10.10.25
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il REGOLAMENTO (UE) 2025/625 DELLA COMMISSIONE del 28 marzo 2025, relativo ai requisiti minimi dei certificati per persone fisiche e giuridiche che operano su apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra o specifiche alternative pertinenti.
Il nuovo Regolamento abroga il Regolamento (CE) n. 304/2008, che stabiliva i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco delle certificazioni relative a imprese e operatori nel settore degli impianti fissi antincendio e degli estintori contenenti determinati gas fluorurati.
Entra in vigore a 20 giorni dalla pubblicazione in GUUE (avvenuta il 31 marzo 2025).
Il Regolamento si applica a chi svolge attività di:
Il Regolamento si estende anche alle persone giuridiche che svolgono tali attività per conto terzi.
Esclusione: non si applica alle attività di fabbricazione eseguite presso il sito del fabbricante delle apparecchiature.
Le persone fisiche che svolgono le attività sopra indicate devono possedere un certificato specifico, salvo che:
Il certificato deve contenere le informazioni minime previste dall’art. 3, paragrafo 2.
Il certificato è rilasciato da un organismo di certificazione (regolato in art. 6) che lo concede dopo il superamento di un esame teorico e pratico organizzato da un organismo di valutazione (regolato all’articolo 7) che, a sua volta, verifica il possesso delle competenze e delle conoscenze minime indicate nell’allegato I al Regolamento.
Il Regolamento fissa anche delle esenzioni (art.3.3) dall’effettuare quell’esame se gli interessati hanno acquisito in precedenza qualifiche, competenze e conoscenze equivalenti a quelle richieste all’allegato I.
Gli Stati membri possono consentire agli organismi di certificazione di esigere che il richiedente superi solo un esame integrativo, qualora le competenze e le conoscenze acquisite in precedenza corrispondano parzialmente a quelle richieste a livello europeo.
Il Regolamento all’articolo 4 e 5 dettaglia le caratteristiche del certificato delle persone giuridiche che attesta che l’ente/PG
Gli Stati membri devono designare le autorità competenti responsabili dell’individuazione degli organismi di certificazione, che devono garantire indipendenza e imparzialità.
Tali organismi devono:
Gli organismi di valutazione devono:
Il Regolamento prescrive (art.7.2) che gli esami siano programmati e concepiti in modo da verificare le competenze e le conoscenze minime indicate nell’allegato I.
L’organismo di valutazione
All’Articolo 8 il Regolamento detta le regole per il riconoscimento reciproco dei certificati tra Stati membri che non potranno imporre alcuna procedura di valutazione o di altro tipo né obblighi amministrativi sproporzionati ai titolari di certificati rilasciati in un altro Stato membro ai fini del riconoscimento di tali certificati o per consentire loro di accedere al mercato del lavoro per le attività specificate nei certificati.
Quanto ai certificati esistenti, l’articolo 9 richiede agli Stati di provvedere affinché i corsi di aggiornamento o i processi di valutazione dimostrino che le persone fisiche certificate sono in possesso delle conoscenze e competenze teoriche e pratiche di cui all’allegato I del presente regolamento
Si salva quanto previsto all’articolo 10, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/573 (Regolamento UE sui gas fluorurati a effetto serra) in base al quale gli Stati membri provvedono affinché i titolari di certificati esistenti a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 304/2008 siano autorizzati a continuare ad avvalersene solo se aggiornano le loro conoscenze e competenze conseguendo il livello richiesto per il certificato di cui all’articolo 3 del presente regolamento, specificato nell’allegato I.