10.10.25
Continuiamo con l’analisi della RTV 15 per le attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo. Parliamo in particolare delle sezioni V.15.5.5 – 10 dell’Allegato (unico) al Decreto 22 novembre 2022 (in fondo, tutti gli aggiornamenti prodotti).
La GSA in esercizio deve prevedere la verifica delle condizioni di sicurezza prima dell’apertura al pubblico dell’attività e la successiva sorveglianza durante l’esercizio, con particolare riguardo ai locali e alle vie d’esodo, ai sistemi di protezione attiva ed agli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio.
Nelle attività di tipo OC+HC, OC+HD o OD il centro di gestione delle emergenze deve essere ubicato in apposito locale ad uso esclusivo
Al punto V.15.5.6, la RTV riporta:
Si veda la Tabella V.15-7 che riporta i livelli di prestazione per le misure di rivelazione ed allarme (in sezione V.15.5.7): si ammettono soluzioni alternative alla funzione A degli IRAI (impianti di rivelazione e allarme automatici dell’incendio) nelle sale con impieghi di effetti scenici che possano comportare falsi allarmi, ad esempio: discoteche, teatri, complessi multifunzionali.
In tabella V.15-8 si trovano invece le attività per le quali va previsto il sistema EVAC.
Il Decreto 22 novembre 2022 nell’allegato (sezione V.15.5.8) indica che le aree TO1 delle attività devono essere dotate di misure di controllo fumi e calore (in base al capitolo S.8 de Codice). Nelle aree TK2 deve essere installato un sistema di evacuazione di fumi e calore (SEFC), proteggendo le aree limitrofe (es. platea, servizi, foyer, …) tramite compartimenti a soffitto appositamente dimensionati, ad esempio secondo le norme UNI 9494.
Passiamo alla sezione V.15.5.9 della RTV 15: a proposito degli impianti tecnologici si specifica che:
Sulla Regola Tecnica V15: