10.10.25
La proroga al 31 dicembre 2024 per il completamento dell’adeguamento antincendio delle gallerie ferroviarie e il Disegno di Legge del 27 marzo 2024 – S. 1086 in esame alla Camera.
Pubblichiamo a seguire l’articolo, a firma dell’ingegner Giacalone, pubblicato sul numero di giugno 2024 della rivista Antincendio, dove vengono presi in esame nuovi elementi di sicurezza antincendio nelle gallerie ferroviarie.
L’articolo 13, comma 17-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, prevede la proroga al 31 dicembre 2024 per il completamento dell’adeguamento antincendio delle gallerie ferroviarie al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 ottobre 2005.
Il Ministro delle Infrastrutture ha presentato un disegno di legge che aggiunge un nuovo elemento al tema della sicurezza nelle gallerie ferroviarie, in cui si prevede, all’art. 19, che in caso di incidente, i gestori assicurano, con oneri a proprio carico, l’accessibilità in sicurezza alle gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 1.000 metri delle squadre di soccorso e dei Vigili del fuoco, mediante la predisposizione di idonei mezzi, attrezzature e dotazioni specialistiche.
Per le gallerie di lunghezza superiore a 2000 m, le strutture delle opere in sotterraneo dovranno avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a R 120, e i materiali impiegati per le strutture devono essere di classe 0 di reazione al fuoco. I materiali in vista, con esposizione diretta al fuoco, devono avere classe di reazione al fuoco non superiore a 1 ed in ragione massima del 30% della superficie totale delle pareti della galleria. Per la restante parte deve essere impiegato materiale incombustibile. Tutti i materiali costituenti apparecchiature e impianti con esposizione diretta al fuoco devono avere classe di reazione al fuoco non superiore a 2.
Deve essere realizzato inoltre un impianto idrico antincendio, con attacchi DN 45, posizionati ogni 125 m in apposita cassetta, al fine di contrastare l’eventuale sviluppo di incendi e di fumi. L’impianto deve garantire il funzionamento contemporaneo di quattro attacchi per almeno 60 minuti, assicurando almeno una portata di 120 l/min ad una pressione di 2 bar per l’idrante posto nelle condizioni più sfavorevoli. L’impianto può essere a secco o in pressione. In quest’ultimo caso la rete idrica, all’interno della galleria ferroviaria, dovrà essere adeguatamente protetta dal gelo.
Per garantire l’esodo delle persone dovranno essere presenti idonee vie di uscita o accessi carrabili ogni 4 km, per le gallerie a singola canna, e collegamenti tra le canne almeno ogni 500 m, per le gallerie a doppia canna. Per rendere possibile l’esodo delle persone, gli accessi intermedi andranno opportunamente protetti e illuminati mantenendoli sicuri e fruibili anche in ordine all’eventuale presenza di fumi nella galleria ferroviaria. Lungo le gallerie devono essere realizzati marciapiedi, dotati di corrimano, per assicurare un rapido e sicuro esodo delle persone.
Al fine di favorire l’autosoccorso, per agevolare l’esodo e per consentire l’individuazione delle predisposizioni di emergenza presenti nella galleria, devono essere previsti appositi cartelli tali da fornire informazioni visive. In particolare devono essere posizionati lungo la galleria, almeno ogni 100 m, cartelli di tipo riflettente o luminescente che indichino la distanza e la direzione delle uscite più vicine. I cartelli devono essere resi visibili attraverso una opportuna illuminazione.
Deve essere prevista la messa in sovrappressione o la compartimentazione dei collegamenti tra una galleria ferroviaria ed un’altra, in caso di sezione a doppia canna, o tra la galleria ferroviaria ed una galleria di servizio a questa parallela o tra la galleria ferroviaria e le uscite/accessi, per evitare la propagazione dei fumi di un incendio.
Inoltre deve essere previsto un impianto di telefonia di emergenza e di diffusione sonora al fine di consentire, durante un’eventuale emergenza, le comunicazioni dall’interno della galleria tra il personale di bordo o i viaggiatori e il centro di controllo nonché impartire le necessarie disposizioni al pubblico in caso di necessità da parte del personale ferroviario ovvero delle squadre di soccorso.
Le gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 2.000 metri costituiscono l’attività n. 80 del D.P.R. 151/2011
