10.10.25
Continua la serie di quesiti presentati alla Direzione Generale VVF attraverso i comandi provinciali sull’applicazione di alcune normative in materia di prevenzione incendi come quelli già analizzati su: impianti di produzione del calore (e rischio esplosione), attività commerciali e rete idranti e servizi di vigilanza antincendio nelle discoteche.
Con quesito n.14791 del 6 novembre 2020 (IN ALLEGATO) si forniscono alcuni chiarimenti sulla applicazione della Regola tecnica di prevenzione incendi di cui al DM 13/10/94, per la progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg, di cui al DM 13/10/94.
I chiarimenti riguardano
Si presuppone che:
La “custodia” del deposito è garantita nelle sole ore di servizio attivo con il fine di adeguatamente controllare e disciplinare gli accessi e le uscite dal deposito del personale dipendente e non, con e senza automezzi.
La “sorveglianza” del deposito è invece assicurata nelle ore “silenti” mediante apposito contratto con Istituto Privato di Vigilanza al quale è demandata l’esecuzione di Ispezioni Periodiche in sito e la vigilanza dello stesso mediante sistema di TVCC le cui immagini sono immesse in rete.
Le richieste di chiarimento riguardano proprio la correttezza dell’interpretazione delle disposizioni in materia di attività di custodia per i depositi di capacità superiore a 200 ton: si deve o meno mantenerla attiva anche nelle ore silenti?
Riportano i VVF che nell’ambito delle verifiche ispettive svolte (ai sensi del D. Lgs. 105/2015) è stata prescritta la continuità della “custodia” anche nelle ore silenti e ciò non corrisponderebbe allo spirito delle disposizioni e non trova adeguata giustificazione dal momento che gli impianti sono fermi e messi in sicurezza e che non vi è alcuna necessità di esercitare le attività proprie della “custodia”. Secondo i VVF alcune interpretazioni della custodia, laddove sia presente una abitazione del custode ubicata nell’area in cui è situato il deposito, giungono fino a prescrivere il registro delle presenze perfino in tale edificio.
I VV.F. segnalano come le aziende stesse rilevino alcune difficoltà nell’individuazione delle attività considerate come impianto o deposito (cosiddette primarie), per le quali l’obbligo di presentazione dell’attestato di rinnovo periodico viene assolto con la presentazione del Rapporto di Sicurezza.
In particolare, il gruppo elettrogeno a servizio dell’impianto in alcune situazioni è stato escluso dal procedimento amministrativo relativo alla presentazione/revisione del Rapporto di Sicurezza. Secondo i VV.F. il gruppo elettrogeno dovrebbe essere considerato dalla prevenzione incendi tra le attività primarie del deposito e quindi soggetto alle stesse modalità di rinnovo previste per le altre attività del deposito.
Per i depositi di GPL, l’attività di sorveglianza, così come definita nel D.M. 13.10.1994, può ritenersi sostitutiva dell’attività di custodia nelle ore silenti qualora siano comunque assicurate tutte le funzioni previste nella pianificazione di emergenza, in genere garantite dalla prevalente presenza di personale addetto all’impianto e previa valutazione dell’Autorità competente.
Quanto al quesito relativo all’attestazione del rinnovo periodico della conformità antincendio, come anche esplicitalo nella lettera circolare prot. DCPREV n. 15438 del 15.10.2019 è necessario distinguere le attività dell’allegato I al DPR 151/2011
Secondo la Direzione Centrale
Quanto al riferimento alla presenza del gruppo elettrogeno, se lo stesso risulta necessario per il funzionamento dell’impianto così come definito alla lettera h) dell’art. 3 del D.Lgs. 105/15 sarà ricompreso tra le attività che costituiscono impianto o deposito e pertanto l’attestazione di rinnovo periodico avverrà secondo le modalità di cui al punto 4.1 dell’allegato L.
Diversamente, per l’attestazione di rinnovo periodico si dovrà fare ricorso alle modalità di cui al punto 4.2.