10.10.25
A decorrere dal 1° gennaio 2025 scatta il divieto di immissione sul mercato di apparecchiature di protezione antincendio che contengono o usano altri gas fluorurati a effetto serra, diversi da PFC o HFC-23, elencati nell’allegato I al nuovo Regolamento europeo sui Gas fluorurati, Reg. 2024/573.
Vediamo di seguito, gli aspetti antincendio del Regolamento ed i nuovi obblighi per gli operatori di apparecchiature fisse antincendio contenenti gas fluorurati.
L’articolo che segue è tratto dalla rassegna Aggiornamento Normativo, a cura di Claudio Giacalone, Comandante Vigili del fuoco di Como, pubblicata sulla rivista Antincendio.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 15 aprile 2024, 2° serie speciale, è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 febbraio 2024 sui gas fluorurati a effetto serra, sostanze chimiche di origine antropica utilizzati in svariati campi, compreso il settore antincendio. Il regolamento 2024/573 stabilisce disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le connesse misure accessorie, quali la certificazione e la formazione sull’uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative.
La norma inoltre impone condizioni per usi particolari di questi gas e stabilisce limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi. Sono anche previste misure in tema di prevenzione delle emissioni, etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature.
A decorrere dal 1° gennaio 2025 è previsto inoltre il divieto di immissione sul mercato di apparecchiature di protezione antincendio che contengono o usano altri gas fluorurati a effetto serra, diversi da PFC o HFC-23, elencati nell’allegato I al regolamento (vedi sotto).
Gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra provvedono al recupero di tali sostanze affinché, dopo lo smantellamento delle apparecchiature, siano riciclate, rigenerate o distrutte. Il recupero di tali sostanze è svolto da persone fisiche che detengono i necessari certificati. L’obbligo si applica per le apparecchiature fisse relative a circuiti di raffrescamento di apparecchiature di refrigerazione, di apparecchiature di condizionamento d’aria e di pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati a effetto serra, apparecchiature di protezione antincendio e commutatori elettrici.