Il quesito pervenuto alla rivista Antincendio, riguarda i permessi di prevenzione incendi alla luce del D.P.R. n.151/2011.Il Quesito
Quali sono i riferimenti certi (articolo decreto, circolare ecc) per il
rinnovo del CPI: la presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico,
ex art.5 DPR 151/11 è da ritenersi sufficiente o è previsto che il Comando VV.F. si esprima (ad esempio rilasciando un documento specifico) ufficialmente?In sostanza: una volta presentata l’attestazione, il CPI è da considerarsi rinnovato automaticamente a mezzo del protocollo di ricezione da parte del Comando?
Secondo l’Esperto
L’art.5 del D.P.R. 151/2011 introduce la
“Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio“ in sostituzione del vecchio
“Rinnovo del CPI”. Ai sensi del predetto articolo, il titolare dell’attività, è tenuto ad inviare al Comando la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che è costituita da una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio, corredata dalla documentazione di cui all’
art.2 comma 7 del D.P.R. 151/2011. Pertanto, è sufficiente la contestuale ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione perché il titolare dell’attività sia amministrativamente a posto.
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