19.11.25
In occasione dell’aggiornamento della proroga del termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica al 31 dicembre 2025, disposta dal DL ENTI PUBBLICI (DL 51/2023), analizziamo la attuale disciplina in materia di concessione delle risorse geotermiche di cui al D.Lgs. n.22/2010 in attesa di un aggiornamento della disciplina.

La disciplina attuale in materia di concessioni delle coltivazioni geotermiche rimanda al Capo III del D.lgs. n. 22/2010 che si articola in cinque articoli, che disciplinano:

Anche la materia dei permessi di ricerca geotermica rimanda al D.Lgs. n. 22/2010 che definisce come d’interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e 3-bis:
Sono, invece, di interesse locale le risorse geotermiche a media e bassa entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all’insieme degli impianti nell’ambito del titolo di legittimazione, di potenza inferiore a 20 MW ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi.

Le regioni o gli enti da esse delegati rilasciano il permesso di ricerca e delle concessioni di coltivazione riguardanti le risorse geotermiche d’interesse nazionale e locale sulla terraferma (art. 34 del D.Lgs. n. 112/1998).
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica è, invece, competente al rilascio dei permessi e delle concessioni di coltivazione di risorse geotermiche in mare, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché, d’intesa con la regione interessata, in relazione agli impianti geotermici pilota (art. 1, comma 3-bis, D.Lgs n. 22/2010).
Entro sei mesi dal riconoscimento del carattere nazionale o locale delle risorse rinvenute, il titolare del permesso ha il diritto di presentare domanda di concessione di coltivazione all’autorità competente (art. 8, comma 1, D.lgs. n. 22/2010).
Trascorso inutilmente tale termine, la concessione può essere richiesta da altri operatori; in tal caso, è data pubblicazione della prima domanda nel BUR o del Bollettino ufficiale degli idrocarburi e sono ammesse le domande concorrenti pervenute nei successivi sessanta giorni (art. 8, comma 2, D.lgs. n. 22/2010). L’autorità competente seleziona la domanda sulla base del programma dei lavori proposto, di criteri ambientali e delle garanzie offerte in termini di competenza ed esperienza (art. 8, comma 5, D.lgs. n. 22/2010).
Il titolare del permesso di ricerca che abbia individuato fluidi geotermici è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Regione od ente da essa delegato, nel caso di rinvenimento sulla terraferma ed al Ministero dello sviluppo economico nel caso di rinvenimento in mare (art. 5, comma 1, D.lgs. n. 22/2010). L’autorità competente riconosce il carattere nazionale o locale delle risorse rinvenute e ne dà immediata comunicazione pubblica nel Bollettino Ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicità degli atti indicato dalla regione stessa e nel BUIG (art. 5, comma 2, D.lgs. n. 22/2010).

La concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche è rilasciata dall’autorità competente, ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. n. 22/2010 con provvedimento che comprende l’approvazione del programma di lavoro e del progetto geotermico, a seguito dell’esito positivo di un procedimento unico cui partecipano, in relazione alle specificità dei lavori e dei siti, le amministrazioni interessate.
Il suo rilascio è subordinato all’esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, laddove prevista dalla normativa vigente. Sono, infatti, sottoposti a VIA regionale le attività di coltivazione sulla terraferma delle risorse geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota.
Nel caso di progetti sottoposti ad autorizzazione e a VIA regionale, la concessione è rilasciata nell’ambio del procedimento unico di autorizzazione regionale di cui all’articolo 27 del D.lgs. n. 152/2006.
È richiesta, invece, la VIA statale per le attività di coltivazione di risorse geotermiche in mare, nonché per gli impianti geotermici pilota.
La concessione di coltivazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico (art. 6, comma 1, D.lgs. n. 22/2010) e ha durata trentennale (art. 8, comma 4, D.lgs. n. 22/2010).
Le opere necessarie per la ricerca e la coltivazione, nonché per il trasporto e la conversione delle risorse geotermiche in terraferma, con esclusione delle aree di demanio marittimo, sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili e laddove necessario è apposto il vincolo preordinato all’esproprio con l’approvazione dei relativi programmi di lavoro da parte dell’autorità competente (art. 15, comma 1, D.lgs. n. 22/2010).
Qualora l’esercizio di una concessione demaniale marittima, rilasciata per aree comunque ricadenti in un permesso di ricerca o di concessione per l’utilizzo di risorse geotermiche, anche successivamente a detti permessi, risulti incompatibile o ostacoli l’attività di prospezione, ricerca e coltivazione, l’autorità marittima, a richiesta del titolare del permesso o della concessione mineraria, procede alla revoca della concessione demaniale (art. 15, comma 4, D.lgs. n. 22/2010).

In base all’articolo 16, comma 9, il gettito dei canoni, in quanto connesso a finalità di compensazione territoriale, viene di norma destinato alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, alle migliori utilizzazioni geotermiche, alla tutela ambientale dei territori interessati dagli insediamenti degli impianti nonché al riassetto e sviluppo socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dallo stesso piano regionale di sviluppo.
L’articolo 16, comma 2 del D.lgs. n. 22/2010 dispone che il titolare della concessione di coltivazione debba corrispondere all’autorità competente un canone annuo anticipato di euro 650 per chilometro quadrato di superficie compresa nell’area della concessione.
Il comma 4 dell’articolo 16 dispone che – in caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano o utilizzeranno risorse geotermiche -sono altresì dovuti dai concessionari i seguenti contributi:
Ai sensi del comma 10, gli importi dei canoni e contributi sono da intendersi limiti massimi esigibili e sono adottati salvo riduzioni apportate da specifica norma regionale. Sono fatti salvi gli accordi già sottoscritti tra regioni ed operatori alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 22/2010, per i quali i contributi di riferimento restano quelli già in vigore alla data di sottoscrizione degli accordi stessi.
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