conformi ai
requisiti indicati nella seguente tabella:
=======================================================
| | Unita' di | |
| Parametri | misura | Valori limite |
+=======================+=============+===============+
| Materiali proibiti | | |
|escluso i rifiuti | | norma UNI EN |
|organici e alimenti | - | 643 |
+-----------------------+-------------+---------------+
| Rifiuti organici | | |
|compresi alimenti | % in peso | < 0,1 |
+-----------------------+-------------+---------------+
| Componenti non | | norma UNI EN |
|cartacei | % in peso | 643 |
+-----------------------+-------------+---------------+
Con Interpello n.56467/2022 il Ministero risponde ad un quesito proveniente da un Comune del Lazio sull’obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso ed i relativi contributi
In base alle disposizioni contenute nell’articolo 228 del TUA, i produttori e gli importatori degli pneumatici sono tenuti a provvedere, singolarmente o in forma associata, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso equivalenti al 95% del peso di quelli dai medesimi immessi sul mercato nell’anno precedente.
La copertura dei costi relativi a tale onere è assicurata da un contributo a carico degli utenti finali. Il produttore o l’importatore determinano e applicano il rispettivo contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio.
Secondo il Ministero, questo contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita, va assoggettato ad IVA e rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l’obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all’atto dell’acquisto.
L’obbligo di applicazione del contributo nelle fasi successive a quella dell’immissione sul mercato del ricambio, ossia il momento in cui lo pneumatico è oggetto per la prima volta di vendita per la distribuzione, o per il consumo o uso sul mercato nazionale, non può essere derogato qualora lo pneumatico sia successivamente trasferito ad un mercato diverso.
La commercializzazione degli pneumatici senza indicazione del contributo in fattura non consente al distributore/rivenditore di ottenere il rimborso del contributo già corrisposto.
Viceversa, ai sensi dell’art 6, comma 5 del DM 182 del 2019 il rimborso del contributo può essere richiesto dal rivenditore che ha esportato gli pneumatici, al proprio fornitore entro e non oltre 6 mesi dalla data indicata nella fattura d’acquisto emessa da detto fornitore relativamente agli pneumatici oggetto di esportazione, allegando la documentazione che ne comprova l’avvenuta esportazione, tra cui gli estremi della fattura emessa per l’esportazione e quelli del documento di trasporto al di fuori del territorio nazionale.
Con Interpello n.28965/2022 il Ministero chiarisce sul ritiro di rifiuti urbani prodotti da utenze domestiche da parte di imprese di recupero che agiscono al di fuori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani.
La Regione Piemonte chiedeva se
Il Ministero della transizione ecologica risponde ai diversi quesiti. Li raccogliamo nelle principali domande alle quali il Ministero fornisce una specifica risposta.
Le attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani, indipendentemente che essi siano destinati allo smaltimento (in regime di privativa) o al recupero (libero mercato), rientrano nella competenza dei comuni ovvero degli Enti di Governo di Ambito Territoriale Ottimale (EGATO), anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
I cittadini siano tenuti a conferire i propri rifiuti nell’ambito del servizio di raccolta pubblico e non possano autonomamente scegliere soggetti diversi dal gestore, individuato dall’amministrazione, per il ritiro degli stessi.
Il Ministero a proposito del secondo quesito ricorda che il D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 ha introdotto l’articolo 185-bis, con il quale sono state definite le condizioni necessarie per effettuare il raggruppamento dei rifiuti, ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento, come deposito temporaneo.
Possono effettuare tale deposito anche ai distributori, presso i locali del proprio punto vendita, esclusivamente per i rifiuti soggetti a EPR.
Per la pianificazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, della tracciabilità e del raggiungimento degli specifici obiettivi di raccolta e di recupero, le modalità di gestione dei depositi temporanei prima della raccolta dei rifiuti sottoposti a regime di EPR, dovrebbe essere opportunamente regolata mediante accordi tra distributori, sistemi di gestione individuali o collettivi, e comuni ovvero gli EGATO, laddove costituiti ed operanti.
Quanto alla gestione selettiva delle bottiglie in PET per uso alimentare, il Consorzio CORIPET ha messo in atto un apposito sistema finalizzato, che prevede la stipula di un accordo con l’Anci con il quale è disciplinato anche il flusso sperimentale della raccolta selettiva delle bottiglie in PET, stabilendo la cornice per l’installazione degli ecocompattatori su suolo pubblico e privato. Il Consorzio, quindi, con le medesime finalità sopra riportate, è tenuto a comunicare ai Comuni, sottoscrittori delle convenzioni, i dati sulla performance di intercettazione dei singoli ecocompattatori installati, che saranno conteggiati e sommati a quelli della raccolta RD tradizionale ai fini del raggiungimento degli obiettivi di legge e del rispetto del Piano Economico Finanziario per la determinazione della tariffa.
Per quanto attiene le raccolte dedicate di altre particolari tipologie di rifiuti in particolare le AEE, il Ministero richiama l’articolo 11, del Decreto Legislativo n. 49/2014, che dispone l’obbligo per i distributori di assicurare, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE) destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell’apparecchiatura usata di tipo equivalente.
Costituisce fase della raccolta anche il deposito preliminare dei RAEE, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita al fine del loro trasporto presso i centri di raccolta comunali o presso i centri di raccolta autorizzati, ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o presso impianti autorizzati al trattamento adeguato.
In modo analogo, l’articolo 4 del Decreto Ministeriale n. 121/2016, dispone che i distributori effettuino il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici, a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente (criterio dell’uno contro zero) all’interno dei locali del punto di vendita del distributore.
Il ritiro dei RAEE, presso i distributori o presso i centri di raccolta comunali, nei quali è organizzata la raccolta di tali tipologie di rifiuti da parte dei Comuni, obbligati ad assicurare la funzionalità e l’adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, è garantito dai produttori sulla base di apposite convenzioni stipulate con i sistemi individuali ovvero con il Centro di Coordinamento, nel caso dei sistemi collettivi.
È evidente, chiude il MiTE che un tale sistema consente la tracciabilità dei RAEE e il conseguente monitoraggio dei quantitativi ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla norma.
Per approfondire in materia di gestione dei RAEE

Due nuovi interpelli presentati al Ministero della Transizione ecologica hanno riguardato l’art. 3-septies D.Lgs. 152/2006 sulla classificazione dei rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani per il loro successivo smaltimento in siti di discarica.
I due Comuni hanno chiesto se
Il Ministero richiama la disciplina applicabile nella risposta all’interpello: l’art. 18 e 182-bis e 184 del Codice Ambiente.
Secondo il Ministero, anche operazioni di mero trattamento meccanico possono apportare modifiche al rifiuto, se non dal punto di vista chimico, quantomeno da quello fisico. Pertanto, per qualsivoglia tipologia di rifiuto, pur in mancanza di obblighi normativi, una chiusura del ciclo il più vicina possibile al luogo di produzione, in una logica di prossimità ed in coordinamento con il criterio di specializzazione degli impianti, può rappresentare la migliore soluzione volta a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica.
Il nuovo interpello presentato alla Direzione generale riguarda le disposizioni del Codice Ambiente in materia di discariche e registri di carico e scarico dei rifiuti.
Si chiede di chiarire in merito a
Articolo 190
(Registro cronologico di carico e scarico).
1. Chiunque effettua a titolo professionale attivita' di raccolta e
trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti
senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di
recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi
riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli
imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonche' le imprese
e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e
gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui
all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di
tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono
indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantita' prodotta, la
natura e l'origine di tali rifiuti e la quantita' dei prodotti e
materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione
per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonche',
laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di
cui all'articolo 193.
2. Il modello di registro cronologico di carico e scarico e'
disciplinato con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1.
Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, nonche' le disposizioni
relative alla numerazione e vidimazione dei registri da parte delle
Camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le
modalita' fissate dalla normativa sui registri IVA.
3. Le annotazioni di cui al comma 1, da riportare nel registro
cronologico, sono effettuate:
a) per i produttori iniziali, almeno entro dieci giorni
lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto,
almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei
rifiuti all'impianto di destino;
c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno
entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti
all'impianto di destino;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di
smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei
rifiuti.
4. I soggetti e le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma
3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234 e 236, possono adempiere
all'obbligo di cui al comma 1 tramite ((analoghe evidenze documentali
o gestionali)).
5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, con un volume di
affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono
e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo
212, comma 8, nonche', per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese
e gli enti produttori iniziali che non hanno piu' di dieci
dipendenti.
6. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice
civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonche' i soggetti
esercenti attivita' ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01,
96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi,
compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi,
siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti
pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando
obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono
adempiere all'obbligo con una delle seguenti modalita':
a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario
di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al
trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti
dall'articolo 193;
b) con la conservazione per tre anni del documento di
conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di
detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui
all'articolo 183. Tale modalita' e' valida anche ai fini della
comunicazione al catasto di cui all'articolo 189.
7. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le
venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di
rifiuti pericolosi, in luogo della tenuta in proprio dei registri di
carico e scarico dei rifiuti, possono adempiere tramite le
organizzazioni di categoria interessate o loro societa' di servizi
che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile, mantenendo
presso la sede operativa dell'impresa copia delle annotazioni o,
comunque, rendendola tempestivamente disponibile su richiesta degli
organi di controllo.
8. Per le attivita' di gestione dei rifiuti costituiti da rottami
ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri
di carico e scarico si intendono assolti anche tramite l'utilizzo dei
registri IVA di acquisto e di vendita secondo le procedure e le
modalita' fissate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche.
9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui
all'articolo 183 sono escluse dagli obblighi del presente articolo
limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la
registrazione del carico e dello scarico puo' essere effettuata
contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro
di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco
dei rifiuti.
10. I registri sono tenuti, o resi accessibili, presso ogni
impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento
di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attivita' di
raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso
la sede operativa. I registri, integrati con i formulari di cui
all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati
per tre anni dalla data dell'ultima registrazione. I registri
relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica
devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati
all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione, alla chiusura
dell'impianto. I registri relativi agli impianti dismessi o non
presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto
che gestisce l'impianto.
11. I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attivita' di
manutenzione di cui all'articolo 230 possono essere tenuti nel luogo
di produzione dei rifiuti, cosi' come definito dal medesimo articolo.
Per rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione di impianti e
infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri
possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo
del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione
all'ARPA territorialmente competente ovvero al Registro elettronico
nazionale di cui all'articolo 188-bis.
12. Le informazioni contenute nel registro sono utilizzate anche ai
fini della comunicazione annuale al Catasto di cui all'articolo 189.
13. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in
qualunque momento all'autorita' di controllo che ne faccia richiesta
Il momento in cui il gestore è tenuto a consegnare la documentazione all’ente che ha rilasciato il titolo abilitativo all’esercizio dell’impianto, sia nella norma previgente al D.lgs. 205/2010 che nella norma vigente (Codice Ambiente), è riconducibile alla conclusione della gestione post-operativa dell’impianto medesimo, spiega il Ministero nella risposta all’interpello.
L’art. 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, indica il “tempo indeterminato” per la tenuta del registro di carico e scarico da parte del gestore della discarica, così da garantire una corretta gestione dei rifiuti in tutte le fasi, dal produttore al trasportatore e ai destinatari addetti allo smaltimento. Inoltre, prevede un flusso di gestione documentale che tenga traccia di tutte le informazioni a garanzia della correttezza del procedimento in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti, al percorso di trasporto, all’identificazione degli attori del processo.
Ricorda il Ministero che anche l’Autorità che ha rilasciato l’autorizzazione è tenuta a conservare la documentazione (registri di carico e scarico) consegnata dal gestore, per un tempo sufficiente a garantire l’accessibilità all’informazione ambientale nel caso di necessità di un qualsiasi soggetto che ne faccia richiesta.
Ricorda altresì il Ministero che quando i registri di carico e scarico vengono acquisiti dall’autorità competente, costituiscono un documento amministrativo detenuto dalla pubblica amministrazione e rientrano nella disciplina prevista dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (il “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”). In base all’articolo 68 del DPR 445/2000, è prevista l’adozione da parte di ogni amministrazione di un proprio piano di conservazione, integrato con il sistema di classificazione degli atti, in cui definire i tempi di conservazione della documentazione prodotta ed acquisita, superati i quali è possibile procedere ad operazioni programmate ed organiche di selezione e scarto.
Il quesito presentato al Ministero dell’Ambiente riguarda criteri costruttivi relativi alla copertura superficiale finale delle discariche già autorizzate.
I nuovi criteri costruttivi relativi alla copertura superficiale finale, introdotti con il Decreto Legislativo 121/2020, possono essere applicati anche a discariche autorizzate con i precedenti requisiti o si applicano solamente alle nuove discariche per le quali siano attuate anche le modifiche sul fondo di discarica ai sensi del D.Lgs. 121/2020.
Approfondisci sul Decreto nell’articolo di analisi!
Secondo il Ministero, l’articolo 2 del decreto legislativo n. 121 del 2020, dispone l’applicazione delle norme specificate all’articolo 1, lettere i), n) e o), alle discariche di nuova realizzazione, nonché alla realizzazione di nuovi lotti delle discariche esistenti le cui domande di autorizzazione siano state presentate dopo la data dell’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.
La norma quindi, nulla dispone relativamente alle discariche esistenti già autorizzate per le quali non si intenda realizzare nuovi lotti, lasciando quindi alla discrezionalità del gestore dell’impianto di discarica la scelta di procedere alla copertura finale per come progettata e già autorizzata, ovvero di presentare all’autorità competente al rilascio del titolo abilitativo una proposta di modifica della copertura finale con adeguamento ai nuovi criteri costruttivi.
Quest’ultima ipotesi non è quindi preclusa per le discariche esistenti, purché le scelte progettuali siano in linea con le disposizioni di nuova introduzione e che le stesse garantiscano la tutela dell’ambiente e della salute, senza alcun pregiudizio per la gestione post operativa della discarica
Il Ministero dell’Ambiente risponde ad una richiesta di interpello della CONFETRA, Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica, sulla corretta attribuzione del codice del rifiuto prodotto da una prima lavorazione degli PFU, comunemente denominato “ciabattato”.
Risponde la Direzione generale Economia circolare (qui il testo dell’interpello completo)
Il codice appropriato da attribuire al ciabattato risulta il 19 12 04, in quanto rifiuto a base di gomma prodotto dalla triturazione degli PFU effettuata in un impianto di trattamento meccanico dei rifiuti.
Il codice 16 01 03 è attribuito esclusivamente all’intero pneumatico fuori uso
Il ciabattato è prodotto da un processo di recupero che avviene attraverso la frantumazione degli pneumatici e l’estrazione dell’acciaio in essi contenuto, da cui si ottiene una miscela di materiali di pezzatura variabile.
In particolare, il ciabattato rientra nella voce “shreds” (ciabatte) della norma EN 14243-1:2019, dimensioni tipicamente comprese tra i 20 e i 400 mm, e si differenzia dai materiali con pezzatura elevata (dimensioni tipicamente superiori ai 300 mm), indicati alla voce “cuts” (taglio primario) della stessa norma EN.
Considerate le dimensioni del materiale detto “chips” (cippato), tipicamente superiori ai 300 mm, indicate nella suddetta norma EN, una quota di cippato rientra nella classe dimensionale del ciabattato e, pertanto, quest’ultimo può essere considerato come una miscela eterogenea di materiali più grossolani e di materiali più fini.
Sebbene la frantumazione non comporti una sostanziale variazione della composizione complessiva degli pneumatici fuori uso di origine, il ciabattato che ne deriva per effetto del trattamento, ha caratteristiche fisiche diverse rispetto agli PFU stoccati in cumulo, almeno in termini di forma e di pezzatura dimensionale, che ne determinano, ad esempio, un differente comportamento al dilavamento e alla propagazione della combustione e, dunque, differenti modalità gestionali ed operative.
In generale, infatti, i cumuli di PFU presentano spazi interni e percorsi dove l’aria circolante può facilitare la diffusione delle fiamme. Alla luce di quanto esposto, il codice appropriato da attribuire al ciabattato risulta il 19 12 04, in quanto rifiuto a base di gomma prodotto dalla triturazione degli PFU effettuata in un impianto di trattamento meccanico dei rifiuti, altresì il codice 16 01 03 è attribuito esclusivamente all’intero pneumatico fuori uso.
Il Ministero della transizione ecologica risponde con un nuovo interpello al Comune di Campobello di Mazara (TP) sull’iter autorizzativo finalizzato alle attività di trattamento del percolato di discarica con riferimento al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 che attua in Italia la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
Con istanza di interpello, il Comune di Campobello di Mazara (TP) ha richiesto un’interpretazione sulla corretta applicazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 per definire l’iter autorizzativo finalizzato alle attività di trattamento del percolato di discarica, mediante la circolazione dello stesso all’interno di una delle vasche dell’impianto di smaltimento, prima del recapito in fognatura.
Secondo il Ministero, il Decreto 36/2003 stabilisce che il percolato ed eventuali acque di ruscellamento dirette sul corpo dei rifiuti devono essere captati, raccolti e smaltiti per tutto il tempo di vita della discarica (gestione e post gestione), secondo quanto stabilito nell’autorizzazione, e comunque per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva dell’impianto.
Inoltre, con riferimento all’Allegato 1 punto 2.3, segnala che “Il percolato prodotto dalla discarica e le acque raccolte devono essere preferibilmente trattati in loco in impianti tecnicamente idonei. Qualora particolari condizioni tecniche impediscano o non rendano ottimale tale soluzione, il percolato potrà essere conferito ad idonei impianti di trattamento autorizzati ai sensi della vigente disciplina sui rifiuti o, in alternativa, dopo idoneo trattamento, recapitato in fognatura nel rispetto dei limiti allo scarico stabiliti dall’ente gestore”.
Per questo, ricorda il MiTE,
Il percolato di discarica è identificato nell’elenco europeo dei rifiuti nel subcapitolo 19 07 con una voce specchio e, pertanto, l’idoneità all’eventuale trattamento deve essere subordinata, comunque, alla caratterizzazione necessaria a verificare la sussistenza o meno delle caratteristiche di pericolo.
Nell’interpello una società intermediatrice di rifiuti chiede di sapere quale sia la corretta interpretazione da dare all’art. 208 comma 14 del Testo unico Ambiente (D.Lgs n. 152/2006) ed al rinvio che in esso viene fatto alla Legge n° 84/1994 e quanto sono estese le competenze attribuite dal Legislatore nazionale alle Autorità di Sistema Portuale (o le Autorità Marittime laddove le prime non siano presenti) con la Legge, chiarendo se la competenza delle stesse possa spingersi anche ad autorizzare, come è accaduto nel caso prospettato, operazioni di stoccaggio di rifiuti in aree
demaniali assimilabili alle operazioni di messa in riserva R13.
Occorre sempre un atto dell’autorità territorialmente competente in materia di autorizzazioni al trattamento dei rifiuti
(con la conseguenza che le uniche operazioni autorizzabili da parte delle Autorità di Sistema Portuale sarebbero quelle “operazioni portuali” di carico, scarico, trasbordo, maneggio e deposito di rifiuti in area portuale descritte nella Legge n. 84/1994)?
L’azienda chiede di chiarire se, nell’ambito delle “operazioni portuali” (svolte da ditte a ciò autorizzate ai sensi dell’art. 16 della Legge n° 84/1994), ai sensi del rinvio fatto dall’art. 208 comma 14 del Dlgs 152/2006, si possa far rientrare anche il deposito di rifiuti in banchina in attesa dell’imbarco sulla nave e se, in tal caso, sia ancora oggi operante l’assimilazione dei rifiuti alle merci (o merci pericolose) prevista in ambito portuale ai sensi dell’art., 265 comma 2 Dlgs 152/2006.
Il Ministero della transizione ecologica risponde con riferimento al testo dell’articolo 208, comma 14 del TUA e nell’articolo 16 della legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e chiarisce:
In analisi il Decreto del Ministero dell’ambiente del 22 settembre 2020, n. 188 (GU n.33 del 09-02-2021) che regolamenta la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (leggi il nostro approfondimento) sul DM 188/2020).
L’istante chiede un chiarimento sulla dichiarazione di conformità alla norma UNI EN 643 per ogni lotto di materia Eow recuperate e l’indicazione dei due parametri: Componenti non cartacei; Totale materiale indesiderato.
L’accertamento vale per ogni singolo lotto? Sussiste una cadenza semestrale e al variare della qualità dei rifiuti?
L’accertamento di conformità dei requisiti di qualità deve essere eseguito alla prima produzione di carta EoW e su tutte le tipologie prodotte come da norma UNI EN 643 e successivamente ogni 6 mesi o al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso o del processo produttivo.
il MiTE, rispondendo alle domande circa le diverse interpretazioni circolate sull’argomento (e riportate nel quesito della Regione Toscana) esclude che l’analisi semestrale debba essere effettuata su ogni singolo lotto di produzione “salvo che non vi siano variazioni delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso e delle condizioni operative”.
In base all’articolo 5, comma 1, aggiunge il Ministero, il produttore di carta e cartone recuperati deve
dichiarare, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, per come definito all’articolo 2, comma 1, lettera c),
la conformità ai requisiti tecnici ai sensi dell’articolo 3 comma 1.
rilasciare le successive dichiarazioni sui singoli lotti prodotti entro sei mesi, sulla base dell’accertamento di conformità già in suo possesso, (salvo variazioni in ogni fase del ciclo produttivo, incluse quella relativa alle verifiche sui rifiuti in ingresso di carta e cartone).
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