19.11.25
È in vigore dal 13 giugno il Decreto 21 marzo 2018, n. 56 che contiene il Regolamento per l’attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy», di cui all’articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
Il gestore dello Schema è il Ministero della Transizione Ecologica.
Con l’adozione del Regolamento si intende:
L’impronta ambientale (secondo la Norma ISO 14040:2006 sulla metodologia LCA – Life Cycle Assessement) è una misura basata su una valutazione multi-criterio delle prestazioni ambientali di un prodotto, analizzate lungo tutto il suo ciclo di vita.
È calcolata principalmente al fine di ridurre gli impatti ambientali del bene o servizio in questione, considerando tutte le attività della catena di fornitura: dall’estrazione delle materie prime, attraverso la produzione e l’uso, fino alla gestione del fine-vita.
L’attuazione dello schema Made Green in Italy prevede due fasi.
Perché un’azienda possa aderire allo schema “Made Green in Italy” con uno o più prodotti, è essenziale che sussistano le “Regole di categoria di prodotto” (RCP); ovvero i documenti contenenti indicazioni metodologiche che definiscono regole e requisiti obbligatori e facoltativi necessari alla conduzione di studi relativi all’impronta ambientale per quella specifica categoria di prodotto.
All’art. 3 il Regolamento spiega in che modo è possibile presentare delle regole di categoria di prodotto – RCP al gestore dello schema utilizzando il modulo A di cui all’allegato I, e in base alla relativa tempistica della procedura.
La validità della RCP è di 4 anni (vedi art. 4) aggiornabile dal gestore dello schema.
La richiesta di adesione allo schema (art. 5) può essere effettuata se si verificano alcuni aspetti.
In particolare, deve essere disponibile e in corso di validità la RCP della categoria in cui ricade lo specifico prodotto per cui si chiede l’adesione.
Il prodotto per cui si chiede l’adesione allo schema è classificabile come prodotto “Made in Italy” ai sensi della lettera v), comma 1, dell’articolo 2 del decreto n. 56/2018.
I documenti tecnici indicati nell’Allegato II, punto 1, n. 2 sono stati convalidati dopo essere stati sottoposti ad una verifica di parte terza indipendente con emissione dell’attestato.
Disciplinata anche la concessione del logo (art. 7) dietro acquisizione della richiesta di adesione: la licenza resta valida per l’intero periodo anche in caso di successiva modifica delle RCP.
Alla voce “Forme di Incentivazione” (art. 8) si indica che il Ministero utilizzerà nei CAM relativi alle nuove categorie di prodotti, nonché nei CAM già approvati e pubblicati, l’adesione allo schema «Made Green in Italy» come strumento di verifica del rispetto delle specifiche tecniche, da parte delle stazioni appaltanti, laddove pertinenti e riguardanti il ciclo di vita del prodotto, tenuto conto delle previsioni di cui agli articoli 34 e 87 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
L’invio della documentazione di riferimento deve essere effettuato per via telematica all’indirizzo mgi@pec.minambiente.it
Affinché la modulistica inviata sia valida deve rispondere ad almeno una delle modalità indicate all’articolo 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell’amministrazione digitale”).
Ad esempio:
Entro 30 giorni dall’acquisizione della richiesta di adesione allo Schema volontario, il Ministero concederà la licenza d’uso dell’apposito logo Made Green in Italy.
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