18.11.25
Con DECRETO 30 giugno 2021 il Ministero dell’Interno approva la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto di capacità complessiva non superiore a 50 tonnellate (art.1).
In base all’art.4, la Regola tecnica si applica agli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto:
Restano esclusi
In base all’art. 5 gli impianti esistenti (alla data di entrata in vigore del decreto) e quelli formalmente esclusi, devono adeguarsi alle norme di esercizio (riportate al paragrafo 25 della Regola), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (entro il 12 agosto 2021).
In base alla Regola Tecnica (art.5) gli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto non possono sorgere nelle aree destinate a verde pubblico e a meno di 200 metri da aree nelle quali la densità media dell’edificazione esistente o prevista dagli strumenti urbanistici sia superiore a tre metri cubi per metro quadrato.
Nei casi in cui la densità media di edificazione prevista nel raggio di duecento metri dagli elementi pericolosi dell’impianto sia superiore a tre metri cubi per metro quadrato, ma quella effettiva al momento di realizzazione dell’impianto risulti inferiore a tale valore, i requisiti e i presupposti all’esercizio dell’attività ai fini antincendio risultano validi fino al raggiungimento del suddetto limite massimo sull’edificato esistente.
Il decreto salva tutti gli ulteriori vincoli o limitazioni all’installazione dell’impianto derivanti da motivazioni di ordine generale di tutela della pubblica incolumità, della sicurezza e dell’ambiente derivanti da normative, regolamenti, concessioni, licenze od atti e altre disposizioni emanati dalle autorità competenti.
Il Comune dovrà attestare la rispondenza dell’area prescelta per l’istallazione dell’impianto alle caratteristiche sopra riportate, o va comprovata da perizia giurata a firma di professionista iscritto al relativo albo professionale.
Il DECRETO 16 febbraio 2023 apporta alcune modifiche alla Regola Tecnica in particolare sui suoi allegati.
Toccati i seguenti punti:
«In prossimita' dell'apparecchio di distribuzione asservito ad un sistema self-service, ad una distanza non inferiore alla lunghezza della tubazione flessibile rispetto al punto di attacco di quest'ultimo sull'apparecchio di distribuzione ed in una posizione che consenta la piena visione della connessione di rifornimento, deve essere installato un dispositivo ad azionamento manuale, tale che il rifornimento possa iniziare e continuare solo quando questo dispositivo sia azionato in modo continuo o in modo intermittente ad intervalli non superiori a 60 secondi. Il rilascio del dispositivo determina il blocco dell'erogazione. Ferme restando le condizioni di piena visibilita' sulle operazioni da attuare, il dispositivo, di cui al presente punto, puo' essere collocato ad una distanza inferiore alla lunghezza della tubazione flessibile, a condizione che sia presente un sistema di protezione dell'operatore da eventuali perdite di prodotto in fase liquida.».
Il Decreto 16/2/2023 non comporta adeguamenti per quelle le attività che, alla data di entrata in vigore del decreto, sono già state progettate sulla base della regola tecnica, ovvero alla stessa già conformi.
Il Decreto entra in vigore a 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta (avvenuta il 2/3/2023) quindi, a partire dal 1° aprile 2023.