La Circolare illustra il provvedimento, la sua struttura e la continuità con le attuali norme di prevenzione incendi e indica per punti le novità introdotte rispetto alla precedente normativa.
Il Decreto GSA entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione, fornisce indicazioni relative alla informazione e alla formazione dei lavoratori, alla formazione, all’aggiornamento e alle modalità di designazione degli addetti antincendio, introducendo un’apposita sezione sui requisiti dei docenti per gli addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze.
Le novità del DECRETO GSA
I VV.F. evidenziano alcuni passaggi della Circolare con le principali novità rispetto all’attuale normativa
Queste le principali novità introdotte dal DECRETO GSA:
la necessità del piano di emergenza non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività (lettera b) elenco puntato).
L’art. 2 del Decreto identifica quindi i luoghi di lavoro in cui vige l’obbligo di predisporre un piano di emergenza:
a) luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
b) luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
c) luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica lo agosto 2011, n. 151.
Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza : può adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio (da inserire nel DVR come misure semplificate per la gestione dell’emergenza, secondo quanto indicato al punto 2.4 dell’Allegato II (planimetria ed indicazioni schematiche).
Nel piano di Emergenza vanno inseriti i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro (nei casi di cui all’art.34 del TUS).
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI: cosa dice il Decreto GSA?
Nella Circolare i VVF ricordano che le indicazioni sull’informazione e sulla formazione antincendio dei lavoratori da parte del datore di lavoro (ai sensi dell’art.36 e 37 del TUS) è uno specifico segmento della “gestione della sicurezza antincendio in esercizio“, un adempimento diverso dalla formazione degli addetti antincendio.
DESIGNAZIONE, FORMAZIONE, ABILITAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO
Rispetto alla formazione/aggiornamento degli addetti antincendio, il decreto GSA, nel solco della normativa precedente, continua a:
richiedere, ai sensi del D.Lgs. 8112008, che tutti lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nell’allegato III [VEDI SOTTO IL NOSTRO APPROFONDIMENTO].
lasciare ferma la suddivisione dei luoghi di lavoro in tre categorie
mantenere l’elenco che individua i luoghi di lavoro nei quali gli addetti antincendio possono conseguire l’attestato di idoneità tecnica
mantenere gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative.
Le novità introdotte dal GSA per la formazione/aggiornamento degli addetti antincendio :
periodicità quinquennale dei corsi di aggiornamento secondo i contenuti minimi riportati nel medesimo allegato III
specifici requisiti per i docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio.
per l’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, possibile utilizzaremetodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a strumenti multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.
tre percorsi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio, classificato in modo crescente da l a 3, modulando la durata in ore e i contenuti minimi sia in funzione del livello di rischio che della tipologia di corso, ovvero se di formazione (indicato con la sigla FOR) o di aggiornamento (indicato con la sigla AGG).
Formazione addetti e formazione lavoratori: le differenze
I VVF ricordano nella circolare che la formazione degli addetti antincendio, diversamente da quella specifica per i lavoratori, ha carattere di generalità, trattando con approfondimento differente in funzione della complessità e del livello di rischio del luogo di lavoro, tutti gli argomenti della prevenzione incendi, per i lavoratori con specifiche mansioni nell’ambito della gestione della sicurezza antincendio, ad integrazione dei contenuti della formazione specifica fornita dal datore di lavoro a tutti i lavoratori.
alla data di entrata in vigore del decreto, si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza.
i corsi di qualificazione dei formatori, tenuti da personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, hanno durate e contenuti diversi a seconda che siano abilitanti sia per la parte teorica e pratica, solo per la parte teorica oppure solo per la parte pratica.
Tutti e tre i percorsi di formazione dei docenti (parte teorica e pratica, solo parte teorica, solo parte pratica) si concludono sempre con un esame finale, le cui modalità sono indicate nel paragrafo 5.4 dell ‘Allegato V.
Anche per i docenti è prevista l ‘obbligatorietà dell’aggiornamento, attraverso la frequenza di corsi in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro nell’arco di cinque anni dalla data di rilascio dell’attestato di formatore, o dalla data di entrata in vigore del decreto, per i docenti già in possesso di esperienza nel settore.
La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica sta predisponendo:
nuovi programmi didattici, sia in riferimento alla formazione degli addetti che alla formazione dei docenti
le indicazioni operative per l’organizzazione dei corsi di formazione e degli esami per addetti e per docenti, (con successiva disposizione).
[Per conoscere i requisiti dei Docenti secondo il Decreto GSA, leggi il nostro approfondimento su: