In base all’articolo 5 del Decreto Ministeriale del 03/11/2004, “Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio”, come modificato dal più recente DM 6/12/2011, i dispositivi non muniti di marcatura CE vanno sostituiti a cura del titolare “in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell’attività che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro otto anni dalla data di entrata in vigore del decreto”. Il DM 3/11/2004 è entrato in vigore il 16 febbraio 2005 a 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta, avvenuta il 18 novembre 2004. Pertanto, considerando la proroga di 8 anni concessa con DM 6/12/2011, l’obbligo di sostituzione dei maniglioni scatta dal 16 febbraio 2013. La proroga a 8 anni era stata disposta dal DM 6/12/2011 art. 2, che aggiungeva anche, che “Restano fermi i casi per cui è prevista la sostituzione dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo e l’obbligo di garantire il mantenimento della loro funzionalità originale, di cui al predetto art. 5, anche tramite asseverazione di tecnico abilitato”. I dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo riguardano le attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco, di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.