18.11.25
Con Circolare DCPREV 14804 del 6 ottobre 2021 il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco fornisce i primi chiarimenti sul DM 1° settembre 2021, il cosiddetto DECRETO IMPIANTI, emanato ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che andrà in sostituzione di una parte del DM 10 marzo 1998.
I chiarimenti dei Vigili del Fuoco riguardano in particolare la formazione dei tecnici manutentori: una specifica Appendice approfondisce caratteristiche di docenti, corsi di manutenzione e introduce il Modello per la richiesta di ammissione all’esame.
Fra le altre novità, le regole sul “Regime transitorio” in attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni del DECRETO CONTROLLI per coloro che già svolgono l’attività di manutentore da almeno 3 anni e l’istituzione di un Osservatorio sulle procedure di qualificazione dei manutentori antincendio, per garantire l’uniforme applicazione del DECRETO a livello nazionale.
[Qui il testo in PDF della Circolare n.14804/2021 comprensiva dell’Appendice]
Il Decreto stabilisce i criteri generali da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, fissando al tempo stesso le procedure generali per qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento di tali attività, secondo le modalità stabilite nell’Allegato II.
Vediamo di seguito i chiarimenti forniti sui singoli punti controversi del decreto
I VVF Chiariscono che sono esclusi dall’applicazione del DM 01/09/2021 gli interventi di manutenzione straordinaria relativi agli impianti indicati all’art. 1, comma 2 del DM 37/2008.
Si tratta dei seguenti impianti (n.d.r.)
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché’ gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
All’interno della Circolare troviamo dunque un’Appendice redatta dal Corpo in accordo con i principali rappresentanti di categoria, e divisa in tre parti che approfondiscono l’Allegato I del DM 1° settembre 2021:
Nell’Appendice I, incentrata sulle caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione, sono trattati i seguenti argomenti:
• Requisiti dei docenti
• Individuazione dei soggetti formatori
• Elenco delle attrezzature necessarie per i soggetti formatori e le sedi di esame
• Individuazione dei requisiti delle sedi oggetto di esame di qualifica
I VV.F. ricordano che i requisiti si differenziano in funzione del fatto che la docenza sia relativa alla sola parte teorica, alla sola parte pratica o ad entrambe, prevedendo una serie di requisiti diversi, oltre all’esperienza in merito alla manutenzione del presidio oggetto dello specifico corso
Si considera qualificato il docente che possa dimostrare di possedere i suddetti requisiti tramite apposita documentazione riferita alle attività svolte o tramite attestazione del datore di lavoro (ad esempio: curriculum vitae, attestati di partecipazione a corsi di formazione sullo specifico presidio per il quale si intende svolgere docenza e/o attestazioni dell’esperienza maturata sullo specifico presidio a cura del datore di lavoro, ecc.).
I soggetti formatori dei corsi per tecnici manutentori qualificati dovranno essere individuati tra:
• le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, organismi paritetici, nel settore dell’antincendio di cui al decreto 1° settembre 2021, direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione;
• le associazioni operanti nel settore della produzione o installazione o manutenzione dei presidi antincendio con esperienza documentata nel settore della formazione almeno triennale alla data di entrata in vigore del decreto 1° settembre 2021;
• i soggetti formatori accreditati presso la regione di competenza, con esperienza documentata nel settore della formazione dei tecnici manutentori antincendio almeno triennale alla data di entrata in vigore del decreto 1° settembre 2021;
• le istituzioni scolastiche nei confronti dei propri studenti.
Secondo i VV.F. per tutte le tipologie di corsi, al fine del regolare svolgimento delle attività teorico-pratiche, devono essere disponibili
Le lezioni teoriche possono anche essere svolte a distanza in modalità videoconferenza sincrona, nel rispetto di quanto riportato nell’Appendice I.
Per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, in caso di presidi antincendio con tecnologie di tipo innovativo che non consentono il rispetto dei requisiti previsti al punto 2.0 dell’Appendice I, i soggetti formatori si potranno avvalere del contributo dei costruttori di tali presidi.
I programmi ed i contenuti didattici minimi su cui basare le lezioni teoriche e pratiche per ogni tipologia di presidio, nonché le eventuali propedeuticità, sono riportati in Appendice II.
I Vigili del fuoco richiedono anche che
Le sedi dei soggetti formatori in possesso dei necessari requisiti, (vedi Appendice I), possono anche essere sedi degli esami previa autorizzazione da parte della competente Direzione regionale dei Vigili del fuoco/Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.
I titolari devono dichiarare il possesso dei requisiti previsti mediante autocertificazione, allegando la documentazione attestante i requisiti (in Appendice I).
La Direzione regionale dei Vigili del fuoco competente o la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica verifica la completezza formale dell’istanza, la documentazione e gli allegati e autorizza la sede di esame per i presidi antincendio .
Il riconoscimento come sede di esame ha validità triennale, rinnovabile sempre presso la competente Direzione regionale dei Vigili del fuoco/Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica, che potrà disporre eventuali controlli a campione.
I VVF richiamano per la valutazione dei requisiti degli aspiranti manutentori antincendio, la verifica sulle conoscenze, sulle abilità e sulle competenze indicate nel paragrafo 3 dell’Allegato II al decreto, con le modalità previste al paragrafo 4, che individua diverse casistiche a seconda dell’esperienza o di precedenti certificazioni in possesso degli aspiranti tecnici manutentori qualificati.
I VVF aggiungono nell’Appendice III il modello con il quale il candidato, dopo aver indicato le proprie generalità, dichiara gli impianti, le attrezzature e i sistemi per i quali è in possesso delle conoscenze, competenze e abilità per poter effettuare i compiti e le attività di tecnico manutentore, e chiede l’ammissione all’esame, indicando la sede ove chiede di essere valutato.
Se il candidato richiede la qualifica per più tipologie di impianti, attrezzature o sistemi, dovrà essere sottoposto ad esami distinti per ciascun ambito per il quale viene richiesta l’abilitazione, con valutazioni ugualmente distinte e separate.
Il Modello da compilare contiene tre riquadri, contenenti l’elenco della documentazione da allegare a seconda della casistica in cui ricade la valutazione richiesta, ovvero:
• CASO 1: RICHIESTA DI ESAME COMPLETO A SEGUITO DI FREQUENZA DI CORSO DI FORMAZIONE corso obbligatorio e da svolgere con le modalità indicate nell’appendice II;
• CASO 2: RICHIESTA DI ESAME COMPLETO AI SENSI DEL PARAGRAFO 4 COMMA 4 DELL’ALLEGATO II AL DECRETO; opzionabile solo da candidati in possesso dei requisiti richiesti alla data di entrata in vigore del decreto
• CASO 3: RICHIESTA DI ESAME RIDOTTO AI SENSI PARAGRAFO 4 COMMA 4 DELL’ALLEGATO II DEL DECRETO (solo valutazione del curriculum e prova orale) opzionabile solo da candidati in possesso dei requisiti richiesti alla data di entrata in vigore del decreto
I VV.F. chiariscono che in regime transitorio possono accedere direttamente all’esame coloro che già svolgono l’attività di manutentore da almeno 3 anni alla data di entrata in vigore del decreto, distinguendo due casi:
• Nel primo caso, i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni sono esonerati dall’obbligo di frequenza del corso e possono richiedere di essere sottoposti direttamente alla valutazione (vedi sopra il CASO 2); questi sono sottoposti al solo esame finale, nell’ambito del quale la commissione esaminatrice porrà particolare attenzione, ai fini della valutazione, al curriculum e alle esperienze già svolte;
• Nel secondo caso i soggetti che si sono qualificati prima dell’entrata in vigore del decreto con una certificazione volontaria o da una commissione istituita dal Corpo nazionale dei Vigli del fuoco, a seguito della frequenza di un corso con contenuti minimi e durata pari o superiore a quanto indicato nei Prospetti 3.1 ÷ 3.13 dell’Allegato II al decreto (vedi sopra i lCASO 3), saranno sottoposti alla sola prova orale.
Il Corpo ricorda che
L’elenco dei manutentori qualificati sarà disponibile su un’apposita piattaforma gestita dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e aggiornata a cura del soggetto che organizza l’esame.
Il Corpo VV.F. conferma la possibilità per l’aspirante manutentore “qualificato” di svolgere l’attività in attesa delle relative procedure per lo svolgimento dell’esame stesso e/o per il rilascio degli attestati di idoneità e a seguito della presentazione dell’apposita richiesta di ammissione all’esame di cui all’Appendice III
Il Corpo VVF istituisce un apposito Osservatorio nell’ambito della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica col compito di integrare e coordinare le disposizioni in materia di qualificazione dei manutentori: previsto anche un monitoraggio delle indicazioni contenute nel decreto per la massima uniformità applicativa a livello nazionale.
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