10.10.25
Nuovo quesito per la rivista Antincendio!
Parliamo di centri revisori autoveicoli, attività spesso adiacenti ad officine autoriparazioni (che abbiamo visto nel quesito scorso): quando rientra tra quelle indicate nel D.P.R. 151/2011 (att. 53)?
Parola all’esperto della rivista Antincendio,Sandro Marinelli(Dirigente A.R. Vigili del fuoco).
Il servizio di risposta ai quesiti è riservato agli abbonati alla rivista Antincendio: scrivi a antincendio@epcperiodici.it!
Centro revisioni autoveicoli : in genere questa tipologia di attività è presente in adiacenza ad officine autoriparazioni, a volte all’interno del medesimo fabbricato (comunicanti e non): ovviamente in questi casi si configura, se la superficie interessata è > 300 mq., l’attività 53.
Il mio quesito riguarda il centro di revisioni PURO, laddove vengono provati autoveicoli (no autocarri) e motocicli … in genere le superfici occupate sono dell’ordine di 400 – 500 mq. (comunque sempre <1000), si possono provare contemporaneamente
La domanda è semplice … l’attività di sola “revisione autoveicoli” configura un’attività rientrante in allegato al D.P.R. 151/2011?
No, l’attività, così come descritta dal lettore, non rientra tra quelle indicate nel D.P.R. 151/2011